FAQ sul Rating di Legalità
I. CARATTERISTICHE GENERALI
1. In cosa consiste il rating?
Il rating di legalità è un indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta e, più in generale, del grado di attenzione riposto nella corretta gestione del proprio business.
Tale riconoscimento prende la veste di un punteggio compreso tra un minimo di una stelletta e un massimo di tre stellette. L’impresa richiedente ottiene il punteggio base, pari a una stelletta, qualora rispetti tutti i requisiti di cui all’articolo 2 del Regolamento attuativo in materia di Rating di Legalità. Il punteggio base potrà essere incrementato di un “ ” per ogni requisito aggiuntivo che l’impresa rispetta tra quelli previsti all’art. 3 del Regolamento; il conseguimento di tre “ ” comporta l’attribuzione di una stelletta aggiuntiva, fino a un punteggio massimo di tre stellette.
2. A cosa serve il Rating di Legalità?
Tutte le aziende che conseguono il rating di legalità possono fruire di una serie di vantaggi. Il primo effetto premiale attiene alla ricadute positive che l’attribuzione del rating, in quanto riconoscimento pubblico che l’impresa soddisfa certi requisiti, ha sulla reputazione dell’impresa stessa. E’ un riconoscimento ufficiale del valore etico dell’impresa, i cui effetti vanno a supportare l’immagine della società determinando quei benefici di preferenza e di motivata scelta di mercato.
Il secondo vantaggio derivante dall’assegnazione del rating di legalità è costituito dalle facilitazioni previste in sede di concessioni di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni ex art. 7, comma 1, d.lgs. n. 123/1998. Il terzo vantaggio è costituito dal fatto che le banche tengono conto del rating attribuito all’impresa nel processo di istruttoria per la concessione di finanziamenti, dove l’attribuzione del rating viene valorizzata ai fini di una riduzione dei tempi e dei costi e, in certe circostanze, della determinazione delle condizioni economiche di erogazione.
3. Chi può richiedere il rating?
Possono richiedere l’attribuzione del rating le imprese (sia in forma individuale che societaria) che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti:
• hanno sede operativa in Italia;
• hanno un fatturato minimo di due milioni di euro nell’esercizio chiuso nell’anno precedente a quello della domanda;
• sono iscritte al registro imprese da almeno due anni alla data della domanda;
• rispettano i requisiti sostanziali richiesti dal Regolamento attuativo.
4. Quanto dura il rating?
Il rating di legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta.
5. Ci sono dei costi per ottenere il rating?
No, non ci sono costi per le imprese che vogliono ottenere il rating di legalità. E’ sufficiente inoltrare la domanda all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato seguendo le istruzioni presenti sul sito dell’Autorità nella sezione dedicata al Rating di Legalità.
II. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1. Come presentare la domanda?
Occorre compilare l’apposito modulo (il Formulario rinvenibile sul sito web dell’Autorità) in formato elettronico, sottoscriverlo con la firma digitale dal legale rappresentante dell’impresa richiedente corredata da un suo documento di identità valido e inoltrarlo per via telematica alla casella di Posta Elettronica Certificata protocollo.agcm@pec.agcm.it.
1.1. Il formulario deve essere presentato esclusivamente via posta elettronica certificata?
Si e qualunque altra modalità di inoltro della domanda diversa da quella indicata comporta la non accettazione della stessa; in particolare non verranno accettate domande inviate in forma cartacea, via posta, via fax o consegnate a mano.
Si vedano per maggiori dettagli le Istruzioni per l’inoltro della domanda di attribuzione del rating rinvenibili nel sito.
1.2. Come è possibile compilare il formulario in locale senza perdere i dati inseriti?
La compilazione e/o modifica delle informazioni inserite nel formulario può avvenire in locale se si dispone del software Acrobat Reader. In tal caso il Formulario prima dovrà essere salvato sul proprio computer attribuendogli un nome appropriato, e poi compilato e modificato con Acrobat Reader.
