AGENZIA DELLE DOGANE – Circolare 01 febbraio 2022, n. 2
Determinazione direttoriale del 29 marzo 2021, prot. n. 93445/RU -Prodotti Liquidi da Inalazione con e Senza Nicotina. Sentenza Tar Lazio 646/2022
Con determinazione direttoriale del 29 marzo 2021, prot. n. 93445/RU, sono state adottate le disposizioni attuative dell’art. 62-quater, commi 3- bis e 3- ter, del D.Lgs. n. 504/1995 in ordine ai contrassegni di legittimazione e alle avvertenze sanitarie applicati ai singoli condizionamenti dei prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina.
Con sentenza n. 646, depositata il 19 gennaio 2022, il T.a.r. Lazio, in parziale accoglimento del ricorso presentato dalla società Mgps s.a.s, ha annullato la citata determina esclusivamente nella parte in cui prevede l’obbligo di distruzione delle rimanenze di prodotto non conforme giacenti alle scadenze del 31 agosto e 31 dicembre 2021.
In particolare, il Giudice amministrativo ha affermato che “non si rinviene nell’art. 62-quater, commi 3-bis e 3-ter, D.Lgs. n. 504/1995, il fondamento normativo che abilita l’amministrazione ad imporre l’ordine di distruzione della merce in giacenza al “31 agosto 2021 ” o al “31 dicembre 2021 “priva dei “contrassegni di legittimazione” alla circolazione dei prodotti”.
La pronuncia giurisdizionale ha quindi confermato la legittimità della determinazione impugnata in tutti i suoi contenuti ad eccezione della previsione dell’obbligo della distruzione dei prodotti non conformi.
A tal proposito deve sottolinearsi comunque che il legislatore ha previsto il divieto di circolazione dei prodotti “non conformi” a decorrere dalla data del 1 aprile 2021.
La circolare n. 17/2021 del 30 aprile 2021, già ha precisato, al punto 5 della sezione relativa alla citata determina, che “i prodotti giacenti presso i depositi fiscali autorizzati, dopo il 31 agosto, devono essere distrutti o in alternativa possono essere resi ai produttori per essere resi conformi alle nuove disposizioni”.
Sono apparse notizie su alcuni organi di informazione specializzati secondo le quali, in relazione a quanto disposto nella citata sentenza, i prodotti liquidi da inalazione “ancora oggi circolanti” senza contrassegno o avvertenze sanitarie non sarebbero da considerarsi illegittimi.
Tale affermazione risulta assolutamente infondata e frutto di una lettura distorta del dispositivo.
Infatti lo stesso TAR ribadisce, si ripete, che il legislatore ha previsto il divieto di circolazione dei prodotti “non conformi” a decorrere dalla data del 1 aprile 2021 e tale obbligo, posto in via legislativa, e dunque attraverso disposizioni immediatamente precettive, era ben noto sin dal 1° gennaio 2021, data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 3-bis e 3-ter dell’art. 62 quater del D.Lgs. n. 504/95.
Il comma 3-ter dell’articolo 62-quater D.Lgs. n.504/1995 prevede espressamente che con Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono definite le regole tecniche e le “ulteriori disposizioni attuative” in ordine all’obbligo disposto dal comma 3-bis dell’applicazione dei contrassegni di legittimazione e di avvertenze sanitarie e lo specifico riferimento a ulteriori disposizioni attuative ha imposto all’Agenzia di regolare la circolazione dei prodotti non conformi alle prescrizioni dei commi 3-bis e 3-ter dell’art. 62- quater D.Lgs. 504/95 dettando una precipua disciplina transitoria.
La determinazione direttoriale pertanto in quest’ottica viene a definire unicamente un beneficio per la filiera volto a consentire un congruo periodo di gestione delle scorte e degli ordinativi aventi data certa anteriore al primo aprile, pienamente coerente con la necessità di garantire un corretto approvvigionamento del mercato e di evitare blocchi nel processo di commercializzazione al fine di garantire le conseguenti entrate erariali, nonché di consentire agli operatori di disporre di un congruo periodo di tempo per l’adeguamento dei processi produttivi.
La citata determinazione prevede all’articolo 7, comma 4, l’obbligo di comunicazione delle rimanenze al 31 marzo 2021, come risultanti dai registri contabili, nonché gli ordini di fornitura aventi data certa anteriore al 1° aprile 2021; alla luce della circolare 17/2020 tali prodotti avrebbero quindi potuto essere resi conformi per essere distribuiti sul mercato successivamente alla scadenza fissata.
Si deve sottolineare che la nuova previsione normativa in tema di contrassegni ed avvertenze, di cui al citato art. 62-quater commi 3- bis e 3- ter, introdotti con la legge di bilancio n. 178/2020, si pone nella prospettiva di fornire un’adeguata tutela della filiera legale di distribuzione dei prodotti liquidi da inalazione con e senza nicotina attraverso l’introduzione di meccanismi che consentano, garantendone la integrità e la provenienza lecita, la tracciabilità degli stessi (in analogia a quanto già previsto per i tabacchi lavorati), l’agevolazione delle attività di controllo demandate ad ADM, la verifica da parte del consumatore finale circa l’autenticità del prodotto acquistato.
Inoltre la norma è finalizzata a fornire ai consumatori finali efficaci strumenti che favoriscano la consapevolezza della pericolosità dei prodotti in parola per la salute e in tale prospettiva si pone l’obbligo di apposizione delle avvertenze non solo per i p.l.i. con nicotina (già previste nel D.Lgs. n. 6/2016) ma anche per quelli non contenenti nicotina.
Pertanto, la nuova prescrizione si pone nella prospettiva di tutelare primari interessi quali quelli di tutela della salute pubblica, della sicurezza dei prodotti commercializzati e degli interessi erariali trattandosi di prodotti sottoposti ad imposta di consumo.
Rimane quindi ferma la previsione in ordine al divieto di vendita al consumatore finale di prodotti non conformi alle previsioni di cui all’articolo 62 quater, comma 3 bis del d.lgs. n. 504/95.
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