AGENZIA DELLE DOGANE – Comunicato 24 dicembre 2018
Gruppo IVA – Identificazione ai fini doganali
In vista della piena operatività della disciplina del Gruppo IVA, contenuta nel Titolo V-bis del d.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 633, e nel decreto ministeriale del 4 aprile 2018, che esplicherà i suoi effetti a far data dal 1° gennaio 2019, si rende necessario fornire alcune indicazioni in merito alle modalità secondo le quali il nuovo soggetto passivo d’imposta collettivo (il Gruppo IVA) potrà operare in ambito doganale. Tale soggetto, com’è noto, si costituisce in forza dell’opzione esercitata da tutti i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo previsti dall’articolo 70-ter del d.P.R. n. 633.
In proposito, si rappresenta che con la circolare 19/E del 31 ottobre 2018 sono stati forniti i primi chiarimenti sulla disciplina del nuovo regime, che trova fondamento nella Direttiva 2006/112/CE e che – nel consentire la creazione, da una pluralità di soggetti, di un nuovo ed unico soggetto passivo di imposta – si ispira a una finalità antiabuso e di semplificazione.
Com’è noto, possono costituire un Gruppo IVA i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato che esercitano attività d’impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo previsti dall’articolo 70-ter del d.P.R. n. 633. A seguito della costituzione del Gruppo IVA, gli aderenti perdono l’autonoma soggettività ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e si costituisce un nuovo soggetto d’imposta dotato di un proprio numero di partita IVA e di una propria autonoma iscrizione al VIES. Il numero di partita IVA del Gruppo è riportato nelle dichiarazioni e in ogni altro atto o comunicazione relativi all’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.
Dal punto di vista operativo, le partite IVA dei soggetti partecipanti vengono associate alla partita IVA del Gruppo ma non vengono cessate né sospese. L’informazione di tale associazione, fornita insieme alla data di decorrenza, viene resa dall’Anagrafe Tributaria in sede di interrogazione o verifica della singola partita IVA, in modo che il trattamento della stessa possa essere regolato in modo corretto, in considerazione dell’appartenenza al nuovo soggetto.
Come precisato, poi, nelle istruzioni per la compilazione del modello di costituzione del Gruppo IVA (Modello AGI/1), le variazioni riguardanti le partite IVA dei soggetti partecipanti devono essere comunicate – anche nel periodo di efficacia dell’opzione – con la modulistica anagrafica ordinariamente prevista (modello AA7 – domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA di soggetti diversi dalle persone fisiche o modello AA9 – dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA per imprese individuali e lavoratori autonomi).
Alla luce del quadro delineato, si pone l’esigenza di coordinare le previsioni che regolano l’operatività del Gruppo IVA, come soggetto passivo d’imposta unico, con le regolamentazioni vigenti in materia doganale.
A tale fine si forniscono le seguenti indicazioni di carattere procedurale.
A partire dal 1° gennaio 2019, le dichiarazioni doganali continueranno ad essere presentate da ogni singolo soggetto IVA partecipante ad un Gruppo IVA. Poiché detto soggetto manterrà la titolarità di eventuali autorizzazioni di rilevanza doganale rilasciate dal competente Ufficio delle Dogane (es. AEO, garanzia ed eventuali sue riduzioni o esonero, ecc.), è richiesta l’indicazione, nella casella 8 documento doganale (DAU), del suo codice identificativo EORI.Tuttavia, per il necessario collegamento – sia per finalità doganali che fiscali – tra le operazioni doganali poste in essere dal singolo soggetto IVA con quelle riconducibili invece al Gruppo IVA cui partecipa, è richiesta l’indicazione nella casella 44 del DAU del codice documento 05DI e, nel campo identificativo, del numero di partita IVA attribuito al Gruppo IVA medesimo.
Per quanto attiene al settore delle accise, resta immutata la relativa disciplina, permanendo in capo all’esercente l’impianto sia gli obblighi derivanti dalla gestione che quelli connessi con la circolazione dei prodotti.
