AGENZIA DELLE DOGANE – Comunicato 08 gennaio 2018
Credito Doganale Triestino
Ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 03/12/2004 il saggio degli interessi applicabili alle somme relative ai diritti doganali ammessi al pagamento posticipato concesso, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 18 giugno 1923, n. 7207, agli operatori presso gli Uffici delle dogane di Trieste e di Fernetti, viene determinato nella misura del 50% del tasso Euribor a 6 mesi diffuso sui principali circuiti telematici nei giorni 15 giugno e 15 dicembre di ogni anno.
Poiché tale tasso, rilevabile sul sito ufficiale della Banca centrale europea, alla data del 15/12/2017 era negativo e pari al -0.272% semestrale, si dispone che, in attesa dei necessari chiarimenti richiesti al competente Ministero dell’Economia e delle Finanze, il tasso applicabile alle dilazioni concesse dal 1 gennaio 2018 ai sensi dell’articolo 3 del D. M. 7207/1923, sia pari allo 0% con espressa riserva di recupero di somme a titolo di interessi qualora il citato Ministero indichi un diverso tasso da applicare.
Tanto si comunica nel rispetto del principio di leale collaborazione con il contribuente, di cui all’articolo 10 della legge 212/2000, contenente norme sullo Statuto dei diritti del contribuente.