AGENZIA DELLE DOGANE – Circolare 07 ottobre 2020, n. 39
Attività di raccolta del gioco pubblico mediante apparecchi da intrattenimento – Indicazioni su termine decadenziale, restituzione deposito cauzionale e livelli di servizio
Si fa seguito alle disposizioni emanate dall’Agenzia a seguito della riapertura delle attività di raccolta del gioco pubblico mediante apparecchi da intrattenimento.
Tali direttive trovano fondamento nelle previsioni di legge con cui sono state adottate misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; da ultime si pongono il DPCM 29.07.2020, con il quale è stato “prorogato, fino al 15 ottobre 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, nonché, per quanto di specifico interesse, il DPCM 7.08.2020, che ha reiterato per le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo l’obbligo del rispetto delle Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive delineate in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
Ad oggi, sebbene l’attività di raccolta del gioco pubblico mediante apparecchi da intrattenimento sia riaperta su tutto il territorio nazionale, si pone l’esigenza di riesaminare le precedenti direttive in considerazione delle oggettive difficoltà riscontrate nel garantirne il regolare svolgimento.
Come confermato dalle istanze a vario titolo pervenute dagli operatori del settore, si rilevano criticità nella gestione delle attività di raccolta del gioco derivanti dalla necessità di assicurare l’osservanza delle norme di distanziamento sociale previste dalle predette Linee guida.
Le criticità rilevate attengono alla parziale riapertura degli esercizi pubblici ove si svolge l’attività di gioco, al ridotto funzionamento degli apparecchi da intrattenimento anche nelle sale “attive”, in ragione dell’impossibilità di garantire pienamente il mantenimento della distanza interpersonale richiesta, nonché, considerata tale circostanza, alla riscontrata volontà di privilegiare, negli esercizi c.d. generalisti, le attività prevalenti in luogo delle attività di raccolta del gioco.
Tali contingenze si riflettono in termini di causa-effetto sullo spegnimento e/o sul collocamento in stato di magazzino di un significativo e fuori dall’ordinario, numero di apparecchi con vincita in denaro di cui all’art. 110 comma 6 lett. a) del T.U.L.P.S., per i quali, nel perdurare della situazione emergenziale, non è possibile assicurare il collegamento alla rete telematica ai sensi dell’art. 38, comma 5, della legge 23.12.2000, n. 388, con conseguenze in termini di decadenza dei relativi titoli autorizzatori ove il mancato collegamento si protragga “per un periodo superiore a novanta giorni, anche non consecutivi”.
In relazione a tale aspetto, si ravvisa, pertanto, la necessità di adottare, in via straordinaria, una misura di sterilizzazione dei giorni di mancato funzionamento per gli apparecchi presenti nel territorio nazionale, sino al termine del periodo emergenziale.
Le illustrate contingenze, tali da condizionare la trasmissione delle comunicazioni dei dati dei contatori e degli apparecchi attivi, saranno valutate ai fini della restituzione del deposito cauzionale di cui all’articolo 1, comma 530, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come interpretato dall’articolo 1-ter, comma 2, del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184.
Allo stesso modo si procederà con riferimento ai livelli di servizio che codesti concessionari devono assicurare nella conduzione della rete telematica.
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