AGENZIA DELLE DOGANE – Circolare 23 luglio 2021, n. 29
Accise sul gas naturale e sull’energia elettrica. soggetti obbligati che svolgono attività di vendita ai consumatori finali. nuova disciplina dei versamenti e della contabilizzazione del tributo
Al fine di semplificare gli adempimenti dei venditori nel settore del gas naturale e dell’energia elettrica, soggetti obbligati al pagamento della relativa accisa, a decorrere dal 1° gennaio 2022 i versamenti delle rate di acconto e dell’eventuale saldo a debito non dovranno più essere ripartiti per ambito provinciale di fornitura.
La predetta articolazione dei pagamenti verrà infatti ad essere sostituita da un sistema basato sulla ripartizione del territorio nazionale in ambiti territoriali di fornitura così costituiti:
– un ambito ordinario, composto dall’insieme unitario dei territori di tutte le Regioni a statuto ordinario;
– sei ambiti speciali, di cui quattro riferiti a ciascuna delle regioni a Statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia) e due riferiti a ciascuna delle Province autonome (Trento e Bolzano).
Il nuovo sistema tiene conto della necessità di mantenere la corretta imputazione e riscossione dell’accisa sull’energia elettrica e sul gas naturale in funzione della compartecipazione al relativo gettito da parte delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome.
Superando il vigente impianto, in sostanza, i minori oneri per i soggetti obbligati riguarderanno:
– i versamenti, che saranno al massimo ripartiti in sette voci in luogo dell’elevato numero potenzialmente ipotizzabile a fronte di concomitanti forniture effettuate in diverse province dello Stato;
– l’eliminazione del formarsi, quale effetto della presentazione della dichiarazione annuale, di tanti conguagli a credito od a debito quante sono le province in cui il venditore opera;
– il venir meno della necessità di ricorrere alla presentazione di istanze di trasferimento contabile del credito per poter utilizzare il credito maturato su una o più province a copertura di un debito esistente su province diverse.
Con il nuovo sistema il venditore, in conseguenza della presentazione della dichiarazione annuale, maturerà un unico debito ovvero un unico credito per le forniture effettuate nell’insieme dei territori delle Regioni a Statuto ordinario e ciò avverrà, analogamente, per le forniture effettuate in ciascuno dei sei ambiti speciali.
La realizzazione della descritta semplificazione va necessariamente coniugata con una rivisitazione delle modalità di gestione dell’accisa nei due settori d’imposta qui interessati, cui sono preposti gli organi di questa Agenzia. A tal fine, l’articolo 3 della determinazione direttoriale n. 264785/RU del 23 luglio 2021 ha dettato i criteri per l’individuazione dell’Ufficio delle dogane competente per le attività di cui all’articolo 2, comma 1, quali:
a) il rilascio dell’autorizzazione di cui agli artt. 26, comma 10, e 53, comma 5, del D.Lgs. n. 504/95 e del codice identificativo, validi su tutto il territorio nazionale;
b) la determinazione e la gestione della cauzione, a garanzia dell’accisa dovuta in relazione alle forniture effettuate nell’intero territorio nazionale;
c) l’accertamento del debito di imposta sulla base della dichiarazione annuale, la verifica dei pagamenti, l’emissione degli avvisi di pagamento e dei relativi atti di irrogazione delle sanzioni, la gestione del contenzioso, l’attivazione della procedura di riscossione coattiva e la tenuta della contabilità.
In particolare, per quanto attiene alle funzioni ed attività di rilascio dell’autorizzazione, del codice identificativo, della determinazione e gestione della cauzione, l’articolo 3 della determinazione conferma la competenza dell’Ufficio delle dogane nel cui territorio insiste la sede legale del soggetto obbligato venditore.
In relazione al codice identificativo si evidenzia che per i soggetti obbligati venditori già in attività alla data del 1° gennaio 2022 i codici ditta/codici di accisa di cui sono in possesso mantengono piena efficacia; non occorre alcun adempimento in ordine al rinnovo degli stessi.