1.3. Quali documenti allegare?
Occorre allegare copia del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità. Il dichiarante può allegare tutta la documentazione che ritiene necessaria ai fini della valutazione dei requisiti e degli eventuali elementi premiali per l’attribuzione del rating, fermo restando che il sistema prescelto si basa essenzialmente sull’autocertificazione successivamente verificata attraverso controlli incrociati con le altre pubbliche amministrazioni. Resta salva la possibilità dell’amministrazione di richiedere informazioni e/o documentazione all’impresa al fine di valutare compiutamente la richiesta di rating.
1.4. Su quali documenti apporre la firma digitale?
Solo sul formulario, non sul documento di identità.
III. MODALITA’ DI COMPILAZIONE DEL FORMULARIO
I REQUISITI DI BASE
1. Cosa si intende per sede operativa?
La sede operativa è quella sede dove materialmente viene esercitata l’attività produttiva di beni oppure quella di scambio di beni o di servizi. Si evidenzia che affinché un’ “unità locale” si configuri quale “sede operativa” dell’impresa è necessaria la presenza di persona munita della rappresentanza nei confronti dei terzi.
Pertanto, il rating può essere richiesto anche da imprese estere che hanno una sede secondaria nel territorio italiano avente carattere di “sede operativa” e che in dipendenza di ciò risultano iscritte al registro delle imprese.
2. Quale è la nozione di fatturato applicabile?
Il fatturato è la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni presenti nella voce A1 del conto economico nonché dell’importo degli altri ricavi e prestazioni per i quali sono state emesse le relative fatture nell’anno di esercizio (anno in cui è stato chiuso il bilancio). Ai fini del raggiungimento della soglia di due milioni di euro, non possono essere considerati insiemi di fatturati sulla base di relazioni tra imprese aventi la forma del consorzio, dell’associazione, del contratto di rete, dell’avvalimento. Non può essere considerato nemmeno il fatturato intermediato, parametro che per alcune categorie di imprese viene utilizzato ad altri fini.
3. Cosa devono indicare nel campo fatturato le imprese che non hanno l’obbligo della pubblicazione del bilancio nel Registro delle Imprese?
Per le imprese individuali e per le altre imprese che non hanno l’obbligo della pubblicazione del bilancio nel Registro delle imprese viene considerato il volume di affari risultante dalla dichiarazione IVA, che deve essere allegata al formulario.
4. Qual è l’anno di riferimento se il bilancio dell’ultimo esercizio chiuso non è ancora approvato e pubblicato?
Si può fare riferimento al bilancio dell’esercizio precedente.
5. Nel caso di recente acquisizione di un ramo d’azienda, in proprietà o in affitto, è possibile aggiungere, al fatturato realizzato dall’impresa richiedente il rating nell’anno da considerare, quello realizzato nello stesso anno dall’impresa cedente con il ramo d’azienda?
Sì, è possibile allegando alla domanda documentazione relativa al fatturato realizzato in tale anno dall’impresa cedente con il ramo d’azienda.
6. Cosa si intende per fatturato di gruppo e quando deve essere inserito?
Per fatturato di gruppo si intende quello risultante dal bilancio consolidato redatto dalla Capogruppo, che espone la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico di un gruppo di imprese viste come un’unica impresa e supera il diaframma rappresentato dalle distinte personalità giuridiche delle imprese del gruppo. Nei casi un cui il fatturato della società richiedente il rating sia inferiore a due milioni di euro e la stessa appartenga ad un gruppo, si può prendere in considerazione il fatturato del gruppo ma il rating viene attribuito alla impresa richiedente.
7. Cosa indicare qualora la società richiedente faccia parte di un gruppo nel quale non è redatto e pubblicato un bilancio consolidato in quanto non sono raggiunte le soglie dimensionali fissate dalla legge per l’obbligatorietà di tale tipo di bilancio?
L’indicazione del fatturato di gruppo nella domanda di rating deve essere accompagnata da un’illustrazione, in allegato alla domanda stessa, dell’avvenuta applicazione dei criteri di consolidamento nel calcolo del fatturato (esempi: la non inclusione delle fatturazioni intercorse tra società del gruppo; il consolidamento proporzionale nel caso di controllo congiunto).
