AGENZIA DELLE DOGANE – Circolare 21 marzo 2019, n. 2/D
Determinazione direttoriale prot. 30354 del 4 maggio 2018. Obbligo di installazione di sistemi di misurazione dei carburanti riforniti dal 1° aprile 2019. Specifiche tecniche dei misuratori e disposizioni per le bettoline
Com’è noto, con l’art. 1 della determinazione direttoriale prot. 30354 del 4 maggio 2018 è stato previsto che, dal prossimo 1° aprile, le autobotti e le bettoline utilizzate per il trasporto di gasolio o di olio combustibile destinati alla navigazione marittima, vale a dire sia alle destinazioni d’uso di cui al punto 3 della Tabella A allegata al D.lgs. 504/95 sia ai rifornimenti esenti di prodotti energetici che richiedono la presentazione della dichiarazione doganale, siano munite di sistemi di misurazione dei carburanti riforniti.
In particolare, come precisato nell’art. 2, comma 2 della predetta determinazione, per i mezzi di trasporto del gasolio e dell’olio combustibile fluidissimo, i predetti sistemi di misura sono installati su condotta e consentono l’emissione di scontrini riportanti l’identificatore univoco del misuratore; la targa del mezzo su cui il misuratore è installato; il giorno e l’ora di rifornimento nonché il quantitativo di prodotto rifornito e le letture dei totalizzatori all’inizio ed alla fine del rifornimento.
Invece, per le autobotti e le bettoline utilizzate per il trasporto di olio combustibile denso, semifluido e fluido, oltre che i sistemi di misurazione su condotta possono continuare a trovare applicazione, come indicato nell’art. 1, comma 2 della direttoriale prot. 124230 del 15 novembre 2016, i sistemi di accertamento attualmente adottati in contradditorio con l’acquirente del prodotto. Pertanto, per tali prodotti energetici, di ridotta pericolosità fiscale, l’installazione dei sistemi di misurazione su condotta sui mezzi di trasporto, permane facoltativa.
1. Specifiche tecniche dei sistemi di misurazione
I sistemi di misurazione installati sui mezzi di trasporto dovranno essere di classe di accuratezza 1,0 o migliore ed essere rispondenti ai requisiti dell’allegato MI-005 del D.lgs.22/07 (di recepimento della direttiva 2004/22/CE – cosiddetta MID), così come prescritto, nella circolare 6/D del 22 marzo 2016, per tutti gli strumenti installati ex-novo su condotta per i fini di competenza dell’Agenzia.
In applicazione dell’art. 2, comma 5 della determinazione, i sistemi di misurazione di nuova installazione sono muniti di compensazione a 15°C della quantità in volume erogata, utilizzando, per la correzione dei volumi, la versione più aggiornata delle tabelle ASTM (NOTA 1) disponibile al momento dell’installazione.
Gli scontrini emessi da tali sistemi riportano, oltre ai dati obbligatori di cui all’art. 2, comma 2 della determinazione, i quantitativi espressi sia in volume a 15°C, sia in volume non compensato nonché la temperatura media della quantità di carburante oggetto di erogazione.
Resta ferma la possibilità per il depositario mittente di avvalersi di autobotti o di bettoline munite di sistemi di misurazione privi di compensazione, a condizione che gli stessi siano stati posti in opera anteriormente al 1° aprile 2019 e per i quali ricorrano le condizioni di cui alla predetta circolare 6/D/2016 (NOTA 2).
In caso di trasferimento di gasolio denaturato con la scorta dell’e-AD, con mezzi di trasporto privi di sistemi di misurazione compensati, il soggetto obbligato destinatario dovrà integrare il dato dello scontrino con indicazione della densità e della temperatura reale riscontrate allo scarico e calcolare il relativo volume a 15°C.
2. Disposizioni per l’installazione di misuratori sulle bettoline
Per le sole bettoline, in considerazione della necessità tecnica di rendere inerti i serbatoi per consentire interventi sulle tubazioni, l’installazione di misuratori su condotta e dei relativi sistemi di compensazione potrà essere effettuata in occasione del primo fermo nave per visita di rinnovo del certificato di navigabilità (NOTA 3) successivo al 1° aprile 2019.
Pertanto, il depositario autorizzato che, successivamente al 1° aprile 2019, intenda avvalersi, per il trasporto di gasolio e di OC fluidissimo per navigazione estratti dal proprio deposito, di bettoline non ancora dotate di sistemi di misurazione su condotta, dovrà comunicare all’Ufficio delle dogane territorialmente competente la lista delle predette bettoline, univocamente identificate, specificando, per ciascuna di esse, la data di ultimo rinnovo (che dovrà risultare antecedente al 1° aprile 2019) e quella di scadenza del certificato di navigabilità attualmente in essere.
Il trasporto con tali bettoline potrà continuare sino al predetto fermo nave alla scadenza del certificato di navigabilità e il depositario che le utilizza dovrà continuare a verificare l’avvenuta caricazione nei serbatoi della nave con le modalità seguite anteriormente al 1° aprile 2019, allegando nella propria contabilità la relativa documentazione giustificativa.
3. Disposizioni per l’installazione in deroga di telemisure sulle bettoline
Sempre relativamente alle bettoline, l’art. 2, comma 3 della determinazione prevede che è ammesso l’utilizzo alternativo di sistemi di misurazione delle quantità rifornite tramite telemisure dei serbatoi calibrati utilizzati per il trasporto, esclusivamente nei casi in cui l’armatore comprovi, con riferimento a ciascuna bettolina utilizzata, l’eccessiva onerosità dell’installazione dei sistemi di misurazione su condotta di cui all’art. 2, comma 2, con apposito conto economico certificato da commercialista o esperto contabile iscritto al relativo albo professionale.
