AGENZIA DELLE DOGANE – Circolare 15 novembre 2013, n. 19/D
Regolamento (UE) n.1063/2013 e Regolamento (UE) n.1076/2013 della Commissione recanti alcune modifiche al Regolamento (CEE) n. 2454/93 – (Gazzette Ufficiali dell’Unione Europea Serie L n.289/44 del 31.10.2013 e n. 292/1 dell’1.11.2013).
I Regolamenti indicati in oggetto apportano modifiche al Reg.to CEE n.2454/93 innovando in materia di:
Perfezionamento attivo
Il Regolamento (UE) n.1063/2013 ha modificato il punto 3 dell’allegato 74 del Reg. to CEE 2454/93 riguardante l’utilizzo della compensazione per equivalenza nel settore dello zucchero. In particolare tale norma prevede la possibilità di applicare il sistema della compensazione per equivalenza tra lo zucchero greggio di canna e lo zucchero greggio di barbabietola purché si ottenga zucchero bianco.
La modifica legislativa sopra citata si è resa necessaria nel momento in cui si è accertato che nel mercato dell’Unione non esiste lo zucchero greggio di barbabietola, come indicato attualmente al punto 3 dell’allegato 74, in quanto dal processo di lavorazione della barbabietola si ottiene direttamente zucchero bianco e non un prodotto intermedio come lo zucchero greggio di barbabietola.
Per superare il problema sopra evidenziato, il Comitato Codice Doganale sez. procedure speciali, pur mantenendo la stessa forma di semplificazione prevista dall’attuale normativa, ha modificato il punto 3 dell’allegato 74 prevedendo l’equivalenza tra lo zucchero greggio di canna e la barbabietola da zucchero per ottenere zucchero bianco.
Al punto 3 dell’allegato 74, sono state introdotte inoltre, indicazioni sulla modalità di determinazione del tasso di rendimento dello zucchero greggio di canna della qualità tipo e dello zucchero greggio di canna della qualità non tipo per determinare quanto zucchero greggio di canna (NOTA 1) può essere importato a fronte di un certo quantitativo di zucchero bianco comunitario esportato.
Ammissione temporanea
La modifica prevista dal Regolamento (UE) n.1076/2013 si è resa necessaria a seguito di alcuni episodi verificatisi recentemente presso alcune dogane aeroportuali dell’Unione a viaggiatori (musicisti) che portavano a seguito strumenti musicali portatili per svolgere spettacoli, concerti all’interno dell’Unione. Al fine di evitare difficoltà in futuro per l’importazione di tale tipo di merce il Comitato Codice Doganale sez. procedure speciali ha deciso di modificare l’art. 569 del Reg.to CEE 2454/93 per introdurre delle semplificazioni per gli strumenti musicali che vengono importati dai viaggiatori allo scopo di essere utilizzati come materiale professionale. In particolare non sarà necessario dichiarare esplicitamente tali merci al regime di ammissione temporanea, ma potranno essere dichiarate con altro atto, secondo le modalità previste dall’art.233 del Reg.to CEE 2454/93.
Con il regolamento sopra indicato è stato modificato anche l’art. 232 parag. 1) del Reg.to CEE 2454/93 al fine di introdurre la fattispecie prevista dal comma 1 bis dell’art.569 sopra citato fra le ipotesi in cui il vincolo al regime di ammissione temporanea e la riesportazione di tali merci possa essere effettuata con altro atto.
Inoltre, al fine di evitare problemi analoghi a quelli sopra rappresentati per fattispecie simili, è stata inserita l’ipotesi degli strumenti musicali portatili utilizzati per scopi professionali nei casi previsti dall’art.230 del Reg.to CEE 2454/93 in cui è applicabile l’importazione in franchigia e nei casi previsti dall’art.231 del Reg.to CEE 2454/93 relativo all’esportazione di merce in caso di traffico turistico, frontaliero e di importanza economica trascurabile. Anche con le procedure sopra citate gli strumenti musicali portatili potranno essere dichiarati con altro atto.
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(1) La resa dello zucchero greggio di canna (di qualità tipo e non tipo) è calcolato secondo il metodo definito al punto B. III dell’allegato IV del Reg.to (CE) n.1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (Regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007 pag.1).
Allegato 1
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1063/2013 DELLA COMMISSIONE del 30 ottobre 2013
recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario in relazione al ricorso al regime di equivalenza nel settore dello zucchero
Allegato 2
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1076/2013 DELLA COMMISSIONE del 31 ottobre 2013
recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario in relazione all’ammissione temporanea, all’esportazione e alla reimportazione di strumenti musicali portatili
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