AGENZIA DELLE DOGANE – Circolare 27 luglio 2020, n. 260338/RU
Istruzioni operative conseguenti alla riapertura delle attività di raccolta del gioco pubblico mediante apparecchi da intrattenimento – Termine decadenziale di cui all’art. 38, comma 5, della legge 23.12.2000, n. 388 e livelli di servizio
Si fa riferimento alle pregresse disposizioni emanate dall’Agenzia in attuazione delle previsioni di legge con cui sono state adottate misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Le direttive di seguito fornite devono, pertanto, intendersi dettate ad integrazione delle precedenti, tra le quali, da ultimo, la determinazione direttoriale n. 180229 del 12.06.2020 e la connessa circolare n. 14/2020 del 13.06.2020, nonché la circolare n. 18/2020 del 3.07.2020.
Approssimandosi la conclusione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, individuata nel 31 luglio c.m. e tenuto conto della completa riapertura delle attività di raccolta del gioco pubblico, si rende necessario ricondurre all’ordinario le disposizioni che regolano il gioco praticato mediante apparecchi da intrattenimento.
Ad oggi, l’attività di raccolta del gioco mediante apparecchi da intrattenimento, diversificata temporalmente per effetto delle normative adottate dalle Regioni e dalle Province autonome, è riaperta ed è ormai normalmente garantita su tutto il territorio nazionale. Conseguentemente, si ritengono venute meno le condizioni poste a fondamento della precedente sospensione del termine decadenziale di cui all’art. 38, comma 5, della legge 23.12.2000, n. 388, previsto per le ipotesi di temporaneo mancato collegamento alla rete telematica.
Analogamente è a dirsi in relazione ai livelli di servizio che ciascun concessionario è tenuto ad assicurare nella conduzione della rete telematica: il ripristino del regolare funzionamento degli apparecchi AWP e VLT, pertanto, richiede anche la piena osservanza delle disposizioni in merito contenute nell’atto di convenzione.
Le indicazioni che precedono producono effetti al termine del dichiarato stato emergenziale e, pertanto, a decorrere dal 1° agosto p.v..
Si evidenzia che non si terrà conto dell’eventuale prolungamento del predetto stato di emergenza, ove non siano poste preclusioni rispetto alle attività di raccolta del gioco pubblico.
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