AGENZIA DELLE DOGANE – Circolare 28 giugno 2019, n. 4
D.Lgs. n. 504/95, art. 35, comma 3-bis. Fabbriche di birra con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri. Regime impositivo. Decreto 4 giugno 2019
Nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 138 del 14.6.2019 è stato pubblicato il Decreto 4 giugno 2019 del Ministro dell’economia e delle finanze recante le norme di attuazione del comma 3-bis dell’art. 35 del D.Lgs. n. 504/95, inserito dall’art. 1, comma 690, lett. a), della legge n. 145/2018.
Tale ultima disposizione ha delineato una tipologia di fabbrica di birra, identificata da particolari requisiti di indipendenza e da una limitata soglia di produzione annua (non superiore a 10.000 ettolitri) per la quale l’accertamento del prodotto finito avviene a conclusione delle operazioni di condizionamento. Al contempo, la stessa previsione ha introdotto un’aliquota ridotta di accisa, in misura pari al 60% di quella ordinaria di cui all’allegato I annesso al D.Lgs. n. 504/95, sulla birra realizzata nella descritta fabbrica.
Rilevato che il comma 3-ter del citato art. 35 rimanda in particolare alla fonte secondaria la definizione dell’assetto del deposito fiscale nonché di modalità semplificate di accertamento e contabilizzazione della birra prodotta, si passano in rassegna le novità del Decreto 4 giugno 2019 di maggiore impatto sugli operatori evidenziando che la nuova disciplina ha efficacia dal 1° luglio 2019 e che dalla medesima data non trova più applicazione la Determinazione Direttoriale n.140839/RU del 4.12.2013.
I. Nozione di microbirrificio e campo di applicazione dell’agevolazione
Muovendo dal chiaro intento del legislatore di favorire l’attività di fabbricazione e diretta commercializzazione delle piccole birrerie, l’art. 1 configura il microbirrificio (comma 1, lett. b) esplicitandone i caratteri di indipendenza legale ed economica mutuati dall’art. 2, comma 4-bis, della legge n.1354/1962, che riprendono quelli di cui all’art. 4, par. 2, della Direttiva 92/83/CEE del Consiglio del 19.10.1992, perfezionati dai vincoli di operatività che ne conseguono:
− divieto di ricezione da altri soggetti obbligati di birra condizionata o sfusa in regime sospensivo da accisa;
− fabbricazione della birra esclusivamente a seguito di un processo di lavorazione integrato, a partire dalla realizzazione del mosto.
L’applicazione dell’aliquota ridotta di accisa è condizionata alla circostanza che la birra immessa in consumo direttamente dall’impianto (art. 8, comma 1) sia ottenuta da un ciclo di produzione, interamente eseguito nel microbirrificio, comprendente le operazioni che vanno dalla realizzazione del mosto fino al condizionamento del prodotto (art.1, comma 3).
In attuazione della fonte primaria, infatti, la birra è considerata prodotto finito al termine delle operazioni di condizionamento (art. 4, comma 5); per la determinazione della produzione, rimessa alla responsabilità del depositario autorizzato, quest’ultimo riporta nel registro della birra condizionata i quantitativi prodotti (art. 6, comma 1).
Si conferma che agli esercenti microbirrifici è precluso di ricevere e confezionare birra prodotta da altre fabbriche e che dagli stessi impianti non può essere estratta birra sfusa ma solo condizionata.
A differenza della previgente disciplina si consente (art. 3, comma 5) di trasferire birra condizionata in regime sospensivo se destinata verso altri Stati membri dell’Unione europea o all’esportazione verso Paesi Terzi. Qualora si avvalga di tale nuova facoltà lo stesso esercente ne dà preventiva comunicazione una tantum all’Ufficio delle dogane territorialmente competente sul microbirrificio. Viene resa in tal modo possibile agli operatori una modalità alternativa di circolazione comunitaria della birra condizionata stante le segnalate criticità registratesi nelle movimentazioni di prodotto assoggettato ad accisa mediante impiego del DAS.
Altra distinta figura è quella della piccola birreria nazionale [art. 1, comma 1, lett. e)] ossia una fabbrica di birra autorizzata ai sensi dell’art.1 del D.M. n. 153/2001 che ha una produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri e riveste gli stessi requisiti di indipendenza del microbirrificio (art. 2, comma 6).