8. Il fatturato minimo di due milioni di euro è necessario anche in fase di rinnovo? (aggiornata il 10.10.2018)
Sì, il fatturato viene valutato alla stregua degli altri requisiti di cui all’art. 1, lett. b) del Regolamento e, dunque, deve ricorrere anche al momento della presentazione della domanda di rinnovo del rating.
9. Quali sono le dichiarazioni che il legale rappresentante deve sottoscrivere?
Si tratta della Dichiarazione in merito alla responsabilità delle figure apicali dell’impresa, della Dichiarazione relativa alla responsabilità amministrativa di impresa ex d. lgs. 231/01 e della Dichiarazione di impresa per illeciti amministrativi dipendenti da reato.
10. Quali sono i soggetti rilevanti ai fini dell’attribuzione del Rating che devono essere riportati nel formulario?
I soggetti rilevanti ai fini dell’attribuzione del rating sono elencati all’art. 2, comma 2, lettera b del Regolamento in materia di rating (gli amministratori muniti di poteri di legale rappresentanza, tutti i membri del consiglio di amministrazione – inclusi i consiglieri – i direttori generali, i direttori tecnici, i procuratori qualora siano muniti di poteri decisionali e gestionali, ricavabili dalla procura e tali da essere assimilabili a quelli degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza e i soci persone fisiche titolari di partecipazione di maggioranza, anche relativa).
Accanto alle generalità di ciascuno dei soggetti inseriti l’impresa dovrà selezionare dal menù a tendina la relativa qualifica/carica ricoperta nella società, quale ad esempio legale rappresentante, direttore tecnico, ecc. Inoltre occorre indicare se tali soggetti sono in carica oppure sono cessati dalla carica nell’anno precedente la richiesta di rating.
Se i soggetti rilevanti di cui all’art. 2, comma 2, del Regolamento sono superiori rispetto agli spazi presenti a pag. 5 del formulario, l’impresa può inserire i dati dei soggetti in eccedenza negli spazi vuoti presenti a pag. 4 del formulario.
11. Chi sono i “soci persone fisiche titolari di partecipazioni di maggioranza, anche relativa”?
L’espressione “soci persone fisiche titolari di partecipazioni di maggioranza, anche relativa” si intende riferita a chi detiene la maggioranza, anche relativa, del capitale sociale, quindi la persona che detiene la quota societaria maggiore rispetto agli altri soggetti. Se i soci sono tre o più, e hanno tutti la stessa percentuale di quote societarie, dovranno essere indicati tutti nel formulario (es. 4 soci titolari del 25% del capitale).
12. Cosa si intende per “direttore tecnico”?
Per “direttore tecnico” ci si riferisce a chi ha questo ruolo dichiarato nel certificato camerale, sono quindi escluse le figure dei “Responsabili Tecnici” e dei “Preposti alla gestione tecnica”.
13. Vanno inseriti tutti i procuratori?
Si, qualora siano muniti di poteri decisionali e gestionali, ricavabili dalla procura e tali da essere assimilabili a quelli degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza.
14. Quando si deve compilare la sezione B3.2 relativa ai soggetti cessati nell’anno precedente la richiesta di rating?
Sempre, ma nel caso in cui non vi siano soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente la richiesta di rating, ossia nei 12 mesi precedenti la compilazione del formulario per richiedere il rating, la società deve flaggare su “Non applicabile”.
I REQUISITI PREMIALI
1. Quali sono i requisiti per ottenere il punteggio massimo?
Per ottenere il punteggio massimo di tre stellette l’impresa deve possedere almeno 6 degli 8 requisiti previsti alla sezione C del formulario.
2. Cosa viene richiesto in materia di Protocolli di legalità [lettera a) della Sezione C del formulario]?
Vale ad integrare il requisito l’adesione ai protocolli o alle intese di legalità finalizzati a prevenire e contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell’economia legale, sottoscritti dal Ministero dell’Interno o dalle Prefetture-UTG con associazioni imprenditoriali e di categoria.
