AGENZIA DELLE DOGANE – Circolare 04 febbraio 2022, n. 4

D.LGS. N. 504/95. Prodotti alcolici, settore d’imposta della birra. Rideterminazione aliquote di accisa, normale ed agevolate. Prodotti energetici, abrogazione taluni impieghi agevolati

In considerazione della loro rilevante portata ed al fine di fornire delle prime indicazioni operative, si passano distintamente in rassegna le novità registrate in diversi settori dei prodotti sottoposti ad accisa disciplinati dal D.Lgs. n. 504/95 (TUA) ad opera di fonti di rango primario, da ultimo emanate.

I. Prodotti alcolici – Settore d’imposta della birra

La legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 49/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 310 del 31 dicembre 2021, ha adottato con l’art. 1, commi 985, 986 e 987 delle misure in materia di  aliquote di accisa sulla birra.

Trattasi, in particolare, dei seguenti interventi ad efficacia limitata all’anno 2022:

– riduzione aliquota normale dell’accisa sulla birra

L’art. 1, comma 986, della legge n. 234/2021 ridetermina l’importo dell’aliquota ordinaria di accisa sulla birra di cui all’allegato I annesso al D.Lgs. n. 504/95 riducendola da euro 2,99 ad euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato. La nuova aliquota trova applicazione sulle immissioni in consumo di prodotto effettuate dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022. Dal 1° gennaio 2023 viene ripristinata la previgente aliquota fissata in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato.

– variazione aliquota ridotta di accisa sulla birra realizzata da birrifici aventi una produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri

Per le fabbriche di cui all’art. 35, comma 3-bis, TUA ed al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 4 giugno 2019 (NOTA 1), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 138 del 14 giugno 2019, per il solo anno 2022, l’art. 1, comma 985, lettera a), della legge n. 234/2021 aumenta l’entità del beneficio applicato sulla birra prodotta dalle stesse.

La nuova aliquota agevolata di accisa, inserita nel predetto art. 35, comma 3-bis, TUA con validità temporanea, è calcolata sotto forma di riduzione del 50 per cento dell’aliquota normale prevista dall’allegato I annesso al D.Lgs. n. 504/95, superando la previgente aliquota ridotta computata come riduzione del 40 per cento.

La misura è immediatamente efficace e pienamente applicabile pur sempre nel rispetto delle prescrizioni contenute nel citato decreto ministeriale 4 giugno 2019 da parte degli esercenti interessati i quali così fruiscono di un doppio abbattimento dell’imposizione fiscale, attesa la contestuale diminuzione dell’aliquota normale di accisa sulla birra.

– introduzione aliquota ridotta di accisa sulla birra realizzata da birrifici aventi una produzione annua superiore a 10.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri

Di nuova istituzione è la misura prevista dall’art. 1, comma 985, lettera b), della legge n. 234/2021 che inserisce il comma 3-quater nell’art. 35 del D.Lgs. n. 504/95 riservando, limitatamente all’anno 2022, alla birra realizzata nei birrifici di cui all’art. 2, comma 4-bis, della legge n. 1354/1962 aventi una produzione annua superiore a 10.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri l’applicazione, in via unitaria sull’intero quantitativo complessivamente prodotto, di un’aliquota ridotta di accisa determinata quale riduzione di quella normale di cui all’allegato I annesso al TUA del:

– 30 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri;

– 20 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri.

Presupponendo un intervento modificativo del decreto ministeriale 4 giugno 2019, le modalità di concreta attuazione del beneficio sono demandate dall’art. 1, comma 987, della legge n. 234/2021 ad apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al quale si fa rinvio per successive informazioni.

II. Prodotti energetici – impieghi agevolati

Il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 21 del 27 gennaio 2022, ha disposto all’art. 18, comma 1, in tema di riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, la soppressione dei punti 4 e 14 della Tabella A allegata al D.Lgs. n. 504/95.

La descritta abrogazione, avente efficacia dalla medesima data di pubblicazione del decretolegge, concerne i benefici fiscali riservati agli impieghi di prodotti energetici rispettivamente nei trasporti ferroviari di passeggeri e merci (punto 4), sui quali era prevista l’applicazione di un’aliquota ridotta di accisa pari al 30 per cento dell’aliquota normale, e per la produzione di magnesio da acqua di mare (punto 14), sul cui utilizzo i medesimi prodotti fruivano dell’esenzione da accisa.

Con specifico riguardo al punto 4 della Tabella A, l’agevolazione veniva accordata ai prodotti energetici destinati ad alimentare le automotrici adibite all’uso pubblicistico del trasporto ferroviario nonché ad altri usi strettamente connessi con l’esercizio del predetto servizio tra i quali l’azionamento di carrelli ferroviari per il trasporto di attrezzature utili per interventi e manutenzione delle linee.

Per effetto della novella di cui in premessa, per le immissioni in consumo effettuate a decorrere dal 27 gennaio 2022 l’imposta va liquidata applicando ai prodotti energetici impiegati nelle attività riconducibili al punto 4 della Tabella A l’aliquota normale di accisa di cui all’allegato I annesso al D.Lgs. n. 504/95 (ad es., gasolio usato come carburante pari ad euro 617,40 per mille litri).