L’accesso al beneficio fiscale presuppone l’osservanza dei medesimi vincoli di operatività sopradelineati e la realizzazione delle fasi di lavorazione interamente nella piccola birreria nazionale. Nel caso in cui l’esercente la piccola birreria nazionale estragga il prodotto finito in regime sospensivo, sulla birra realizzata non sarà applicabile l’aliquota ridotta di accisa per carenza di diretta immissione in consumo del prodotto (art. 8, comma 1); il quantitativo trasferito concorre comunque al calcolo della produzione annua.
Specifiche disposizioni sono poi dettate dall’art. 8, comma 3, per la piccola birreria unionale (art. 1, comma 1, lett. f) ossia stabilita in altro Stato Membro e che possiede caratteristiche analoghe a quelle del microbirrificio nazionale. Ai fini della fruizione dell’aliquota ridotta di accisa, la birra condizionata deve pervenire in regime sospensivo ad un soggetto obbligato del nostro Paese direttamente dalla fabbrica unionale, per la quale venga certificata dalla competente autorità dello Stato di provenienza la sussistenza dei requisiti prescritti.
II. Assetto del deposito fiscale
Ai sensi dell’art. 28, comma 2, lett. g), del D.Lgs. n. 504/95 le fabbriche di birra con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri operano in regime di deposito fiscale che, quanto al microbirrificio di cui al Decreto 4 giugno 2019 può assumere diverse modalità di esercizio differenti da quella configurata dalla Determinazione Direttoriale n.140839/RU del 4.12.2013.
L’art. 4 del Decreto 4 giugno 2019, a superamento della previgente disciplina che avendo fissato l’accertamento del prodotto a monte del condizionamento limitava il deposito fiscale ai reparti in cui erano ubicati gli apparati per la produzione del mosto ed i misuratori, definisce un assetto più esteso che tiene conto della necessità di ricomprendere nella gestione in regime sospensivo tutti i luoghi destinati allo svolgimento delle fasi di fabbricazione, incluso il condizionamento della birra.
Fanno parte del deposito fiscale le aree dove si custodiscono le materie prime, le apparecchiature per la produzione del mosto, i serbatoi di stoccaggio (del mosto, dei semilavorati, della birra non condizionata), l’impianto di condizionamento e il magazzino della birra condizionata, quest’ultimo delimitato in un’area ben definita (comma 1).
Si sottolinea che la birra va condizionata nello stesso impianto in cui viene prodotta e che il reparto di condizionamento è riservato a tale uso esclusivo (comma 5).
Con riguardo agli strumenti da utilizzare per il riscontro dei quantitativi di birra contabilizzati dall’esercente nonché alle linee di trasferimento dei prodotti, il Decreto 4 giugno 2019 ha coniugato il criterio legale di semplificazione con la cura dell’interesse fiscale ricorrendo al principio di proporzionalità parametrato sulla capacità delle apparecchiature produttive e sul movimento d’imposta (comma 3).
Viene confermata la prescrizione di base che impone l’installazione, in ciascun deposito fiscale ed indipendentemente dalla capacità di produzione del microbirrificio, di un misuratore del mosto prodotto, collegato alle caldaie attraverso tubazioni rigide e inamovibili e posto a valle di uno scambiatore di calore (comma 2).
Diretta applicazione della graduazione degli adempimenti è la previsione secondo cui nei microbirrifici aventi una produzione annua fino a 3.000 ettolitri di birra quello del mosto è l’unico misuratore prescrivibile (comma 6).
Salvo il predetto obbligo inderogabile di cui al comma 2, di norma è ammesso l’impiego di tubazioni mobili per il trasferimento di materie prime, di semilavorati e di prodotto finito (comma 4).
Relativamente ai microbirrifici aventi capacità produttiva superiore a 3.000 ettolitri di birra annui, sempre nei limiti del principio di proporzionalità, l’Ufficio delle dogane può prescrivere (comma 3) sin dalla verifica tecnica dell’impianto di cui all’art. 3, comma 1, salvo altri, l’installazione di:
– dispositivi di misurazione del prodotto immediatamente prima della fase di condizionamento, posti su tubazioni rigide e inamovibili;
– misuratore dell’acqua utilizzata per la produzione del mosto.
