AGENZIA DELLE DOGANE – Comunicato 04 marzo 2022
Imposta sugli intrattenimenti di cui all’articolo 14 bis, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 640 connessa agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento senza vincita in denaro di cui all’articolo 110, comma 7, del t.u.l.p.s.
Il 16 marzo scade il termine per il pagamento annuale in unica soluzione dell’imposta sugli intrattenimenti connessa agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento senza vincita in denaro di cui all’articolo 110, comma 7, del T.U.L.P.S.
Nelle more dell’emanazione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previsto dall’articolo 110, comma 7-ter, del T.U.L.P.S., così come da ultimo modificato dall’articolo 104 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, di individuazione delle nuove basi imponibili forfetarie, si comunica che sono provvisoriamente confermate, per l’anno 2022, le categorie di appartenenza degli apparecchi ed i relativi imponibili forfetari dell’imposta sugli intrattenimenti, contenuti nel decreto direttoriale 10 marzo 2010 n. 398/CGV e, per gli apparecchi di cui all’articolo110, comma 7, lett. a) e c) del T.U.L.P.S., le basi imponibili di cui all’articolo 14-bis, comma 3-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640. Sono, altresì, provvisoriamente confermate le procedure di liquidazione e la relativa modulistica in essere.
Resta salva la possibilità dell’Amministrazione finanziaria di intervenire nella rimodulazione a consuntivo o in corso di esercizio, per quanto necessario anche per l’anno corrente, sia in termini soggettivi che oggettivi, a Decreto Ministeriale adottato.
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