L’impresa deve indicare quale è il Protocollo di cui rispetta i contenuti e con quale strumento (es. delibera) e in che data l’organo dotato di poteri di gestione e/o direzione (es. CdA) ha recepito i principi e le regole contenute nel Protocollo.
Il rispetto dei Protocolli di legalità richiesti dalle singole amministrazioni nell’ambito di procedure di gara non è idoneo ad integrare il requisito in esame, posto che la tipologia di adesione è imposta dalla stazione appaltante e non deriva da una scelta volontaria dell’impresa.
3. Cosa viene richiesto in materia di tracciabilità dei pagamenti [lettera b) della Sezione C del formulario]?
Ai fini dell’attribuzione del punteggio premiale di cui all’art. 3, comma 2, lett. b), non è necessario che la società sia dotata di un sistema di tracciabilità dei pagamenti al di sotto dei limiti di legge che copra il 100% delle transazioni, purché, tuttavia, il sistema di tracciabilità dei pagamenti al di sotto dei 3.000 € si applichi ad un volume significativo degli stessi, ovvero riguardi più della metà dei pagamenti.
4. Cosa viene richiesto in materia di modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo 231/2001 [lettera c) della Sezione C del formulario]?
Il requisito di cui al punto c) può essere ritenuto soddisfatto qualora la società abbia adottato il modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001 o una funzione/struttura organizzativa, anche in outsourcing, che espleti il controllo di conformità delle attività aziendali a disposizioni normative applicabili all’impresa. Il modello organizzativo deve rispettare tutti i requisiti di cui al d.lgs. 231/2001, ed essere comprensivo di codice etico, dell’Organismo di Vigilanza e di un sistema disciplinare. Per vedersi riconosciuto il requisito, la società deve indicare la data di adozione del modello da parte della società e l’organo deliberante.
5. Quando si può parlare di Responsabilità sociale d’impresa [lettera d) della Sezione C del formulario]?
In materia di CSR (Corporate Social Responsability) e CSV (Corporate Shared Value) potranno essere valutate positivamente le autocertificazioni della società, supportate da delibere dell’organo deliberante da allegare al formulario, volte all’adozione di standard internazionali come i principi del Global Compact delle Nazioni Unite o ICC., nonché l’implementazione di procedure in ambito di sicurezza del lavoro ispirate International Labour Organization (dichiarazione tripartita dell’ILO) e alle linee guida UNI INAIL del 2001 nonchè l’implementazione di indici etici o di sostenibilità (tra cui ad esempio Dow Jones Sustainability Index, FTSE4Goods).
Ulteriori indicatori di sostenibilità sono rappresentati dalla certificazione ISO 14001:2004, di cui devono essere forniti gli estremi (data di rilascio, ente certificatore e scadenza) ai fini dell’ottenimento del punteggio premiale in esame. Può essere preso in considerazione il possesso cumulativo delle certificazioni ISO 18001:2007 e ISO 14001:2004 oppure delle certificazioni SA 8000:2008 e ISO 14001:2004.
Il requisito si intende soddisfatto per tutte le imprese che redigono un Bilancio di sostenibilità in accordo alle linee guida del Global Reporting Initiative. In tal caso deve essere indicato l’anno in cui il Bilancio di sostenibilità è stato redatto, l’ente che lo ha revisionato e la data dell’ultima modifica.
6. Come può essere soddisfatto il requisito premiale in tema di white list [lettera e) della Sezione C del formulario]?
Le aziende che operano nei settori a maggior rischio di infiltrazione mafiosa (individuati all’art. 1, comma 53, l. n. 190/2012) otterranno un punteggio aggiuntivo in caso di iscrizione nelle white list istituite presso le competenti Prefetture. Nelle ipotesi in cui sul sito degli Uffici Territoriali del Governo sia previsto che l’aggiornamento dell’iscrizione è in corso, l’iscrizione alla white list resta valida e viene considerata ai fini del riconoscimento del punteggio premiale.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio premiale non è sufficiente che l’impresa richiedente abbia, alla data di presentazione della domanda di rating, inoltrato richiesta di iscrizione nella white list, bensì è necessario che risulti effettivamente iscritta a tale lista. Si evidenzia che il punteggio aggiuntivo verrà attribuito anche alle imprese che specificano espressamente di non operare nei predetti settori a maggior rischio di infiltrazione mafiosa (cfr. l’indicazione a pag. 20 del formulario).