L’art. 10 contempla un’altra modalità di esercizio del deposito fiscale riguardante i microbirrifici che non detengono birra condizionata in regime sospensivo. In tale fattispecie, cui l’esercente può far ricorso previa espressa comunicazione all’Ufficio delle dogane (art. 2, comma 5, e art. 11, comma 1), la mancanza del magazzino di cui all’art. 4, comma 1, determina l’applicazione di un regime impositivo ad effetti giuridici anticipati:
– la birra prodotta si considera immessa in consumo a conclusione delle operazioni di condizionamento e contabilizzazione nel registro;
– la scritturazione contabile è effettuata nel medesimo giorno in cui terminano le operazioni di condizionamento. A tal proposito si precisa che, attesa l’unificazione del fatto generatore e del momento di esigibilità, nello specifico modello di registro (Allegato III) predisposto, i termini indicati nella terza colonna riferiti al “carico” e allo “scarico” assumono lo stesso significato giuridico.
Va da sé che tutta la birra condizionata è stoccata al di fuori dell’area che delimita il deposito fiscale, sussistendo il divieto di detenere all’interno del medesimo prodotti ad accisa assolta.
III. Obblighi dell’esercente microbirrificio
L’esercente intestatario della licenza di esercizio di microbirrificio è tenuto ad adempiere determinati obblighi afferenti la gestione dell’impianto e l’applicazione dell’agevolazione fiscale dei quali si enucleano i più significativi per favorirne una pronta conoscenza:
a) comunicazione, tramite PEC, del programma delle lavorazioni (art. 5, comma 1) in cui sono indicate la data e l’ora prevista di inizio di ciascuna cotta, la ricetta della birra da realizzare, la quantità di mosto che si otterrà, il grado-Plato del prodotto finito. Il programma è riferito ad un periodo non superiore al mese solare ed è presentato almeno 24 ore prima della operazione iniziale indicata. Si evidenzia che nel caso di scostamento del volume del mosto in misura maggiore al 10% l’esercente ne dà immediata comunicazione all’Ufficio delle dogane.
b) annotazione nel registro della birra condizionata dei quantitativi prodotti, entro il giorno successivo a quello in cui hanno avuto termine le operazioni di condizionamento (art. 6, comma 1, e art. 7, comma 2, Allegato II) od entro il medesimo giorno nel caso di cui all’art. 10 (Allegato III);
c) tenuta della contabilità che si articola nei registri prescritti dall’art. 7, comma 1, (registro di carico e scarico delle materie prime amidacee, registro del mosto, registro della birra condizionata) i quali, prima del loro uso, sono vidimati dall’Ufficio delle dogane (comma 4). Per ciascuno dei registri il medesimo comma 1 (lett. a, b, e c) riporta le modalità di scritturazione delle operazioni fiscalmente rilevanti; si evidenzia, quanto al registro del mosto, l’obbligo di separata indicazione del quantitativo di acqua impiegata per ogni ciclo di sanificazione della caldaia e degli impianti.
Per garantire uniformità di trattamento sul territorio nazionale e semplificarne la predisposizione, il Decreto 4 giugno 2019 ha adottato dei distinti modelli (Allegati I, II e III) ai quali i rispettivi registri devono conformarsi. I registri del microbirrificio sono conservati dal depositario autorizzato per i cinque anni successivi alla chiusura dell’esercizio finanziario cui si riferiscono.
Altro adempimento contabile è costituito dalla redazione da parte dell’esercente, al termine di ciascun esercizio finanziario, dell’inventario fisico, del bilancio annuo di materia ed energetico (art. 7, comma 3). L’inventario fisico ed i predetti bilanci sono presentati all’Ufficio delle dogane in allegato alla dichiarazione riepilogativa della produzione di cui all’art. 8, comma 2.
d) presentazione della dichiarazione di avvenuta produzione annua, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, riportante il volume della birra prodotta quale risultante dal registro della birra condizionata (art. 8, comma 2). In caso di omessa dichiarazione o di superamento del limite legale di produzione, l’Ufficio delle dogane procede al recupero della maggiore accisa dovuta sui quantitativi di birra complessivamente immessi in consumo ad aliquota ridotta nell’anno oggetto di dichiarazione (art. 8, comma 5).
