AGENZIA DELLE DOGANE – Circolare 19 febbraio 2019, n. 28555/RU
Vendita a distanza dei prodotti liquidi da inalazione ai sensi dell’articolo 21, comma 11, del D. Lgs. 12 gennaio 2016, n. 6, come modificato dall’articolo 25-decies, comma 5, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito in legge 17 dicembre 2018, n. 136
Pervengono numerosi quesiti in merito alla vendita a distanza, consentita dalla normativa indicata in oggetto, dei prodotti liquidi da inalazione di cui all’articolo 62-quater, comma 1-bis, del D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni.
In particolare, viene chiesto, tra l’altro, se sia possibile istituire un deposito di prodotti liquidi da inalazione solo “formalmente” acquistando il prodotto con imposta assolta da altro deposito autorizzato per rivenderlo, in seguito, on-line e se i negozianti al dettaglio, oltre a venderli nel proprio negozio, possono “aggiungere o utilizzare esclusivamente la forma del commercio a distanza”.
Al riguardo, si fa rilevare che l’articolo 21, comma 11, del D. Lgs. 12 gennaio 2016, n. 6, come modificato dall’articolo 25-decies, comma 5, del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito in legge 17 dicembre 2018, n. 136, consente la vendita a distanza di tali prodotti soltanto da parte dei soggetti che siano stati autorizzati alla istituzione e alla gestione di un deposito ai sensi del comma 2 del suindicato articolo 62-quater del D. Lgs. n. 504/1995 e delle relative norme di attuazione di cui al D.M. 29 dicembre 2014 e non da parte degli operatori autorizzati alla vendita al pubblico ai sensi del comma 5-bis del medesimo art. 62-quater e del decreto direttoriale 16 marzo 2018.
Al fine di dare attuazione alla citata norma, i depositari autorizzati che intendano offrire a distanza i prodotti menzionati sono tenuti a comunicare alla scrivente, preventivamente ovvero in caso di variazione, i siti web utilizzati.
Si soggiunge che i siti web che non saranno preventivamente e formalmente comunicati potranno essere sottoposti ad inibizione ai sensi dell’art. 1, comma 50-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e non sarà riconosciuto alcun indennizzo da parte di questa Agenzia.
Nel caso in cui lo stesso soggetto giuridico fosse autorizzato sia alla gestione di un deposito dei prodotti liquidi da inalazione sia alla vendita al pubblico di tali prodotti, le suddette attività devono essere esercitate separatamente con l’osservanza della specifica normativa di rango primario, delle disposizioni di attuazione previste rispettivamente dai succitati decreti del 29 dicembre 2014 e del 16 marzo 2018, nonché delle altre vigenti disposizioni e prescrizioni che esulano dalla competenza della scrivente.
In linea con quanto stabilito dalla suddetta normativa, l’imposta di consumo su tali prodotti deve essere assolta dal depositario al momento dell’immissione in consumo come definita dal suindicato decreto 29 dicembre 2014: “il momento in cui i prodotti liquidi da inalazione sono estratti dal deposito per essere ceduti agli esercizi che ne effettuano la vendita al pubblico, ovvero per essere ceduti direttamente ai consumatori”.
Di conseguenza, gli esercizi autorizzati alla vendita al dettaglio, obbligati ad approvvigionarsi dai depositi autorizzati, possono detenere prodotti della specie, soltanto ad imposta assolta, per la vendita al pubblico nei locali indicati a questa Agenzia ai fini dell’autorizzazione all’esercizio di tale attività.
Si evidenzia che i prodotti liquidi immessi sul mercato, offerti anche a distanza, devono essere conformi alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 6/2016 e nelle altre disposizioni vigenti in materia.
I depositari sono tenuti a dichiarare all’Agenzia, prima della commercializzazione, ai sensi dell’art. 62-quater, comma 1-ter, del citato D. Lgs. n. 504/1995, “la denominazione e il contenuto dei prodotti da inalazione, la quantità di prodotto delle confezioni destinate alla vendita al pubblico nonché gli altri elementi informativi previsti dall’articolo 6 del D.Lgs. 6 settembre 2015, n. 206 e successive modificazioni” e, per i prodotti contenenti nicotina, anche le informazioni previste dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 6/2016 e successive modificazioni.
Per questi ultimi prodotti, si rammenta che il comma 9 dell’articolo 21 del D. Lgs. n. 6/2016 dispone, tra l’altro, che le confezioni unitarie e l’eventuale imballaggio esterno delle sigarette elettroniche e dei contenitori di liquido di ricarica non possono includere elementi o caratteristiche di cui all’articolo 14, ad eccezione dell’articolo 14, comma 1, lettere a) e c), riguardante le informazioni sul contenuto di nicotina e sugli aromi.
Va da sé che, nei casi in cui le denominazioni proposte per la registrazione e l’attribuzione del codice identificativo univoco siano state modificate in quanto non in linea con le disposizioni di cui al citato articolo 14 del D. Lgs. n. 6/2016, i prodotti non possono essere commercializzati con confezioni unitarie ed eventuale imballaggio esterno riportanti le precedenti denominazioni non conformi. In relazione a tanto, non sarà consentita l’immissione sul mercato di questi ultimi decorsi 6 mesi dalla registrazione dei prodotti regolarizzati.
Sarà cura degli Uffici dei monopoli in indirizzo rendere note le presenti disposizioni alle proprie Sezioni operative territoriali e Sedi distaccate.
La presente circolare viene pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
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