
In base al contenuto del comma 50, infatti, «i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l’importo, in forme e modalità che escludano l’uso del contante e ne assicurino la tracciabilità». La legge di stabilità sembrava disporre l’uso di mezzi di pagamento tracciabili in caso di corresponsione dei canoni di locazione delle abitazioni (esclusi gli alloggi di edilizia residenziale pubblica), a prescindere dall’importo del canone stesso.
Anche in sede di prima interpretazione della norma, fu chiarito che le sanzioni applicabili nel caso in cui il canone di locazione a uso abitativo fosse stato corrisposto in contanti fossero quelle previste dalla normativa antiriciclaggio per il trasferimento di contanti ultra-soglia. In altri termini si riteneva applicabile la sanzione prevista in materia antiriciclaggio, dall’1 al 40% dell’importo del canone, sia in capo al locatore che al conduttore, con una soglia minima di 3.000 euro, così come previsto dall’art. 58 del D.Lgs. 231/2007.
Con la nota del Ministero del 5 febbraio 2014 prot. DT 10492 ribalta l’interpretazione del comma 50 dell’unico articolo della legge di stabilità. Infatti nella nota viene sottolineato come, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni comminate ai fini del decreto antiriciclaggio, rilevi unicamente il limite dei mille euro stabilito dall’articolo 49 del Dlgs 231/07. Pertanto nessuna sanzione potrebbe comunque essere irrogata al conduttore che paga un canone di locazione in contanti per una somma comunque inferiore ai mille euro; ciò perché il decreto antiriciclaggio prevede una sanzione amministrativa dall’1 al 40% della somma trasferita soltanto in capo a chi trasferisce denaro contante o titoli al portatore in euro o valuta estera sopra la soglia di 999,99 euro.
Viene infatti stabilito che “la finalità di conservare traccia delle transazioni in contante, eventualmente intercorse tra locatore e conduttore, può ritenersi soddisfatta fornendo una prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivoca e idonea ad attestare la devoluzione di una determinata somma di denaro contante al pagamento del canone di locazione, anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali, necessaria all’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali previste dalla legge a vantaggio delle parti contraenti”.
In considerazione del periodo prima richiamato, pertanto, si potrebbe tranquillamente ritenere assolto il nuovo obbligo di tracciabilità dei pagamenti dei canoni di locazione a uso abitativo con la consegna della vecchia e cara ricevuta di pagamento.
Questo in qunto nessuna sanzione è applicabile in caso di violazione dell’articolo 1, comma 50 della legge di stabilità, secondo il ministero, quest’ultima non prevede un vero e proprio obbligo di utilizzo di mezzi di pagamento differenti dal contante per la corresponsione dei canoni sotto soglia.
La ratio legis sottesa alla legge di stabilità, per il Ministero, si rinvene nella necessità di arginare fenomeni di impiego, occultamento o immissione nel sistema economico di risorse di provenienza illecita insito nella circolazione del contante e nella difficoltà di ricondurre inequivocabilmente il contante utilizzato nella transazione ad un soggetto determinato.
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