AGENZIA DELLE DOGANE – Comunicato 19 marzo 2020
Procedure per le importazioni in franchigia da dazi ed iva di merce destinata a fronteggiare l’emergenza Covid-19
Per agevolare le operazioni di importazione delle merci destinate a fronteggiare l’emergenza COVID-19, si forniscono indicazioni sul trattamento fiscale da applicare e sugli adempimenti dichiarativi da osservare a seconda della tipologia di merce e della natura dell’operazione o del soggetto importatore.
1. In caso di importazioni di strumenti ed apparecchi utilizzati a scopo di ricerca, diagnosi e trattamenti medici, offerti in dono o acquistati con i presupposti specificati all’art. 57 del Regolamento CE n. 1186/2009, si potrà procedere all’importazione in franchigia dai dazi; al ricorrere delle condizioni indicate dall’art. 68, lettera f) del DPR 633/72 sarà applicata anche l’esenzione dall’IVA.
2. Per le importazioni di altre merci introdotte nel territorio nazionale, per fronteggiare la situazione emergenziale, da Enti statali o altri Enti a carattere caritativo o filantropico autorizzati dalle Autorità doganali, potrà darsi corso all’applicazione provvisoria della franchigia dai dazi doganali in attuazione dell’art. 74 e ss. del sopra citato Regolamento e dell’esenzione IVA, in via provvisoria, ai sensi dell’art.51 e ss. della Direttiva 2009/132/CE. L’Ente autorizzato dall’Autorità doganale effettuerà le importazioni in sospensione dal pagamento dei diritti, producendo una lettera d’impegno.
3. Nel caso in cui le importazioni delle merci finalizzate alla gestione dell’emergenza sono inquadrabili nella fattispecie di cui agli artt. 82 lettera c) e 84 del medesimo Regolamento – regali ricevuti nel quadro delle Relazioni internazionali, l’Autorità/Ente interessato potrà essere autorizzato dall’Ufficio delle dogane a ricevere le merci in franchigia dai dazi nonché, ai sensi dell’art. 68 lett. f) del DPR 633/72, in esenzione IVA.
Nelle relative dichiarazioni doganali sarà inserito nella casella 37, dopo il codice regime 40, il relativo codice identificativo della fattispecie di franchigia invocata come da allegato al Regolamento delegato UE 2016/341 della Commissione del 17.12.2015 (C17 in relazione all’art. 57, C26 in relazione all’art. 74, C28 in relazione all’art. 82 – cfr. allegato alla circolare 45/D/2006 aggiornamento gennaio 2017).
Si comunica inoltre che in relazione a quanto previsto dall’ordinanza del Ministero della Salute 15 marzo 2020 – secondo cui per le importazioni di strumenti e apparecchi sanitari nonché di DPI e dispositivi medici destinati a Protezione Civile, Enti di Stato, Istituzioni impegnate in compiti di sanità pubblica e Croce Rossa Italiana, le operazioni di controllo degli USMAF verranno effettuate nelle more del versamento previsto per il rilascio del Nulla Osta Sanitario – per velocizzare le operazioni di sdoganamento sarà data evidenza della specifica finalità della merce indicando nel campo 44 della dichiarazione doganale il codice addizionale 17YY.
Per le importazioni di cui ai precedenti punti 1 e 3 riconducibili agli articoli 57 ed 82 del Regolamento 1186/2009, sarà possibile effettuare lo sdoganamento della merce con l’utilizzo di bolletta A22 informatizzata.
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