AGENZIA delle ENTRATE – Provvedimento n. 27663 del 30 gennaio 2023
Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento – Disposizioni di attuazione dell’articolo 1 commi da 179 a 185 della legge 29 dicembre 2022, n. 197
Dispone:
1. Ambito di applicazione
1.1. La definizione agevolata delle sanzioni (di seguito anche solo regolarizzazione) di cui ai commi da 179 a 185 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito anche solo legge di bilancio 2023) si applica alle fattispecie descritte ai seguenti punti da 1.2 a 1.5, con le eccezioni indicate al punto 2.4.
1.2. Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, per gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativi a processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e consegnati entro la data del 31 marzo 2023, nonché relativi ad avvisi di accertamento e ad avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili al primo gennaio 2023 e a quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023, le sanzioni di cui al comma 5 dell’articolo 2 e al comma 3 dell’articolo 3 del citato decreto legislativo n. 218 del 1997 si applicano nella misura di un diciottesimo del minimo previsto dalla legge; le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche agli atti di accertamento con adesione relativi agli inviti di cui all’articolo 5-ter del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, notificati entro il 31 marzo 2023.
1.3. Le disposizioni di cui al punto 1.2 si applicano anche agli accertamenti con adesione relativi ad inviti al contradditorio emessi ai sensi degli articoli 5, comma 1, e 11, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, notificati entro il 31 marzo 2023.
1.4. Gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili al primo gennaio 2023 e quelli notificati dall’Agenzia delle entrate successivamente, entro il 31 marzo 2023, sono definibili in acquiescenza ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, entro il termine per la proposizione del ricorso, con la riduzione ad un diciottesimo delle sanzioni irrogate.
1.5. Le disposizioni di cui al precedente punto 1.4 si applicano anche agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al primo gennaio 2023 e a quelli notificati dall’Agenzia delle entrate successivamente, entro il 31 marzo 2023, con il pagamento delle sanzioni nella misura di un diciottesimo delle sanzioni irrogate e degli interessi applicati, entro il termine per presentare il ricorso.
2. Perfezionamento della regolarizzazione
2.1. La regolarizzazione degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e di liquidazione nonché degli atti di recupero si perfeziona con il pagamento dell’intero importo dovuto ovvero della prima rata entro il termine per la proposizione del ricorso.
2.2. Le somme dovute ai sensi dei punti da 1.2 a 1.5 possono essere versate anche ratealmente in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale; è esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
2.3. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, non derogate. In particolare, in caso di inadempimento nei pagamenti si applicano le disposizioni di cui all’articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2.4. Sono esclusi dalla definizione di cui ai precedenti punti da 1.2 a 1.5 gli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all’articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
2.5. In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, l’ufficio procede con le ordinarie attività in relazione a ciascuno degli atti del procedimento di accertamento di cui ai precedenti punti da 1.2 a 1.5
3. Ulteriori disposizioni ed indicazioni
3.1. I contribuenti interessati possono definire gli atti di cui ai precedenti punti da 1.2 a 1.5 secondo le regole ordinarie previste dalla normativa vigente; nei casi di cui al periodo precedente resta ferma la possibilità, ove normativamente prevista, di utilizzare la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3.2. Gli uffici dell’Agenzia delle entrate forniscono l’assistenza eventualmente richiesta dagli interessati per potersi avvalere della regolarizzazione.
Motivazioni
I commi da 179 a 185 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2023 disciplinano la definizione agevolata delle sanzioni relative ad atti emessi dagli Uffici dell’Agenzia delle entrate.
Il presente provvedimento è emanato in applicazione del comma 184, che, al riguardo, dispone «Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione dei commi da 179 a 183».
Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, per gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativi a:
– processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31 marzo 2023;
– avvisi di accertamento e ad avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del primo gennaio 2023 e a quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023;
– inviti al contradditorio emessi ai sensi degli articoli 5, comma 1, 5-ter e 11, comma 1 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, notificati entro il 31 marzo 2023;
le sanzioni di cui al comma 5 dell’articolo 2 e al comma 3 dell’articolo 3 del citato decreto legislativo n. 218 del 1997 si applicano nella misura di un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.
Gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 (primo gennaio 2023) e quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023, sono definibili in acquiescenza, con la riduzione ad un diciottesimo delle sanzioni irrogate; tali disposizioni si applicano anche agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 e a quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023, con il pagamento delle sanzioni nella misura di un diciottesimo delle sanzioni irrogate e degli interessi applicati, entro il termine per presentare il ricorso.
Le somme relative alla regolarizzazione possono essere versate anche ratealmente in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale.
Resta ferma la possibilità per i contribuenti di definire gli atti rientranti nell’ambito di applicazione della regolarizzazione secondo le regole ordinarie previste dalla normativa vigente, utilizzando, in tali ipotesi, ove normativamente prevista, la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
La procedura di regolarizzazione di cui al presente provvedimento:
– esclude la possibilità di utilizzare l’istituto della compensazione disciplinato all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
– non si applica agli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all’articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 [art. 57; art. 62; art 63; art. 66; art. 67, comma 1, art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4];
Statuto dell’Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente le modalità di avvio delle Agenzie fiscali, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Disciplina normativa di riferimento:
Legge 29 dicembre 2022, n. 197: Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025;
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602: disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;
Decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 e successive modificazioni: disciplina in tema di monitoraggio fiscale;
Decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218: Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale;
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema delle dichiarazioni;
Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446: istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive e istituzione di una addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche;
Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462: disposizioni ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento;
Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471: riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi;
Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472: disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;
Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360: istituzione di una addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche;
Legge 27 luglio 2000, n. 212: disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi del comma 361 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 16 dicembre 2020, n. 381180 - Modalità e procedure operative per l’attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49 di attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10…
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- Approvazione del nuovo modello di comunicazione per la fruizione dei crediti d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, di cui all’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nelle Zone Economiche Speciali (ZES), di cui…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 28447 depositata il 12 ottobre 2023 - Va dichiarata l'estinzione del procedimento, ai sensi della L. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi 194 e 198 (il primo, nel testo novellato dal D.L. 30 marzo 2023, n. 34, art.…
- Modalità di attuazione dell’articolo 1, commi da 186 a 202, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, concernenti la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate - Provvedimento n. 30294 del 1° febbraio 2023…
- Modalità di attuazione dell’articolo 1, commi da 186 a 202, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, concernenti la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate - Provvedimento n. 250755 del 5 luglio 2023…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…
- Illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9937 depositata…
- Nel giudizio civile con il gratuito patrocinio la
La Corte costituzionale con la sentenza n. 64 depositata il 19 aprile 2024, inte…
- Il titolare del trattamento dei dati personali é r
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C-741/2021 depositat…