AGENZIA DELLE DOGANE – Circolare 08 settembre 2020, n. 305127/RU
Tutela doganale dei diritti di proprietà intellettuale (dpi) – Indicazione obbligatoria del codice erori nei formulari per la richiesta di intervento delle autorità doganali a tutela dei dpi e nelle richieste di proroga
Nella G.U. dell’Unione Europea, serie L, n. 247 del 21 agosto 2020 (NOTA 1), è stato pubblicato il Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/1209 della Commissione del 13 agosto 2020 recante modifica del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1352/2013 che stabilisce i formulari di cui al Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) da parte delle autorità doganali.
Con l’entrata in vigore, il 15 settembre 2020, del Regolamento n. 2020/1209 diventa obbligatoria l’indicazione del codice EORI (NOTA 2) sia nei formulari di richiesta di intervento alle autorità doganali, in relazione a merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale, che nei formulari per la richiesta di proroga del periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire.
Si evidenzia che tale obbligo vale sia per i soggetti richiedenti l’intervento doganale a tutela dei propri diritti, che per i loro rappresentanti, indipendentemente dal fatto che gli uni o gli altri facciano o meno operazioni doganali stricto sensu o siano stabiliti nel territorio dell’Unione Europea (NOTA 3).
La richiesta di attribuzione del codice EORI può essere presentata presso un qualsiasi Ufficio delle Dogane di questa Agenzia.
Maggiori informazioni per richiedere il codice EORI sono disponibili nella sezione dedicata del sito web di questa Agenzia – https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/ecustomsaida/ progetti-aida/eos – dove è pubblicato (anche in lingua inglese) l’apposito modello di richiesta.
Occorre, inoltre, evidenziare che dall’entrata in vigore del Reg. (UE) n. 2020/1209, al fine di migliorare l’analisi dei dati sulle violazioni dei DPI, la comprensione dei fenomeni fraudolenti nonché la loro portata geografica, la Commissione Europea, su mandato degli Stati membri, invierà all’Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale (EUIPO), oltre ai dati sulle violazioni, anche i dati personali dei destinatari delle decisioni in base alle quali le Autorità doganali intervengono a tutela dei DPI.
La Commissione Europea ha, pertanto, provveduto ad integrare l’informativa sul trattamento dei dati personali presente nei formulari di richiesta di intervento e nei formulari di richiesta di proroga del periodo di intervento, anche per tener conto delle disposizioni normative introdotte dal Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GRDP).
Si invita, dunque, ad una attenta lettura della suddetta informativa, tenuto conto che la sottoscrizione dei formulari costituisce formale espressione di assenso al trattamento dei dati personali da parte del titolare e/o del rappresentante.
Infine, per ogni utilità, si segnala che nel sito della Commissione Europea – DG TAXUD (European Commission > Taxation and Customs Union > Business > Customs Controls > Counterfeit, piracy and other IPR violations > Defend your rights) è possibile reperire, tra gli altri documenti, anche i formulari per la richiesta di intervento delle Autorità e per la richiesta di proroga del periodo di intervento in formato .pdf editabile nelle diverse lingue dell’Unione europea.
—
Note:
(1) La G.U. dell’Unione Europea, serie L, n. 247 del 21 agosto 2020 è consultabile al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=1209&DTA=2020&qid=1599465482673&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=REGULATION&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL
(2) Il codice EORI (Economic Operators’ Registration and Identification) è un codice che consente l’identificazione e il riconoscimento univoco degli operatori economici nell’intero territorio dell’Unione Europea.
(3) Il Reg. (UE) 2020/877 ha, infatti, modificato l’art.6 del Regolamento (UE) 2015/2446 rendendo possibile l’attribuzione di un codice EORI anche agli operatori economici (stabiliti o meno del territorio della UE) che effettuano operazioni basate sulla normativa unionale diversa da quella doganale definita dall’art. 5, 2), del Reg, (UE) 952/2013 – Codice Doganale dell’Unione.
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