AGENZIA DELLE DOGANE – Circolare 30 maggio 2020, n. 12
Riduzione aliquota Iva per le importazioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza Covid-19 – CODICI TARIC
Il Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” ha previsto, all’articolo 124, la riduzione dell’aliquota IVA applicabile alle cessioni di specifici beni ritenuti necessari per il contenimento e la gestione della pandemia tuttora in atto.
Per effetto delle modifiche apportate dal comma 1 della suddetta disposizione alla Tabella A, Parte II-bis allegata al D.P.R. n. 633/72 – alla quale viene aggiunto un numero 1-ter [NOTA 1] recante <<Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo>> – le cessioni di detti beni rientrano tra quelle a cui si applica l’aliquota IVA ridotta del 5 per cento. In base alle disposizioni contenute nell’articolo 69 del citato D.P.R. n.633/72, tale misura è estesa anche alle importazioni dei beni in parola.
Secondo la previsione contenuta al comma 2, fino al 31 dicembre 2020, le cessioni dei beni sopraelencati sono esenti dall’IVA con diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del medesimo D.P.R. n. 633/72.
Conformemente all’articolo 68, comma 1, lettera c), del medesimo D.P.R., sono dunque esenti dall’applicazione dell’IVA anche le importazioni dei beni elencati nella suddetta Tabella A, Parte II-bis, numero 1-ter.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha fornito primi chiarimenti in materia con informative consultabili sul sito istituzionale [NOTA 2].
Di seguito alla concreta applicazione della disposizione in commento, alcune Associazioni di categoria hanno segnalato all’Agenzia dubbi interpretativi in merito alle seguenti tematiche:
– decorrenza dell’applicazione della riduzione dell’aliquota IVA al 5%;
– tassatività dell’elencazione dei beni fornita dall’art. 124, comma 1;
– esatta indicazione dei codici TARIC per i beni elencati dall’art. 124, comma 1.
DECORRENZA
Per quanto riguarda il termine iniziale di efficacia della disposizione contenuta nell’art. 124 del Decreto legge n.34/2020, non v’è dubbio che, ai sensi del successivo art. 266, tale termine decorra dalla data di pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale, ovverosia, dal 19 maggio 2020.
Pertanto, a partire dalla predetta data del 19 maggio 2020 e sino al 31 dicembre 2020, le operazioni relative ai beni elencati nel numero 1-ter della suddetta Tabella A, Parte II-bis, sono esenti dall’IVA.
A decorrere dal 1° gennaio 2021, alle cessioni ed alle importazioni dei medesimi beni si applicherà l’aliquota IVA nella misura del 5 per cento.
Una eventuale interpretazione che acceda ad una applicazione retroattiva della disposizione in esame non appare, pertanto, in alcun modo giustificata.
Né a diversa interpretazione potrebbe giungersi sulla scorta di una lettura estensiva della Decisione della Commissione Europea 491/2020 del 3 aprile 2020 posto che tale Decisione, pur ispirata dalla finalità di consentire agevolazioni fiscali alle importazioni aventi ad oggetto una determinata tipologia di beni utili per la prevenzione e la lotta al contagio da COVID-19, ha caratteristiche sue proprie, per scopo delle transazioni e platea dei soggetti beneficiari, tali da impedirne qualsivoglia interpretazione estensiva.
TASSATIVITÀ DELL’ELENCAZIONE DEI BENI
La maggiore incertezza rappresentata attiene alla possibilità o meno di includere le operazioni aventi ad oggetto mascherine “generiche” nell’ambito di applicazione dell’articolo 124, commi 1 e 2.
Nell’elenco di beni contenuti nel numero 1-ter che l’articolo 124, comma 1 ha aggiunto alla suddetta Tabella A, Parte II-bis, infatti, sono esplicitamente riportate soltanto le mascherine “chirurgiche” e le “mascherine Ffp2 e Ffp3”.
Com’è noto, le mascherine generiche (o filtranti) non sono un dispositivo medico (DM) né un dispositivo di protezione individuale (DPI) e, pertanto, sul piano strettamente interpretativo, vista anche la finalità della norma, il beneficio introdotto può essere riconosciuto esclusivamente ai beni espressamente nominati dalla stessa: l’elencazione contenuta nell’articolo 124 va intesa, infatti, come tassativa e non meramente esemplificativa.
Peraltro, si rileva che, in ragione della diversità che distingue le mascherine generiche da quelle chirurgiche ed Ffp2 e Ffp3, ai fini della produzione e della commercializzazione, le mascherine generiche devono soddisfare le condizioni richiamate nella circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 107886 del 23 aprile 2020[3].
