Con proprio decreto il ministero dello sviluppo economico ha disposto la proroga al 30 settembre del termine, inizialmente fissato al 12 maggio, entro cui agenti e mediatori devono aggiornare la loro posizione al registro Imprese.
Tale obbligo grava sulle:
• imprese iscritte nei vecchi ruoli (ora soppressi), attive alla data del 12 maggio 2012;
• persone fisiche iscritte nei vecchi ruoli (ora soppressi), inattive alla data del 12 maggio 2012;
che avrebbero dovuto trasmettere, entro il 12 maggio 2013, un’apposita comunicazione al Registro delle Imprese per aggiornare la loro posizione. L’adempimento è stato posticipato al 30 settembre 2013 dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 aprile 2013 (in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), considerata la coincidenza di questo adempimento con altre incombenze a carico delle società.
L’aggiornamenti per gli iscritti nei vecchi ruoli
Con il D.lgs. 59/2010 vengono soppressi i ruoli degli agenti e dei rappresentanti di commercio, e quello dei mediatori. I decreti del Ministero dello Sviluppo economico, emessi successivamente, hanno disciplinato le modalità di iscrizione di tali soggetti al Registro delle Imprese/Rea per l’assunzione della relativa qualifica.
Le imprese (ditte individuali e società) che risultavano già iscritte, alla data del 12 maggio 2012, negli abrogati ruoli devono aggiornare la loro posizione nel registro imprese/Rea mediante un’apposita istanza che sarebbe dovuta essere inoltrata entro il 12 maggio 2013.
Tale termine, come soprascritto, è stato prorogato al 30 settembre 2013, risultano confermate le modalità di aggiornamento, che dovrà essere effettuato mediante la procedura “Comunica Starweb” o altro programma compatibile, compilando la sezione “AGGIORNAMENTO POSIZIONE RI/REA” del modello “Arc” o del mod- “Mediatori”, per ciascuna sede/unità locale, pena l’inibizione alla continuazione dell’attività mediante apposito provvedimento del Conservatore del RI (art. 10 DM 26.10.2011).
Le stesse modalità e termini valgono per le persone fisiche che risultavano iscritte nel ruolo degli agenti e rappresentanti/mediatori e che alla data del 12.05.2012 non svolgevano più alcuna attività, devono iscriversi entro il 30 settembre 2013, e non più entro il 12 maggio 2013, in una sezione speciale del Rea, tramite la procedura telematica “comunica Starweb”, o un altro programma compatibile, compilando la sezione “ISCRIZIONE APPOSITA SEZIONE (TRANSITORIO)” del Mod. “Arc.” o del Mod. “Mediatori”.
In caso di mancata iscrizione entro il termine del 30settembre 2013, gli interessati non potranno più iscriversi nell’apposita sezione Rea.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- ORGANISMO DEGLI AGENTI E DEI MEDIATORI - Circolare 29 novembre 2019, n. 33 - Disposizioni inerenti al versamento dei contributi e delle altre somme dovute per l’anno 2020 dagli iscritti e dai richiedenti l’iscrizione negli elenchi e nel registro…
- ORGANISMO DEGLI AGENTI E DEI MEDIATORI - Circolare 29 novembre 2019, n. 34 - Disposizioni inerenti al versamento dei contributi e delle altre somme dovute per l’anno 2020 da parte degli iscritti e dai richiedenti l’iscrizione nel Registro degli…
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 29919 depositata il 9 luglio 2019 - Il fatto che la posizione di garanzia fosse rivestita anche da altri soggetti, non costituisce poi esclusione di responsabilità per alcuno dei medesimi, poiché in tema…
- INPS - Messaggio 08 maggio 2023, n. 1645 Telematizzazione del TFR per i dipendenti pubblici di cui al D.P.C.M. 20 dicembre 1999, e successive modificazioni Con la circolare n. 185 del 14 dicembre 2021 è stato comunicato l’avvio del nuovo processo di…
- ENASARCO - Comunicato 01 giugno 2022 - Fondazione Enasarco: Quest’oggi è stato rinnovato il Protocollo d’Intesa tra la Fondazione e l’OAM (Organismo degli Agenti e Mediatori)
- Abrogazione dell’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto alle provvigioni corrisposte agli agenti e ai mediatori di assicurazione - Articolo 1, commi 89 e 90, legge 30 dicembre 2023, n. 213 - Circolare n. 7/E del 21 marzo 2024 dell'Agenzia…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- E’ onere del notificante la verifica della c
E’ onere del notificante la verifica della correttezza dell’indirizzo del destin…
- E’ escluso l’applicazione dell’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9759 deposi…
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…