AGENZIA DELLE DOGANE – Circolare 27 luglio 2021, n. 30

Sistema infoil. estensione ai depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa, di capacità non inferiore a 3.000 metri cubi

Con l’articolo 1, comma 1075, della legge 30 dicembre 2020, n.178, è stato modificato l’articolo 10, comma 1, del decreto legge 26 ottobre 2019, n.124, estendendo anche agli esercenti depositi commerciali di cui all’art. 25, comma 1, del D.Lgs. n.504/95 (TUA), di capacità non inferiore a 3.000 mc, l’obbligo di dotarsi, entro il 31 dicembre 2021, di un sistema informatizzato per la gestione della detenzione e della movimentazione della benzina e del gasolio usato come carburante, secondo le caratteristiche e le funzionalità fissate dalle disposizioni di attuazione del sistema INFOIL.

La novità legislativa estende anche ai predetti depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa l’obbligo già previsto dal medesimo articolo 10, comma 1, del D.L. n.124/2019, a decorrere dal 1° gennaio 2021, per i depositi fiscali di stoccaggio di cui all’art.23, commi 3 e 4, del TUA, sempre di capacità non inferiore a 3.000 mc.

Com’è noto, per siffatti depositi fiscali, i tempi e le modalità di esecuzione del predetto obbligo sono stati definiti con la determinazione direttoriale prot.266728/RU del 31 luglio 2020.

Al riguardo, con la determinazione direttoriale prot. 270116 RU del 27 luglio 2021, le disposizioni della determinazione 266728/RU sono state estese anche ai depositi commerciali di prodotti energetici ad accisa assolta, di capacità complessiva non inferiore a 3.000 mc.

In particolare, gli esercenti tali depositi sono tenuti ai medesimi adempimenti procedurali di cui all’art. 2 della citata determinazione. I relativi termini sono, invece, commisurati al 31 dicembre 2021, data di entrata in vigore del nuovo obbligo.

Pertanto, l’esercente deposito commerciale di prodotti energetici assoggettati ad accisa, con capacità di stoccaggio complessiva non inferiore a 3.000 metri cubi, è tenuto, entro il termine dei 90 giorni antecedenti il 31 dicembre 2021 (NOTA 1), a presentare all’Ufficio ADM territorialmente competente una relazione tecnica recante la descrizione del piano di adeguamento delle dotazioni dei serbatoi per conformare il deposito al sistema INFOIL.

Nel piano di adeguamento l’esercente riporta, laddove non già rese disponibili all’Ufficio ADM territorialmente competente, le seguenti informazioni:

a) lo schema aggiornato dell’impianto, con specifica indicazione della destinazione d’uso di ciascun serbatoio;

b) la descrizione degli strumenti installati per l’accertamento dei prodotti finiti introdotti ed estratti dal deposito;

c) le procedure attivate per adeguare, ove necessario, l’assetto del deposito alle dotazioni prescritte dall’articolo 1, commi 1, 2 e 3 della determinazione 266728/RU ed i relativi tempi di esecuzione.

Entro il termine dei 30 giorni antecedenti la data di entrata in vigore dell’obbligo (NOTA 2), l’Ufficio ADM competente sul deposito può prescrivere eventuali misure integrative del piano di adeguamento, tenendo conto dell’operatività dell’impianto nonché degli esiti dell’eventuale sperimentazione del funzionamento, sino ad allora condotta, delle telemisure installate dall’esercente.

Inoltre, l’Ufficio ADM, in contradditorio con l’esercente, redige un apposito disciplinare di impianto, secondo le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del predetto art. 2 della più volte citata determinazione 266728/RU.

Restano ferme, in quanto applicabili, le altre disposizioni di attuazione del sistema INFOIL già richiamate per i depositi fiscali di stoccaggio di prodotti energetici di capacità non inferiore a 3.000 mc.

In particolare, le norme di cui alla circolare n. 6/2021 trovano applicazione anche per l’estensione di INFOIL ai depositi commerciali sottoposti all’obbligo con la sola esclusione della fattispecie di cui al punto 3, relativa all’accertamento del quantitativo di carburante introdotto via nave o oleodotto, all’importazione o all’arrivo da altro SM, evidentemente riferita ai soli depositi fiscali.

Note:

(1) Vale a dire, entro il 2 ottobre 2021

(2) Vale dire, entro il 1° dicembre 2021