La deroga può trovare applicazione solo per bettoline adibite marginalmente al trasporto di gasolio e di OC fluidissimo. A tal fine, per ogni bettolina, il costo dei misuratori e della relativa installazione durante il fermo nave (NOTA 4), al netto degli ammortamenti e delle eventuali altre agevolazioni previste per l’acquisto di beni strumentali, dovrà essere confrontato con il fatturato medio dei tre anni precedenti derivante dal trasporto di gasolio e di OC fluidissimo e comprovare un tempo di ritorno non compatibile con l’attività di impresa.
Il costo di installazione dei misuratori su condotta dovrà, ovviamente, anche risultare inferiore a quello eventuale di installazione o di adeguamento delle telemisure già installate sulla bettolina.
Dal punto di vista tecnico, le telemisure (di livello e di temperatura), le tabelle di calibrazione dei serbatoi ed il relativo sistema informatizzato di gestione dovranno garantire lo stesso livello di prestazione metrologica previsto per i sistemi di misurazione su condotta.
Pertanto, le telemisure e le tabelle di calibrazione dovranno rispettare le specifiche tecniche di cui al paragrafo 1 della circolare 19/D del 29 luglio 2016. Inoltre, il relativo sistema informatizzato di gestione dovrà effettuare gli sviluppi dei serbatoi, corretti a 15°C tramite le tabelle ASTM caricate a sistema, all’inizio ed alla fine di ogni scarico dalla nave in modo tale da consentire l’emissione automatica degli scontrini secondo le specifiche di cui all’art. 2, commi 2 e 5 della determinazione.
Il rispetto della classe di accuratezza 1,0 o migliore da parte dell’intero sistema di telemisura e di sviluppo dei serbatoi dovrà essere comprovato da perizia redatta da un perito industriale (NOTA 5) ovvero da un ingegnere industriale iunior o da un ingegnere industriale, iscritti al relativo albo professionale (NOTA 6), tramite confronto, per almeno trenta operazioni di caricazione di gasolio per navigazione, degli sviluppi dei serbatoi della bettolina con il dato di un misuratore su condotta, di classe 0,5 o migliore, con certificato di verificazione periodica in corso di validità (NOTA 7), installato presso il deposito fiscale da cui il prodotto è estratto.
La predetta documentazione dovrà essere presentata dall’armatore all’UD territorialmente competente sul porto dove le navi usualmente stazionano, al fine di consentire al predetto UD di effettuare i sopralluoghi tecnici eventualmente necessari. Qualora l’istruttoria tecnica presentasse particolari difficoltà, l’UD potrà richiedere supporto all’Area accise della sovraordinata Direzione regionale o interregionale.
Per le bettoline per le quali siano verificati i predetti presupposti, l’UD autorizzerà l’impiego delle telemisure in luogo dei misuratori su condotta. In ogni caso, l’armatore è tenuto a denunciare al predetto UD gli eventuali incrementi delle quantità annue di gasolio o di OC fluidissimo trasportato che comportino la revisione delle conclusioni del sopra indicato conto economico.
Copia di tale provvedimento sarà presentata dal depositario autorizzato che intenderà avvalersi delle predette bettoline autorizzate all’impiego di telemisure per il trasporto di gasolio o OC fluidissimo per navigazione, ogni volta che venga richiesto dagli Organi deputati al controllo.
Al pari di quanto previsto per i sistemi di misurazione su condotta, ove autorizzata dall’UD competente, l’installazione delle telemisure sulle bettoline potrà essere effettuata in occasione del primo fermo nave per visita di rinnovo del certificato di navigabilità successivo al 1° aprile 2019.
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(1) Si veda, attualmente, la norma API MPMS cap. 11.1 ASTM D 1250-04 + addendum 2007: “Temperature and Pressure Volume Correction Factors for Generalized Crude Oils, Refined Products, and Lubricating Oils”.
(2) Vale a dire, continuare ad operare nel rispetto delle previste tolleranze metrologico legali e non essere rimossi, per qualsiasi motivo, dal luogo di utilizzazione.
(3) Di cui all’art.5 della legge 5 giugno 1962, n. 616 – “Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare” e all’art. 21 del DPR n. 435 dell’8 novembre 1991.
(4) Rilevato come il minore di almeno due distinti preventivi indipendenti.
(5) Il perito può avere le seguenti specializzazioni: meccanica, elettronica, elettrotecnica, fisica industriale, termotecnica, energia nucleare, industriale.
(6) La classificazione è effettuata ai sensi del DPR 328/01.
(7) Per la prova di che trattasi tale misuratore assolverà, esclusivamente per quanto di competenza fiscale, le funzioni di “master meter” garantendo requisiti di cui al punto 1.8 dell’allegato II al Decreto ministeriale 21 aprile 2017, n. 93.
Codeste Direzioni regionali, interregionali e interprovinciale sono pregate di vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni della presente circolare da parte dei depositari fiscali e dei destinatari registrati di competenza.
Inoltre, sono pregate di fornire il necessario supporto tecnico ai dipendenti UD nella gestione del procedimento di cui al paragrafo 3, non mancando di segnalare alla scrivente eventuali problematiche che dovessero emergere in casi di particolare complessità.
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