AGENZIA DELLE DOGANE – Circolare 30 dicembre 2021, n. 46

Importazioni in esenzione dai dazi all’importazione e dall’iva decisione della commissione europea n. 2021/2313 del 22 dicembre 2021 relativa all’esenzione dai dazi doganali all’importazione e dall’iva concesse all’importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di Covid-19

1. Premessa

Nell’ambito delle misure adottate dalla Commissione europea per fronteggiare la crisi epidemiologica da COVID-19, la Decisione (UE) n. 491 del 3 aprile 2020 ha stabilito le condizioni per l’applicazione dell’esenzione dai dazi doganali e dall’IVA alle merci importate al fine di contenere e contrastare gli effetti della pandemia in corso. Stante il perdurare della situazione emergenziale, la suddetta Decisione è stata periodicamente modificata per prolungarne gli effetti. Da ultimo, con la Decisione (UE) n.660 del 19 aprile 2021, il periodo individuato per l’applicazione del beneficio in parola è stato esteso fino al 31 dicembre 2021 (NOTA 1).

Poiché il numero di infezioni da COVID-19 negli Stati membri comporta tuttora rischi per la salute e si registrano ancora carenze di merci destinate a contrastare la pandemia, la Commissione Europea, acquisito il parere degli Stati membri, ha ritenuto opportuno garantire ulteriormente le misure sopra richiamate nei confronti degli Stati interessati, con l’adozione della Decisione 2021/2313 del 22 dicembre 2021.

2. Decisione UE 2021/2313

La Decisione UE 2021/2313, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 464 del 28/12/2021, (d’ora in avanti Decisione) pur non essendo formulata come proroga della Decisione (UE) 2020/491, ne ripropone l’ambito di applicazione soggettivo ed oggettivo (soggetti beneficiari e tipologia e destinazione delle merci) e dispone l’efficacia delle misure di esenzione dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022.

Per quanto concerne, invece, l’ambito geografico di applicazione, l’articolo 3 circoscrive l’efficacia della Decisione alle operazioni effettuate presso gli Stati membri ivi elencati, tra i quali è inclusa l’Italia, e presso i quali, quindi, potranno essere operate importazioni di beni in esenzione, alle condizioni prescritte.

Per ciò che concerne le rendicontazioni obbligatorie su soggetti, merci e misure prese da ciascun Stato membro per assicurare gli scopi della Decisione, riferite alle operazioni di importazione effettuate nel periodo di interesse della stessa, la relativa disciplina e tempistica è dettagliata dall’articolo 2.

3. Disposizioni finali

Tanto premesso, si rammenta che gli Enti/Organizzazioni che intendono effettuare presso gli uffici dell’ADM operazioni ricadenti nell’ambito di applicazione della Decisione nel periodo 01/01/2022 – 30/06/2022, dovranno attenersi scrupolosamente alle modalità e procedure operative finora adottate dall’Agenzia con riferimento alla Decisione 2020/491 e successive proroghe (NOTA 2).

Eventuali irregolarità di natura amministrativa e/o penale, che dovessero emergere anche durante i controlli a posteriori cui sono assoggettate le importazioni in esenzione, saranno sottoposte alle sanzioni previste dallo specifico quadro normativo oltre all’eventuale recupero dei diritti dovuti.

Note:

(1) In merito alle misure adottate si richiamano le indicazioni di cui alla Circolare 15/2021 che, nel confermare le istruzioni precedentemente fornite in materia, dava notizia dell’entrata in vigore della Decisione 2021/660 per l’estensione di validità fino al 31 dicembre 2021 delle disposizioni di cui alla Decisione 2020/491.

Le precedenti istruzioni diramate in materia si possono rinvenire nella seguente prassi: Circolare 43/2020 relativa all’entrata in vigore della Decisione 2020/1573 che estendeva la validità della citata Decisione 491/2020 fino al 30 aprile 2021; Determinazione n. 262063/RU del 28 luglio 2020, con la quale è stata sostituita la Determinazione n. 107042/RU del 3 aprile 2020 facendo salvi gli effetti prodotti dalla medesima. La Determinazione n. 262063 nel comunicare l’entrata in vigore della Decisione 2020/1101 per la proroga dei termini della precedente Decisione fino al 31 ottobre 2020, ha altresì definito, con riguardo alle fattispecie di importazioni ammesse al suddetto beneficio, gli adempimenti e le formalità da espletare a cura degli Enti e delle Organizzazioni aventi titolo, anche mediante apposita applicazione informatizzata. Il funzionamento di tale applicazione è stato descritto nella Circolare n. 19/2020 del 9 luglio 2020.