L’obbligo di dichiarazione grava anche sul soggetto obbligato nazionale che abbia ricevuto birra condizionata da piccole birrerie unionali (art. 8, commi 3 e 4).
IV. Regime transitorio
L’art. 11 pone in essere la disciplina di passaggio dal regime previgente a quello nuovo regolando le fasi procedurali che trovano applicazione per i microbirrifici in esercizio in virtù della Determinazione Direttoriale n.140839/RU del 4.12.2013, le quali vengono distinte e cronologicamente cadenzate per non pregiudicare l’operatività degli impianti ed al contempo favorire un tempestivo accesso alla fruizione del trattamento agevolato.
Il regime transitorio si avvia con la richiesta di aggiornamento della licenza di esercizio che l’esercente, ai sensi del comma 1, deve presentare all’Ufficio delle dogane entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto 4 giugno 2019; la richiesta riporta, oltre alle indicazioni di cui all’art. 2, comma 1, il quantitativo in volume di birra prodotta nell’anno 2018.
Tra la documentazione, integrativa di quella già in possesso dell’Ufficio delle dogane, da allegare alla stessa richiesta di aggiornamento merita di essere segnalata:
– la planimetria del deposito fiscale, dalla quale risulti la delimitazione dei luoghi destinati allo svolgimento dell’attività di produzione e condizionamento della birra (art. 2, comma 2, lett. a);
– la dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante la sussistenza dei requisiti di indipendenza legale ed economica nella formulazione prevista dall’art. 2, comma 2, lett. e);
– i registri di cui all’art. 7, comma 1, numerati progressivamente, da sottoporre a vidimazione dell’Ufficio delle dogane.
Per garantire l’applicazione del beneficio fiscale nelle more dell’avviato aggiornamento della licenza di esercizio, il comma 2 dell’art. 11 consente la prosecuzione dell’esercizio della fabbrica di birra all’esercente che:
– abbia adeguato l’impianto al mutato assetto provvedendo a demarcare i luoghi che costituiscono il deposito fiscale, con distinta delimitazione del magazzino della birra condizionata;
– assolva gli obblighi di contabilizzazione mediante tenuta dei prescritti registri, già allegati alla richiesta di aggiornamento, rispondenti ai modelli di cui al Decreto 4 giugno 2019.
A tal ultimo proposito si evidenzia il termine breve di 15 giorni, decorrenti dalla presentazione della richiesta da parte dell’esercente, entro cui gli Uffici delle dogane procedono alle operazioni di vidimazione dei registri.
Qualora la vidimazione dei registri non venga completata in tempo utile con l’inizio della prima cotta indicata nel programma delle lavorazioni (art. 5, comma 1) da eseguire dal 1° luglio 2019, al fine di assicurare la fruizione dell’aliquota ridotta sin dalla predetta data di efficacia della misura agevolata, entro il quinto giorno successivo al termine di ciascuna quindicina l’esercente trasmette all’Ufficio delle dogane, destinatario della richiesta di aggiornamento, un prospetto riepilogativo della produzione effettuata. Il prospetto riepilogativo contiene tutti i dati afferenti l’intero ciclo di produzione indicati nei modelli di cui agli Allegati I e II o III, identificati secondo le stesse classificazioni per colonna. Non appena restituiti i registri vidimati, esaurita la descritta procedura provvisoria, l’esercente procede alla scritturazione delle operazioni nei medesimi avendo cura di riportare i dati di produzione, quali risultanti dal prospetto riepilogativo quindicinale in precedenza trasmesso, rispettando l’ordine cronologico di esecuzione delle attività.
Da segnalare, infine, al comma 5 la facoltà attribuita agli esercenti le fabbriche di birra aventi una produzione annua non superiore a 500 ettolitri di continuare ad utilizzare fino al 31 dicembre 2020, per la quantificazione del mosto prodotto, il misuratore della fonte energetica primaria installato ai sensi dell’art. 3, comma 1, della previgente Determinazione Direttoriale n.140839/RU del 4.12.2013 in luogo del misuratore del mosto.
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