Atteso il repentino mutamento della posizione fiscale rivestita dai suddetti prodotti e tenuto conto delle modalità di concreta attuazione del beneficio, qualora nell’immediatezza dell’entrata in vigore della sua soppressione il titolare del deposito fiscale abbia estratto ed immesso in consumo prodotti energetici destinati ad impiego nei trasporti ferroviari ad aliquota ridotta di accisa con la scorta dell’e-AD verso destinatari registrati, il depositario autorizzato procede al pagamento dell’imposta residua divenuta esigibile, entro il termine di cui all’art. 3, comma 4, del TUA.

Ferma restando la predetta procedura di regolarizzazione del pagamento per estrazioni effettuate con e-AD con pagamento del 30 per cento dell’imposta, i depositi mittenti adegueranno, nei tempi tecnici strettamente necessari, i propri sistemi elettronici per emettere l’e-DAS relativamente alle spedizioni di che trattasi.

L’UD competente su un deposito per il quale è stata rilasciata l’autorizzazione a destinatario registrato per l’agevolazione di che trattasi, provvederà, qualora non già fatto in precedenza, a rilasciare la licenza di esercizio, con il relativo codice ditta (NOTA 2) ovvero a censirlo con codice identificativo (NOTA 3), in funzione della relativa capacità di stoccaggio.

Il codice è comunicato all’esercente che provvede, a sua volta, a fornirlo ai propri depositi di approvvigionamento per consentire l’emissione dell’e-DAS.

In fase di prima applicazione, qualora il predetto codice ditta o identificativo non sia ancora disponibile, il destinatario sarà identificato nell’e-DAS dal depositario autorizzato tramite la rispettiva partita IVA o codice fiscale, come utilizzatore non censito.

Resta, in ogni caso, ferma la liquidazione dell’imposta, da parte del depositario autorizzato, con l’aliquota piena prevista per il carburante immesso in consumo dal proprio deposito.

Successivamente, l’UD competente, verificata la regolare emissione dell’e-DAS verso il destinatario sulla base delle predette istruzioni, procederà a revocare l’autorizzazione a destinatario registrato in precedenza allo stesso rilasciata (NOTA 4).

Nelle more dell’esaurimento di tale periodo transitorio e della rivisitazione delle norme di prassi di settore, le autorizzazioni in essere ad operare come destinatario registrato ex art. 8 del D.Lgs. n. 504/95 concesse agli esercenti depositi intestatari di licenza fiscale rilasciata da Uffici delle dogane mantengono la loro validità ed i codici di accisa attribuiti restano attivi.

Ciò comporta l’operatività della vigente disciplina prevista per tale figura e in particolare:

– la possibilità di ricevere prodotti energetici in regime sospensivo da imposta ai sensi dell’art. 6 del TUA, previa emissione di e-AD e prestazione della garanzia commisurata all’accisa ad aliquota normale gravante sui medesimi;

– l’obbligo di pagamento dell’accisa gravante sui prodotti trasportati, assoggettati ad aliquota normale, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo ex art. 2, comma 4, lett. b) ed art. 8, comma 4, TUA;

– l’obbligo di separata detenzione e contabilizzazione dei prodotti energetici ricevuti in regime sospensivo rispetto a quelli assoggettati ad accisa stoccati nel medesimo deposito, ex art. 8, comma 1, TUA.

Considerata l’unificazione dell’aliquota di accisa applicabile, viene a cessare quest’ultima prescrizione, in passato mpartita con norme di prassi per situazioni di coesistente detenzione di beni sottoposti a differente imposizione, nel caso di deposito per uso privato ed industriale di cui all’art. 25, comma 2, lett. a), del TUA che detenga prodotti energetici usati come carburante.

Per la stessa motivazione, nei citati depositi, i prodotti energetici immessi in consumo ed assoggettati ad aliquota normale di accisa possono essere stoccati indistintamente nei serbatoi che custodiscono giacenze aventi medesime qualità e destinazione d’uso, già destinatarie del soppresso trattamento agevolato.

Infine, i destinatari che in passato fruivano dell’agevolazione tramite rimborso (e, pertanto, non aventi la qualifica di destinatario registrato) continueranno ad essere approvvigionati tramite spedizioni scortate con e-DAS.

Per tali soggetti, va da sé che, a seguito dell’intervenuta abrogazione dell’agevolazione, il rimborso potrà essere effettuato solo per le spedizioni effettuate sino al 26 gennaio 2022 incluso.

Note:

(1) Si fa riferimento alle seguenti fabbriche di birra: microbirrifici, piccole birrerie nazionali munite della licenza fiscale

rilasciata ai sensi del decreto ministeriale n. 153/2001, piccole birrerie unionali, che producono annualmente non più

di 10.000 ettolitri di birra e che hanno le caratteristiche identificative di cui all’art. 2, comma 4-bis, della legge n.

1354/1962 (…. “birrificio che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi impianti fisicamente

distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui”….).

(2) Per gli impianti di cui all’art. 25, comma 2, lettere a) e c) del TUA.

(3) Per gli impianti minori. Cfr. Circolare n. 47/2020.

(4) In buona sostanza, a regime, tutti i depositi di prodotti energetici destinati ai trasporti ferroviari di passeggeri e merci in passato identificati con codice accisa (di tipo “O”) dovranno essere identificati con il solo codice di tipo “Y”.