In materia di plafond IVA, la citata circolare n. 19/E ha chiarito che, già dal primo anno di efficacia dell’opzione per la sua costituzione, il Gruppo IVA potrà beneficiare dello status di esportatore abituale sulla base del plafond maturato da ciascun partecipante al Gruppo medesimo e nei limiti dell’ammontare complessivo delle esportazioni e delle operazioni assimilate registrate da tutti i partecipanti nell’anno solare o nei dodici mesi precedenti alla costituzione del Gruppo. La medesima circolare ha inoltre stabilito che, qualora il Gruppo IVA intenda avvalersi della facoltà di acquistare in sospensione d’imposta beni e servizi, la dichiarazione d’intento di cui all’articolo 1 del D.L. n. 746 del 1983 dovrà essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate dal suo rappresentante. E’ stata tuttavia ammessa la presentazione delle dichiarazioni suddette anche da parte dei singoli partecipanti al Gruppo medesimo che, in tale ipotesi, vi dovranno indicare, unitamente al proprio codice fiscale, il numero di partita IVA del Gruppo. Quest’ultima modalità di trasmissione, prevista dalla circolare n. 19/E citata, non sarà operativa fino ad implementazione dell’apposito programma informatico e pertanto, a partire dal 1° gennaio 2019, provvisoriamente, fino a tale implementazione, i Gruppi IVA potranno trasmettere telematicamente le dichiarazioni d’intento indicando necessariamente nei campi Codice fiscale e Partita IVA il numero di Partita Iva assegnato al Gruppo.
Per garantire la piena operatività anche in campo doganale delle suddette disposizioni, si precisa che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, ogni singolo partecipante ad un Gruppo IVA potrà utilizzare in dogana il plafond IVA nei limiti dell’ammontare complessivamente spettante al Gruppo IVA medesimo. In relazione ad una dichiarazione doganale d’importazione, redatta secondo le modalità suddette da parte di un singolo partecipante ad un Gruppo IVA, sarà infatti possibile presentare la dichiarazione d’intento trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate dal Gruppo medesimo, con l’indicazione, nei campi Codice fiscale e Partita IVA, fino ad implementazione del predetto programma informatico, del numero di Partita IVA assegnato al Gruppo.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 18 novembre 2021, n. C-358/20 - L’articolo 168 e l’articolo 213 nonché il principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), letti alla luce dei principi di certezza del diritto, di tutela del legittimo…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 26 ottobre 2020, n. 23424 - Il gruppo IVA è un'agevolazione che prevede che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi infragruppo non siano rilevanti ai fini dell'applicazione dell'IVA e al contempo che le operazioni di un…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 03 agosto 2021, n. 22111 - In tema di liquidazione dell' IVA di gruppo, nel regime (applicabile "ratione temporis") anteriore all'applicabilità della legge n. 244 del 2007, nel novero delle "eccedenze detraibili" di cui all'art.…
- AGENZIA DELLE DOGANE - Comunicato 01 luglio 2019 - Firmato un accordo tra l’agenzia delle dogane e dei monopoli e l’amministrazione generale delle dogane della repubblica popolare cinese per la cooperazione tra la direzione regionale delle dogane di venezia,…
- AGENZIA DELLE DOGANE - Comunicato 05 maggio 2020 - Accordo tra agenzia dogane e monopoli e autorità di sistema portuale del mare adriatico meridionale per la digitalizzazione delle procedure doganali nei porti di Brindisi, Manfredonia, Barletta e Monopoli
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ordinanza 02 agosto 2019, n. 80 - Modifiche alle ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 9 del 14 dicembre 2016, n. 10 del 19 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 14 del 16 gennaio 2017,…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Antiriciclaggio: i nuovi 34 indicatori di anomalia
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) con il provvedimento del 12 maggio 202…
- La non vincolatività del precedente deve essere ar
La non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l’esigenza di ga…
- Decreto Lavoro: le principali novità
Il decreto lavoro (decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 “Misure urgenti p…
- Contenuto dei contratti di lavoro dipendenti ed ob
L’articolo 26 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha introdotti impo…
- Contratto di lavoro a tempo determinato e prestazi
L’articolo 24 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha modificato la d…