7. Cosa viene richiesto in materia di codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria [lettera f) della Sezione C del formulario]?
Ci si riferisce ai codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria (ad esempio Codici Etici di Confindustria, Confcoperative, Confcommercio, CNA, Confapi, ANCE). Sono ammessi Codici Etici Aziendali purché redatti secondo modelli e/o linee guida stabiliti dall’associazione di categoria cui l’impresa aderisce, specificandone la data di adozione e l’organismo aziendale che lo ha deliberato.
8. Quali sono i modelli di prevenzione e di contrasto della corruzione ritenuti validi ai fini del punteggio premiale [lettera g) della Sezione C del formulario]?
Ai fini del requisito premiale in parola la società deve aver adottato modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione. In questo senso, l’adozione di un modello organizzativo ex D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, soddisfa il requisito qualora il suo ambito di applicazione sia stato esteso al fine di considerare oltre ai reati contro la pubblica amministrazione anche quelli indicati nella Legge 6 novembre 2012, 190. Sarà inoltre valutato il possesso da parte dell’impresa di ulteriore documentazione attestante la prevenzione e il contrasto della corruzione, come ad esempio la certificazione UNI ISO 37001.
9. Cosa si intende per esercizio dell’azione penale a seguito della denuncia all’autorità giudiziaria o alle forze di polizia di uno dei reati previsti dal Regolamento commesso a danno dell’imprenditore o dei propri familiari e collaboratori [lettera h) della Sezione C del formulario]?
L’impresa potrà conseguire un ulteriore “ ” ove abbia denunciato all’autorità giudiziaria o alle forze di polizia taluno dei reati previsti dal Regolamento attuativo in materia di rating, commessi a danno dell’imprenditore o dei propri familiari e collaboratori. L’attribuzione di tale elemento premiale di cui alla lettera h) è subordinata all’esercizio dell’azione penale in relazione ai fatti di reato denunciati. In altri termini, il requisito è soddisfatto laddove la denuncia, e l’azione penale conseguente, riguardano taluno dei reati previsti dal Regolamento.
10. E’ obbligatorio compilare la sezione C2. Dichiarazione per la verifica delle condizioni per la riduzione del punteggio?
Si. Il punteggio è ridotto di un segno ” ” ove nel Casellario informatico delle imprese di cui all’art. 8 del D.P.R. n. 207/2010 risultino annotazioni divenute inoppugnabili o confermate con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating concernenti episodi di grave negligenza o errore grave nell’esecuzione dei contratti ovvero gravi inadempienze contrattuali, anche in riferimento all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro. L’accertamento non potrà in ogni caso determinare una riduzione del punteggio base (pari a una stelletta).
IV. IL PROCEDIMENTO PER L’ATTRIBUZIONE/RINNOVO DEL RATING
1. Quali sono i tempi per il rilascio del rating di legalità?
I tempi per l’attribuzione del rating sono stabiliti all’art. 5 del Regolamento, che dispone che l’Autorità deliberi l’attribuzione del rating entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta completa. Tale termine rimane tuttavia sospeso per un massimo di 45 giorni, ove vengano richieste informazioni ad altre pubbliche amministrazioni.
Possono influire sui tempi le ulteriori circostanze previste all’art. 5 del Regolamento, tra le quali:
• la domanda presentata è ritenuta incompleta: la Direzione competente invia, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, all’impresa una richiesta di informazioni; in tal caso il termine di 60 giorni inizia a decorrere dalla data di ricevimento della domanda completa;
• l’ANAC, alla quale l’Autorità trasmette gli elementi essenziali della richiesta di rating, formula osservazioni: in tal caso il termine di 60 giorni è prorogato di 30 giorni;
• l’Autorità, per esigenze istruttorie, proroga il termine di cui al primo comma dell’art. 5 fino ad un massimo di 60 giorni, dandone motivata comunicazione all’impresa.