Riguardo alle funzioni ed attività di cui alla precedente lettera c), l’art. 3 della determinazione prevede una differenziazione a seconda che la sede legale del soggetto venditore ricada in una Regione a Statuto ordinario ovvero in una Regione a Statuto speciale o Provincia autonoma.
In particolare, sulla base di quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, nell’ipotesi in cui la sede legale del soggetto obbligato venditore sia situata in una Regione a Statuto ordinario le menzionate funzioni ed attività, sono esercitate:
a) per le forniture effettuate nell’«ambito ordinario», dall’Ufficio delle dogane che ha competenza territoriale sul luogo su cui insiste la predetta sede;
b) per le forniture effettuate negli «ambiti speciali», dall’Ufficio delle dogane che ha la competenza sul territorio del capoluogo della Regione a Statuto speciale o della Provincia autonoma dove il prodotto è stato fornito.
Nell’ipotesi in cui, invece, la sede legale del soggetto obbligato venditore sia situata nel territorio di una Regione a Statuto speciale o in una Provincia autonoma, sulla base di quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, le funzioni e le attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), sono esercitate:
a) per le forniture effettuate sia nell’«ambito ordinario» che nell’«ambito speciale» su cui insiste la citata sede legale, dall’Ufficio che ha competenza territoriale su tale sede, con la tenuta di due distinte contabilità. In tale ipotesi, per distinguere il pagamento dell’accisa sull’energia elettrica e sul gas naturale riferito all’ambito ordinario, nei versamenti con modello F24 Accise dovrà essere indicata convenzionalmente la sigla provinciale “RM”;
b) per le forniture effettuate negli «ambiti speciali» diversi da quello su cui insiste la sede legale, dall’Ufficio delle dogane che ha la competenza sul territorio del capoluogo della Regione a Statuto speciale o della Provincia autonoma dove il prodotto è stato fornito.
Per maggior chiarezza si rinvia alle distinte fattispecie esemplificate riportate nell’Allegato 1.
Con l’art. 4 della determinazione viene precisato che con riguardo alle dichiarazioni annuali relative agli anni di imposta antecedenti al 2022 la competenza all’esercizio delle funzioni e delle attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), resta attribuita agli Uffici delle dogane competenti sulla provincia di fornitura, secondo il criterio di riparto in vigore fino al 31 dicembre 2021.
Conseguentemente, atteso che la liquidazione e il saldo dell’accisa risultanti dalla dichiarazione per l’anno d’imposta 2021 saranno determinati secondo il criterio ora vigente, il versamento dell’eventuale conguaglio a debito dovrà recare l’indicazione della sigla della provincia di fornitura; diversamente, l’eventuale conguaglio a credito ed i ratei di acconto per il 2022 confluiranno nelle “contabilità per ambito”.
A tal fine, in fase di prima applicazione, alla dichiarazione annuale riferita all’anno d’imposta 2021 saranno apportate talune mirate modifiche utili a favorire il passaggio dalla previgente alla nuova disciplina consistenti nell’inserimento, una tantum, di un quadro di raccordo nonché di ulteriori informazioni di riepilogo della liquidazione dell’accisa per ambito territoriale nei quadri Q ed L dei rispettivi modelli di dichiarazione riferiti ai due settori d’imposta.
Allegato 1
Esempio 1
Art. 3, comma 2, lett. a) e lett. b) della Determinazione Direttoriale Soggetto obbligato venditore che ha sede legale a MILANO e fornisce a: COMO, L’AQUILA, POTENZA, PERUGIA, PALERMO, SIRACUSA E AGRIGENTO.
L’Ufficio delle dogane di Milano contabilizzerà i versamenti dell’accisa dovuta dal soggetto obbligato venditore per l’energia elettrica o per il gas naturale forniti nell’ambito ordinario ossia quello comprensivo del territorio di tutte le Regioni a Statuto ordinario e, in specie, per le fatturazioni effettuate nelle province di Como, l’Aquila, Potenza e Perugia; a tal riguardo, il soggetto obbligato per il versamento con Modello F24 accise dovrà utilizzare la sigla provinciale MI.
