AGENZIA DELLE DOGANE – Circolare 18 marzo 2022, n. 10
Ambiti territoriali – Cambio della sede legale del soggetto obbligato venditore. – Presentazione della dichiarazione annuale per l’accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica.
E’ stato sottoposto all’attenzione della Scrivente uno specifico quesito in merito alla corretta esecuzione dell’adempimento dichiarativo nell’ipotesi in cui un soggetto obbligato venditore operante nel settore del gas naturale e dell’energia elettrica trasferisca la propria sede legale da una provincia ad un’altra.
In particolare, dal momento che il trasferimento della sede legale comporta il rilascio di un nuovo codice identificativo per ciascuno dei predetti settori di imposta, alla luce delle nuove modalità di contabilizzazione e versamento dell’accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica per ambiti territoriali, sono state richieste indicazioni riguardo al codice ditta da utilizzare per la presentazione della dichiarazione annuale e riguardo all’Ufficio competente a riceverla.
A tal proposito, si ritiene opportuno distinguere due ipotesi:
I) una relativa al caso in cui un soggetto obbligato venditore trasferisca la propria sede legale nell’anno successivo a quello a cui si riferisce la dichiarazione annuale, prima che la medesima venga presentata;
II) un’altra relativa al caso in cui il soggetto obbligato venditore trasferisca la propria sede legale nel corso del medesimo anno d’imposta.
Nell’ipotesi di cui al punto I) la dichiarazione deve essere presentata utilizzando il codice ditta rilasciato dall’Ufficio competente sulla precedente sede legale, in quanto il codice ditta attribuito a seguito del trasferimento di tale sede non può essere utilizzato per lo svolgimento di adempimenti connessi all’attività svolta nell’anno di imposta precedente a quello in cui il nuovo codice viene rilasciato.
A titolo esemplificativo, qualora un soggetto obbligato venditore trasferisca la propria sede legale da una provincia (provincia A) ad un’altra (provincia B) nel mese di gennaio 2022 prima di aver presentato la dichiarazione per l’anno d’imposta 2021, l’invio della stessa deve essere effettuato utilizzando il codice ditta rilasciato dall’Ufficio competente sulla precedente sede legale (provincia A).
Nel sistema di contabilizzazione per ambiti territoriali la presentazione della dichiarazione comporta il caricamento dei dati di riepilogo e saldo per ciascun ambito (Quadro Q della dichiarazione per l’energia elettrica e Quadro L della dichiarazione per il gas naturale) sulla contabilità tenuta dall’Ufficio competente sulla sede legale.
Pertanto, nel caso sopra evidenziato, a seguito della presentazione della dichiarazione relativa al 2021 il caricamento dei ratei di acconto per ambito dovuti per il 2022 avviene sul conto tenuto dall’Ufficio competente sulla vecchia sede legale.
Tuttavia, per effetto del trasferimento della sede legale i suddetti ratei devono essere versati sulla contabilità relativa al codice ditta rilasciato dall’Ufficio competete sulla nuova sede legale; pertanto l’Ufficio competente sulla vecchia sede legale:
– procede al discarico contabile dei ratei di acconto per ambito, che verranno caricati nella contabilità tenuta dall’Ufficio competente sulla nuova sede legale;
– trasferisce l’eventuale conguaglio a credito emergente dalla dichiarazione per l’anno d’imposta 2021 sul conto tenuto dall’Ufficio delle dogane competente sulla nuova sede legale, che provvederà a prenderlo in carico alla data di presentazione della dichiarazione;
– trasferisce contabilmente, con data 31.12.2021, “il credito pregresso non utilizzato alla data del 31.12.202V” (derivante dalla sommatoria per ambito degli importi indicati nei righi X5 e X10 dei quadri provinciali) sul conto tenuto dall’Ufficio competente sulla nuova sede legale, che lo prenderà in carico con data 1° gennaio 2022[1].
Nell’ipotesi di cui al punto II), invece, il trasferimento della sede legale e il rilascio dei nuovi codici ditta avvengono nel corso del medesimo anno d’imposta, pertanto:
– le rate d’acconto dovute per il periodo successivo al trasferimento della sede legale devono essere contabilizzate nel nuovo conto ditta e correlativamente azzerate nel conto relativo al codice precedente;
– i versamenti effettuati precedentemente al trasferimento della sede legale permangono nella contabilità tenuta dall’Ufficio competente rispetto alla precedente sede legale, il quale provvede, altresì, alle eventuali attività di recupero del tributo ed ai conseguenti adempimenti nonché al rimborso dei crediti non emergenti dalla dichiarazione per il periodo di competenza;
– devono essere presentate due distinte dichiarazioni: una relativa al periodo anteriore al trasferimento della sede legale (da presentare utilizzando il vecchio codice ditta) e l’altra afferente al periodo successivo al predetto trasferimento (da presentare con il nuovo codice ditta).
—
[1] In tal modo, come precisato nella circolare n. 8/2022, viene consentito l’utilizzo del “credito pregresso” derivante da dichiarazione a scomputo dei versamenti sin dalla rata di gennaio.
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