2. Quando la domanda può dirsi completa?
Una domanda è considerata completa quando il Formulario è stato debitamente compilato in tutte le sue Sezioni con le informazioni richieste ed inviato secondo le modalità prestabilite, ovvero non sono state omesse le informazioni necessarie: tra cui fatturato, data di registrazione nel registro delle imprese, dati anagrafici dei soggetti rilevanti di cui all’art. 2, comma 2, del Regolamento, e spuntato le caselle per tutte le dichiarazioni da rendere.
3. Cosa succede se l’impresa non integra la domanda a seguito della richiesta di informazioni inviata dalla Direzione?
In caso di mancato riscontro entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la richiesta di attribuzione sarà considerata improcedibile. Decorso tale termine, qualora l’ottenimento del rating sia ancora di interesse, la Società dovrà trasmettere una nuova richiesta, secondo le modalità prescritte nel Regolamento.
4. Cosa succede se si è in presenza di un motivo ostativo al rilascio del rating?
Qualora emergano nel corso della verifica dei requisiti effettuata dall’Autorità eventuali motivi che ostano all’attribuzione (o al mantenimento del rating in caso di rinnovo), l’Autorità, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, ne da comunicazione all’impresa richiedente. L’impresa ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione. Si evidenzia che nel caso di dichiarazioni false e mendaci, in particolare in merito alla responsabilità dei soggetti rilevanti, si applicano le norme che sanzionano, anche penalmente, tali dichiarazioni in base a quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000, in materia di false dichiarazioni.
5. Quando si può accedere al rating pur essendo in presenza di un decreto penale o di una sentenza di condanna?
Quando tali provvedimenti non riguardano un reato citato nel Regolamento attuativo in materia di rating.
Inoltre, il rating può essere rilasciato, dopo 5 anni dal passaggio in giudicato della sentenza o del provvedimento di condanna, se:
a) nei confronti dei soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b) non è stata iniziata l’azione penale ai sensi dell’articolo 405 c.p.p. per delitti aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non sono state adottate misure cautelari, misure di prevenzione e non sono stati emessi provvedimenti o sentenze di condanna anche non definitivi ai sensi del presente articolo;
b) nei confronti dell’impresa non sono state emesse sentenze di condanna e adottate misure cautelari di cui al comma 2, lettera c) del presente articolo e ricorrono gli ulteriori requisiti richiesti.
6. Quando si applica l’eccezione di cui all’art. 2, comma 5, lett. d) del Regolamento?
L’eccezione si applica quando l’impresa si è completamente ed effettivamente dissociata dalla condotta posta in essere rispetto ai reati ostativi al rilascio del rating, tenuta dai soggetti cessati dalle cariche di cui all’art. 2, comma 2, lett. a) e b) del Regolamento. Al fine di dimostrare la totale dissociazione dell’attuale struttura rispetto ai reati accertati in via definitiva, è opportuno che l’impresa trasmetta relativa documentazione a supporto della dichiarazione (ad esempio delibere del CdA).
7. Quali sono i presupposti per il diniego del rating?
E’ sufficiente, ai fini del diniego del rating, la mera adozione di un decreto e/o una sentenza di condanna o di applicazione su richiesta delle parti e non anche la esecutività o irrevocabilità degli stessi.
8. Come viene l’impresa a conoscenza del rating ottenuto?
Al termine delle verifiche, l’Autorità comunica al richiedente, a mezzo pec, l’esito della richiesta di rating. Se tale esito è positivo, l’Autorità inserisce l’impresa nell’elenco pubblicato sul sito dell’Autorità relativo alle imprese cui il rating di legalità è stato attribuito/rinnovato, con la relativa decorrenza.