CODICI TARIC
Si riepilogano nella tabella allegata alla presente circolare i codici di classifica doganale delle merci oggetto dell’agevolazione IVA in questione, ai quali è stato associato in TARIC il Codice Addizionale Q101 da indicare, fino al 31 dicembre 2020, nella casella 33 del DAU.
Si riporta di seguito la descrizione del codice:
Q101: esenti dall’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 124, comma 2, DL 19 maggio 2020, n. 34.
Per quanto riguarda le attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo, i codici tariffari di riferimento sono stati riportati in tabella sulla base di quanto indicato dalla Decisione della Commissione Europea del 3 aprile u.s. n. C (2020) 2146.
—
[1] rectius, 1-quater
[2]Avviso e Informativa agli operatori prot. n. 152373/RU del 22/05/2020 pubblicate sul sito istituzionale nell’apposito box COVID-19
[3] le mascherine filtranti generiche possono superare i controlli presso le Autorità doganali territoriali solo nel rispetto delle condizioni che seguono :a) non devono recare la marcatura CE, b) devono indicare espressamente che non si tratta di un Dispositivo Medico (DM) o Dispositivo di Protezione Individuale (DPI), c) devono essere accompagnate da una avvertenza che indichi chiaramente che non garantiscono in alcun modo la protezione delle vie respiratorie di chi le indossa, che non sono utilizzabili quando sia prescritto l’uso di Dispositivi Medici o Dispositivi di Protezione Individuale (per uso sanitario o sui luoghi di lavoro)
Allegato
CLASSIFICAZIONE MERCI DI CUI ALL’ART.124 DL 34/2020 | |
---|---|
Prodotti | CodiciTARIC |
ventilatori polmonari per terapia intensiva e submtensiva | ex 9019 2000 |
monitor multiparametrico anche da trasporto | ex 8528 5291ex 8528 5299 ex 8528 5900 |
pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale | ex 9018 9050 00ex 9018 9084 00 |
tubi endotracheali | ex 9018 9060ex 9019 2000 |
caschi per ventilazione a pressione positiva continua | ex 9019 2000 |
maschere per la ventilazione non invasiva | ex 9019 2000 |
sistemi di aspirazione | ex 9019 2000 00 |
umidificatori | ex 8415ex 8509 8000 ex 8479 8997 |
laringoscopi | ex 9018 9020 |
strumentazione per accesso vascolare | ex 9018 9084 |
aspiratore elettrico | ex 9019 20 00 00ex 8543 70 90 99 |
centrale di monitoraggio per terapia intensiva | ex 9018 9084 |
ecotomografo portatile | ex 9018 1990 |
elettrocardiografo | ex 9018 1100 |
tomografo computerizzato | ex 9022 12 |
mascherine chirurgiche | ex 6307 9098 |
mascherine Ffp2 e Ffp3. | ex 6307 9098ex 9020 0000 80 |
articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali: | |
guanti in lattice, in vinile e in nitrile | ex 3926 2000ex 4015 1100 ex 4015 1900 |
visiere e occhiali protettivi | ex 9004 9010ex 9004 9090 ex 3926 9097 ex 3926 2000 |
tute di protezione | ex 6210 10ex 6210 20 ex 6210 30 ex 6210 40 ex 6210 50 |
calzari e soprascarpe | ex 3926 90 97ex 4818 90 10 ex 6307 90 98 |
cuffie copricapo | ex 6210 20 |
camici impermeabili | ex 6210 20 |
camici chirurgici | ex 6210 20 |
termometri | ex 9025 1120ex 9025 1180 ex 9025 1900 |
detergenti disinfettanti per mani | ex 3401 1100ex 3401 1900 ex 3401 2010 ex 3401 2090 ex 3401 3000 ex 3402 1200 ex 3808 94 |
dispenser a muro per disinfettanti | ex 8479 8997 |
soluzione idroalcolica in litri | ex 2207 1000ex 2207 2000 ex 2208 9091 ex 2208 9099 |
perossido al 3 per cento in litri | ex 2847 0000 |
carrelli per emergenza | ex 8713 9000ex 9402 9000 |
estrattori RNA | ex 9027 80 |
strumentazione per diagnostica per COVID-19 | ex 3002 1300ex 3002 1400 ex 3002 1500 ex 3002 9090 ex 3822 0000 ex 9027 8080 ex 9018 90 ex 9027 80 |
tamponi per analisi cliniche | ex 3005 90 10ex 3005 90 99 |
provette sterili | ex 7017 1000ex 7017 2000 ex 7017 9000 |
attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo | letti ospedalieri ex 9402 9000 tende 6306 22 00 – 6306 2900 tende di plastica 3926 90 97 |
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