AGENZIA DELLE DOGANE – Circolare 28 aprile 2021, n. 15
Importazioni in esenzione dai dazi all’importazione e dall’iva – Decisione della commissione europea n. 2021/660 del 19 aprile 2021 recante modifica della decisione (ue) 2020/491 relativa all’esenzione dai dazi doganali all’importazione e dall’iva concesse all’importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di covid-19
1. Premessa
Nell’ambito delle misure adottate dalla Commissione europea per fronteggiare la crisi epidemiologica da COVID-19, la Decisione (UE) n. 491 del 3 aprile 2020 ha stabilito le condizioni per l’applicazione dell’esenzione dai dazi doganali e dall’IVA alle merci importate al fine di contenere e contrastare gli effetti della pandemia in corso. Stante il perdurare della situazione emergenziale, a seguito della procedura di consultazione degli Stati membri, la suddetta Decisione è stata periodicamente modificata per prolungarne gli effetti. Da ultimo, con la Decisione (UE) n.1573 del 28 ottobre 2020, il periodo individuato per l’applicazione del beneficio in parola è stato esteso fino al 30 aprile 2021 (NOTA 1).
Considerato l’approssimarsi del suddetto termine di validità, la Commissione europea, acquisito il parere favorevole degli Stati Membri, ha provveduto all’adozione di una ulteriore proroga del termine fino al 31 dicembre 2021.
2. Decisione (UE) 2021/660
Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, L140 del 23 aprile 2021, è stata pubblicata la Decisione (UE) 2021/660 che ha esteso l’efficacia temporale della Decisione (UE) n. 2020/491 intervenendo sull’articolo 3 della stessa, ammettendo al beneficio le operazioni di importazione della specie da effettuarsi fino al 31 dicembre 2021.
In proposito, appare opportuno ribadire che, come già comunicato con circolare 43/2020, nulla muta relativamente ai presupposti di cui all’art. 1 della Decisione UE n.491/2020, sia in merito alle categorie di soggetti ammessi alla fruizione del beneficio sia con riguardo alle finalità cui sono destinate le merci importate in esenzione e agli impegni da assumere a cura dei soggetti che accedono all’agevolazione in parola.
Viene modificata, invece, la data per la fornitura delle rendicontazioni obbligatorie, a cura degli Stati membri secondo il contenuto già previsto dall’art. 2 della Decisione 491, ora posticipata al 30 aprile 2022.
3. Disposizioni finali
In conclusione, in continuità con quanto già chiarito con la menzionata circolare 43/2020, si rammenta che gli Enti/Organizzazioni che intendono effettuare operazioni ricadenti nell’ambito di applicazione della Decisione UE n.2021/660 dovranno attenersi scrupolosamente alle condizioni previste e seguire le modalità operative già diramate in proposito.
Eventuali irregolarità di natura amministrativa e/o penale, che dovessero emergere anche durante i controlli a posteriori a cui sono assoggettate le importazioni in esenzione, saranno sottoposte alle sanzioni previste dallo specifico quadro normativo oltre all’eventuale recupero dei diritti dovuti.
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Note:
(1) In merito alle misure adottate si richiamano le indicazioni di cui alla Circolare 43/2020 che, nel confermare le istruzioni precedentemente fornite in materia, dava notizia dell’adozione della Decisione 1573/2020 per l’estensione di validità delle disposizioni di cui alla Decisione 491/2020 fino al 30 aprile 2021; alla Determinazione prot. n. 262063/RU del 28 luglio 2020 (con la quale è stata sostituita la precedente Determinazione n. 107042/RU del 3 aprile 2020 facendo salvi gli effetti prodotti dalla medesima) che, nel comunicare l’adozione della Decisione 1101/2020, per la proroga dei termini della precedente Decisione fino al 30 ottobre 2020, ha altresì definito, con riguardo alle fattispecie di importazioni ammesse al suddetto beneficio, gli adempimenti e le formalità da espletare a cura degli Enti e delle Organizzazioni aventi titolo, anche mediante apposita applicazione informatizzata; alla Circolare n. 19/2020 del 9 luglio 2020 concernente il funzionamento di detta applicazione informatica.