L’Ufficio delle dogane di Palermo, che opera come Ufficio di contabilizzazione per la Regione autonoma Siciliana, contabilizzerà i versamenti dell’accisa dovuta dal soggetto obbligato venditore per l’energia elettrica o per il gas naturale forniti nell’ambito speciale, ossia nel territorio della Regione autonoma Siciliana, e, in specie, per le fatturazioni effettuate nelle province di Palermo, Siracusa e Agrigento; a tal riguardo, il soggetto obbligato per il versamento con Modello F24 accise dovrà utilizzare la sigla provinciale PA.
Esempio 2
Art. 3, comma 3, lett. a) e comma 4 della Determinazione Direttoriale
Soggetto obbligato che ha sede legale a GORIZIA e fornisce a: GORIZIA, TRIESTE, ANCONA, FIRENZE.
L’Ufficio delle dogane di Gorizia contabilizzerà i versamenti dell’accisa dovuta dal soggetto obbligato venditore tenendo due distinte contabilità:
– l’una, per la contabilizzazione del totale dell’accisa versata per le fatturazioni effettuate nell’ambito speciale comprensivo del territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e, in specie, nelle province di Gorizia e Trieste; a tal riguardo, il soggetto obbligato per il versamento con Modello F24 accise dovrà utilizzare la sigla provinciale GO;
– l’altra, per la contabilizzazione dell’accisa dovuta per le fatturazioni effettuate nell’ambito ordinario, ossia comprensivo del territorio delle Regioni a Statuto ordinario e, in specie, nelle province di Ancona e Firenze; a tal riguardo, il soggetto obbligato per il versamento con Modello F24 accise dovrà utilizzare la sigla convenzionale “RM”.
Esempio 3
Art. 3, comma 3, lett. a) e lett. b) e comma 4 della Determinazione Direttoriale
Soggetto obbligato che ha sede legale a CATANIA e fornisce a: CATANIA, SIRACUSA, SASSARI, TRENTO e BARI.
L’Ufficio delle dogane di Catania contabilizzerà i versamenti dell’accisa dovuta dal soggetto obbligato venditore tenendo due distinte contabilità:
– l’una, per la contabilizzazione del totale dell’accisa versata per le fatturazioni effettuate nell’ambito speciale comprensivo del territorio della Regione autonoma Siciliana e, in specie, nelle province di Catania e Siracusa; a tal riguardo, il soggetto obbligato per il versamento con Modello F24 accise dovrà utilizzare la sigla provinciale CT;
– l’altra, per la contabilizzazione dell’accisa dovuta per le fatturazioni effettuate nell’ambito ordinario, ossia comprensivo del territorio delle Regioni a Statuto ordinario e, in specie, nella provincia di Bari; a tal riguardo, il soggetto obbligato per il versamento con Modello F24 accise dovrà utilizzare la sigla convenzionale “RM”.
L’Ufficio delle dogane di Cagliari, che opera come Ufficio di contabilizzazione per la Regione autonoma Sardegna, contabilizzerà i versamenti dell’accisa dovuta dal soggetto obbligato venditore per l’energia elettrica o per il gas naturale fatturati nell’ambito speciale ossia nel territorio della Regione autonoma Sardegna e, in specie, nella provincia di Sassari; a tal riguardo, il soggetto obbligato per il versamento con Modello F24 accise dovrà utilizzare la sigla provinciale CA.
L’Ufficio delle dogane di Trento, che opera come Ufficio di contabilizzazione per la Provincia autonoma di Trento, contabilizzerà i versamenti dell’accisa dovuta dal soggetto obbligato venditore per l’energia elettrica o per il gas naturale fatturati nell’ambito speciale ossia nel territorio della Provincia autonoma di Trento; a tal riguardo, il soggetto obbligato per il versamento con Modello F24 accise dovrà utilizzare la sigla provinciale TN.
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