9. L’elenco sul sito contiene solo i rating attribuiti/rinnovati?
No, l’Autorità pubblica sul proprio sito, mantenendolo aggiornato, l’elenco delle imprese cui il rating di legalità è stato attribuito, ma anche i casi di rating sospeso, revocato e annullato, con la relativa decorrenza. Una volta scaduto il rating (decorsi quindi due anni dalla data di rilascio dello stesso), l’impresa non figura più nell’elenco delle imprese pubblicato sul sito.
10. Con quale periodicità viene aggiornato l’elenco delle imprese aventi il rating presente sul sito?
L’aggiornamento/pubblicazione avviene – in linea generale – con cadenza settimanale. L’unico elenco fedele delle imprese in possesso del rating è quello reso disponibile, in formato excel, sul sito dell’AGCM.
11. Quali sono le modalità di pubblicizzazione del rating rilasciato? Si può utilizzare il logo dell’Autorità?
L’Autorità ha voluto lasciare libere le imprese sulle modalità di pubblicità dell’ottenimento del rating ottenuto. Tuttavia non deve essere utilizzato in alcun modo il logo dell’Autorità. L’impresa potrà dichiarare di aver ottenuto il rating con il punteggio attribuito e che si trova nell’elenco pubblicato sul sito dell’AGCM.
12. Quando effettuare l’istanza di rinnovo?
Almeno sessanta giorni prima della scadenza biennale del rating. In tal caso il rating resta valido fino all’esito del procedimento di rinnovo.
13. Come effettuare la richiesta di rinnovo?
Occorre inviare il formulario vigente alla data del rinnovo, rinvenibile sul sito web dell’Autorità, alla casella di Posta Elettronica Certificata protocollo.agcm@pec.agcm.it, compilato e sottoscritto con la firma digitale dal legale rappresentante dell’impresa richiedente corredata da un suo documento di identità valido.
14. Quanto dura il procedimento per il rinnovo del rating?
I tempi per il rilascio del rinnovo sono gli stessi che per il rilascio del rating (cfr. paragrafo 1).
15. Una volta attribuito il rating, qual è la procedura da seguire nel caso in cui sopraggiungano modifiche dei requisiti nel corso di vigenza dello stesso?
Qualora nel corso di vigenza del rating di legalità intervengano variazioni dei dati riportati nei certificati camerali dell’impresa, ovvero qualsiasi evento che, anche astrattamente, sia idoneo ad incidere sulla titolarità dei presupposti per l’attribuzione del rating ovvero per la determinazione del punteggio, l’impresa è tenuta ad informarne l’Autorità entro dieci giorni dal verificarsi dell’evento.
Tali modifiche riguardano, ad esempio, l’adozione di uno o più procedimenti a carico di uno o più soggetti rilevanti per i reati di cui all’art. 2 del Regolamento o l’ingresso nella compagine societaria di nuovi soggetti rilevanti.
16. Come procedere nel caso in cui dopo aver ottenuto l’attribuzione del rating un’impresa voglia comunicare il rispetto di un nuovo requisito premiale?
Non occorre aspettare la scadenza biennale del rating per formulare istanza di incremento del punteggio. Infatti, qualora l’impresa acquisisca ex novo uno o più dei requisiti di cui all’art. 3, comma 2, del Regolamento, può inoltrare una domanda di incremento del proprio rating di legalità, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento, fornendo per ogni elemento premiale in più acquisito le informazioni rilevanti così come richieste nel Formulario.
17. Come effettuare la comunicazione relativa alla modifica dei requisiti?
La comunicazione relativa alle modifiche intervenute può essere fatta su carta intestata della società o ricompilando il formulario e dovrà essere inviata alla casella di Posta Elettronica Certificata protocollo.agcm@pec.agcm.it, indicando i riferimenti del caso per il quale si inoltra la comunicazione (RT xxxx).
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - Delibera 28 luglio 2020, n. 28361 - Regolamento attuativo in materia di rating di legalità
- Qualificazione fiscale ai fini Iva di un contributo versato in esecuzione di una delibera dell'AGCM; profili fiscali della registrazione della delibera - Risposta 23 luglio 2021, n. 505 dell'Agenzia delle Entrate
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