AGENZIA DELLE DOGANE – Circolare 18 maggio 2020, n. 2
Dichiarazione di importazione – Obbligo di compilazione della casella n.2 del d.a.u. – Emergenza COVID-19
Considerata l’emergenza epidemiologica COVID-19 in atto, valutate le proposte delle Associazioni di Categoria con particolare riferimento al nodo logistico veneto e preso atto di quanto deciso durante la Conferenza dei Direttori di ADM del 14 maggio 2020, si dispone, per la regione del Veneto, in un’ottica di gradualità della conformazione da parte degli operatori allocati nelle zone più colpite, la proroga al 31.07 p.v. della decorrenza dell’obbligo di compilazione della casella n. 2 del D.A.U.
La proroga in argomento non ha efficacia relativamente alle operazioni doganali riconducibili all’emergenza COVID-19.
La casella 2 del DAU sarà compilata come segue:
– Paese del CF/Piva del cedente estero: indicare un codice paese diverso da “IT” (e.g.: il codice del paese di provenienza)
– Codice fiscale/Partita IVA del cedente estero
– Nome/Ragione sociale: “31072020”
– Indirizzo: “31072020”
– CAP: “00000”
– Città: “31072020”
– Paese: “IT”