INPS – Messaggio n. 2325 del 10 luglio 2026

Adesione automatica alla previdenza complementare dei lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione assunti successivamente al 30 giugno 2026 – Chiarimenti in materia di conferimento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria

L’articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dall’articolo 1, comma 204, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ha introdotto, a decorrere dal 1° luglio 2026, un meccanismo di adesione automatica alle forme pensionistiche complementari per i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, esclusi i lavoratori domestici, assunti successivamente al 30 giugno 2026.

Al riguardo, il comma 7-quater del medesimo articolo 8 dispone che: “Entro sessanta giorni dalla data di prima assunzione il lavoratore può comunque scegliere di rinunciare all’adesione automatica e conferire l’intero importo del TFR maturando a un’altra forma di previdenza complementare dallo stesso liberamente prescelta ovvero mantenere il TFR secondo il regime di cui all’articolo 2120 del codice civile. Tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando a una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta […]”.

Il successivo comma 7-quinquies prevede che: “In caso di adesione automatica di cui al comma 7, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione e inizia a effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei sessanta giorni di cui al comma 7-quater. Tali versamenti comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione e l’adesione decorre da detta data”.

Le disposizioni normative richiamate attribuiscono, pertanto, al lavoratore un termine di sessanta giorni dalla data di prima assunzione entro il quale scegliere la destinazione del trattamento di fine rapporto (TFR) maturando. Nel corso di tale periodo, infatti, il lavoratore può rinunciare all’adesione automatica e optare per una diversa forma pensionistica complementare o per il mantenimento del TFR ai sensi dell’articolo 2120 del codice civile, con conseguente applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, della disciplina del “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” (di seguito, Fondo di Tesoreria) di cui all’articolo 1, commi 755 e 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificata dalla legge n. 199/2025.

Proprio in ragione della facoltà di scelta riconosciuta al lavoratore entro il predetto termine di sessanta giorni, il successivo comma 7-quinquies dell’articolo 8 prevede che l’obbligo di versamento alla forma pensionistica complementare di destinazione sorge soltanto a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sessanta giorni, anche se produce effetti dalla data di assunzione.

In tale prospettiva assumono rilievo altresì le direttive adottate dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) in data 19 giugno 2026 (NOTA 1), secondo cui, qualora il lavoratore eserciti espressamente l’opzione di mantenere il TFR secondo il regime di cui all’articolo 2120 del codice civile, il TFR maturando, a decorrere dalla data di assunzione, non viene devoluto alla previdenza complementare e continua a essere disciplinato dalle disposizioni del medesimo articolo 2120 del codice civile, ferma restando l’applicazione della disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 755 e 756, della legge n. 296/2006, come modificata dalla legge n. 199/2025.

Ne deriva che, nel periodo compreso tra la data di assunzione e il perfezionamento della scelta da parte del lavoratore, non risulta ancora definitivamente individuato il regime di destinazione delle quote di TFR maturate, potendo le stesse essere imputate – all’esito della scelta – alla previdenza complementare o, nei casi previsti dalla legge, al regime di cui all’articolo 2120 del codice civile e, al Fondo di Tesoreria, ove ne ricorrano i presupposti.

Tanto rappresentato, con riferimento ai lavoratori di prima assunzione assunti successivamente al 30 giugno 2026 (NOTA 2), con il presente messaggio si forniscono istruzioni operative relative alla regolarizzazione delle quote arretrate di TFR, considerato che le quote maturate nel periodo intercorrente tra la data di assunzione e la determinazione della destinazione finale assumono, di fatto, natura di competenze arretrate sotto il profilo della loro imputazione contributiva.

In particolare, si precisa che, ai fini dell’assolvimento degli obblighi contributivi deve essere utilizzato il codice causale “CF05”, istituito con la circolare n.12 del 5 febbraio 2026, all’interno dell’elemento Tipo ImpPregCMT di GestioneTFR/MeseTFR/MeseTesoreria/Contribuzione/ImportoPregresso del flusso Uniemens, avente il significato di “Versamento arretrati quote TFR legge 30 dicembre 2025, n. 199”.

In tali ipotesi, la regolarizzazione delle competenze maturate nel periodo intercorrente tra la data di assunzione fino alla determinazione del regime definitivo di destinazione del TFR deve effettuarsi, senza applicazione di sanzioni civili, interessi o somme aggiuntive, entro il mese successivo al perfezionamento della scelta da parte del lavoratore.

Qualora invece le quote di TFR arretrate sono denunciate oltre tale termine – ossia in un mese diverso da quello immediatamente successivo a quello in cui il lavoratore ha effettuato la scelta – la relativa regolarizzazione deve essere effettuata mediante l’utilizzo del codice “CF02”, valorizzando altresì il codice “CF11” per il versamento delle somme dovute a titolo di maggiorazione.

Per quanto non diversamente previsto, si rinvia alle indicazioni e alle istruzioni fornite con la citata circolare n. 12/2026 e con il successivo messaggio n. 1511 del 6 maggio 2026.

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Note:

(1) Cfr. la  deliberazione del 19 giugno 2026 concernente “Direttive in materia di adesione automatica, di cui all’art. 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199”.

(2) Per i lavoratori non di prima assunzione, l’articolo 8, comma 9-bis, del decreto legislativo n. 252/2005, come modificato, dall’articolo 1, comma 202, della legge n. 199/2025, disciplina l’ipotesi in cui il lavoratore risulti già aderente a una forma pensionistica complementare con conferimento del TFR, prevedendo che il datore di lavoro fornisca informativa al lavoratore circa la possibilità per lo stesso di indicare, entro sessanta giorni dalla data di assunzione, la forma pensionistica cui destinare il TFR maturando e che, in difetto di tale indicazione, trova applicazione il meccanismo di adesione automatica di cui ai commi da 7 a 7-ter del medesimo articolo 8. La disposizione non richiama, invece, il successivo comma 7-quater, il quale, con esclusivo riferimento al lavoratore di prima assunzione, riconosce espressamente la facoltà di rinunciare all’adesione automatica e conferire l’intero importo del TFR maturando a un’altra forma di previdenza complementare dallo stesso liberamente prescelta odi mantenere il TFR secondo il regime di cui all’articolo 2120 del codice civile. Tale scelta normativa appare coerente con il diverso regime delineato dal legislatore per i lavoratori che abbiano già espresso, nel corso di precedenti rapporti di lavoro, una scelta di adesione alla previdenza complementare. In tale quadro si inseriscono altresì le direttive adottate dalla COVIP, le quali, con riguardo ai lavoratori dipendenti del settore privato non di prima assunzione, che attivano un nuovo rapporto di lavoro successivamente al 30 giugno 2026, precisano che, qualora il lavoratore dichiari di non avere in essere alcuna adesione a forme pensionistiche complementari con conferimento del TFR, il nuovo datore di lavoro gestisce il TFR secondo il regime di cui all’articolo 2120 del codice civile e, ove ne ricorrono i presupposti, mediante conferimento al Fondo di Tesoreria.