AGENZIA DELLE DOGANE – Comunicato 04 febbraio 2022
Legge 30 dicembre 2021, n. 234. Rideterminazione aliquote di accisa sulla birra. d.l. 27 gennaio 2022, n. 4. Riduzione sussidi ambientalmente dannosi
La legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha introdotto all’art. 1, commi 985, 986 e 987 alcune misure a carattere transitorio in materia di aliquote di accisa, normale ed agevolate, sulla birra. Con efficacia limitata all’anno 2022, si riduce l’importo dell’aliquota intera di accisa sulla birra; viene incrementato il beneficio riservato ai birrifici di cui al D.M. 4 giugno 2019 aventi una produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri; si introduce una nuova agevolazione sulla birra prodotta dai birrifici aventi una produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri, prevedendo l’applicazione di due aliquote ridotte di accisa in ragione del quantitativo annuo prodotto.
Il Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, ha previsto con effetto immediato all’art. 18, rubricato “Riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi”, la soppressione dei punti n. 4 e 14 della Tabella A, allegata al D.Lgs. n. 504/95. L’abrogazione concerne i benefici fiscali riservati agli impieghi di prodotti energetici rispettivamente nei trasporti ferroviari di passeggeri e merci (punto 4), sui quali era prevista l’applicazione di un’aliquota ridotta di accisa pari al 30% dell’aliquota normale, e per la produzione di magnesio da acqua di mare (punto 14), sul cui utilizzo i medesimi prodotti fruivano dell’esenzione da accisa.
Si comunica che sul sito dell’Agenzia è pubblicata la circolare n. 4 del 4 febbraio 2022 che dà notizia delle novità intervenute e fornisce le prime indicazioni operative.