AGENZIA delle DOGANE – Nota n. 333718 del 16 giugno 2026

Adozione delle procedure informatizzate per la trasmissione telematica dei prospetti mensili nel settore dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco – Fase di test – Informativa

I dati di contabilità relativi alle immissioni in consumo dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco di cui all’articolo 62-quater.2, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 sono attualmente trasmessi mediante i prospetti riepilogativi disciplinati dall’articolo 6, commi 2 e 3, dall’articolo 10, comma 2, lettere g) e h), e dall’articolo 11, comma 2, lettera d), della determinazione direttoriale del 2 gennaio 2025 protocollo n. 1049/RU.

Allo stato, i suddetti prospetti sono inviati tramite posta elettronica certificata (PEC) con le modalità di cui all’art.15, comma 6 di tale determinazione direttoriale.

In particolare, i fabbricanti, i depositari e i rappresentanti fiscali sono tenuti a trasmettere all’Agenzia un prospetto riepilogativo mensile, distintamente per: immissioni in consumo, punti vendita riforniti, depositi riforniti, giacenza finale e resi (NOTA 1).

Al riguardo, si comunica che, in attuazione dell’articolo 12, comma 3 della citata determinazione protocollo 1049/25, è stato avviato lo sviluppo di procedure informatizzate per la trasmissione in forma telematica dei predetti dati contabili da parte di codesti soggetti obbligati.

A tal fine è, allo stato, disponibile per codesti soggetti obbligati un apposito ambiente di test/validazione, sul portale “Prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide”, al percorso “Accedi al servizio in addestramento”.

Al riguardo, si invitano codesti soggetti obbligati a sperimentare la nuova modalità di trasmissione dei prospetti riepilogativi, nelle more della definizione del provvedimento previsto dal citato articolo 12, comma 3 determinazione prot.1049/25, che ne renderà obbligatoria la trasmissione telematica, abrogando l’attuale modalità di trasmissione via PEC.

Codesti soggetti obbligati dovranno, pertanto, dotarsi delle credenziali SPID/CNS/CIE per poter accedere dal sito istituzionale dell’Agenzia (NOTA 2) all’area riservata del Portale Unico Dogane e Monopoli (PUDM).

L’operatore che accede all’applicazione dovrà essere delegato da una società autorizzata all’esercizio del deposito o di rappresentanza fiscale di prodotti solidi da inalazione con il profilo autorizzativo MAU dlr_psi_sottoscrittore. Effettuato l’accesso, l’operatore potrà scegliere il soggetto obbligato per conto del quale l’invio è effettuato.

Al fine di completare l’abilitazione ai suddetti profili, nel caso in cui alla gestione degli stessi sia delegato un soggetto diverso dal rappresentante legale della società, codesti soggetti obbligati sono tenuti a compilare e trasmettere un atto di delega, disponibile sul portale stesso.

Eseguito l’accesso, dal menu Interattivi ->Tabacchi (NOTA 3) è disponibile, per l’operatore autorizzato nel MAU, il sopra citato portale “Prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide” (Portale PSI) ->”Accedi al servizio in addestramento”.

L’invio, in ambiente di test/validazione, delle rendicontazioni mensili potrà essere effettuato con l’upload del tracciato record in formato excel, debitamente compilato, attraverso il link “Carica prospetti mensili”.

Il tracciato record in formato excel da utilizzare per la trasmissione telematica dei dati contabili di che trattasi è parimenti disponibile sul sito dell’Agenzia al percorso: Home -> L’attività – >Accise ->Modulistica ->Tabacchi -> Prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco. (NOTA 4).

In caso di esito positivo dei controlli formali sul tracciato, i dati trasmessi saranno acquisiti al sistema dell’Agenzia, mentre, in caso contrario, il file caricato non sarà acquisito e verrà restituito un file di “log” con il dettaglio delle anomalie riscontrate. Una volta effettuate le necessarie modifiche, l’operatore provvederà a caricare nuovamente il file corretto.

Ovviamente, i file acquisiti durante la fase di sperimentazione non hanno alcun valore fiscale e tributario.

Restano, pertanto, ferme le attuali modalità di assolvimento degli obblighi di rendicontazione e di versamento come definiti nella determinazione direttoriale prot.1049/2025.

Per istruzioni di dettaglio sulla nuova procedura è disponibile il manuale utente presso la sezione “Allegati” del citato Portale PSI.

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Note:

(1) Il foglio depositi riforniti, giacenza e resi possono essere compilati solo dai depositari e dal fabbricante

(2) Disponibile al seguente link https://www.adm.gov.it/portale/homeenzia delle dogane e dei Monopoli

(3) Disponibile al seguente link :https://www.adm.gov.it/portale/interattivi-tabacchi

(4) Disponibile al seguente link: https://www.adm.gov.it/portale/prodotti-da-inalazione-senza-combustione-costituiti-da sostanze-solide-diverse-dal-tabacco