La Corte di Cassazione con la sentenza n. 8637 del 03 maggio 2016 intervenendo nella controversia di un contratto di locazione immobiliare ha statuito come più volte costantemente affermato “il principio di diritto secondo il quale la sospensione del canone è pienamente legittima in tutte le ipotesi (quale quella di specie) di impossibilità totale del godimento del bene – onde l’inconferenza el’erroneità del richiamo, contenuto nella sentenza impugnata, al diverso dictum di questa stessa Corte relativo all’impossibilità di godimento soltanto parziale del bene locato.”
La controversia giunta all’attenzione degli Ermellini ha avuto origine dalla controversia sorta tra conduttore e locatore successivamente alla firma del contratto. Infatti il conduttore si era avveduto successivamente che l’impianto elettrico non era a norma. Il conduttore chiedeva che l’impianto fosse messo a norma a spese del locatore. Quest’ultimo riteneva, in considerazione del contenuto del contratto stipulato, che le condizioni dell’impianto elettrico fossero conosciute dal conduttore e che a tal upo aveva autorizzato l’inquilino ad eseguire, a proprie spese, lavori di adattamento e miglioria. Durante tali lavori emergeva la non conformità dell’impianto elettrico.
Il conduttore sospendeva il pagamento del canone di locazione e la società locatrice adiva al Tribunale che accoglieva la richiesta della ricorrente è dichiarava risolto il contratto per mancato pagamento dei canoni di locazione.
Avverso la decisione dei giudici di merito il conduttore proponeva ricorso inanzi alla Corte Suprema.
Secondo la Cassazione, la scoperta, successiva alla stipula del contratto di locazione, di vizi non riconoscibili a priori, tali da non garantire la fruibilità del bene, oltreché l’esito infruttuoso di missive indirizzate al locatore per la risoluzione del problema, legittimano il conduttore dell’appartamento alla sospensione del pagamento del canone di locazione.
Per cui qualora l’appartamento non è a norma e i difetti lo rendono, di fatto, non pienamente utilizzabile, al conduttore è consentito interrompere il pagamento dell’affitto.
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