AGENZIA DELLE DOGANE – Comunicato 25 febbraio 2020
Titoli autorizzatori di cui alla legge 23.12.2000, n. 388, relativi agli apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6, lett. a) del TULPS
Si fa riferimento alle notizie diffuse dagli organi di stampa, nonché alle richieste di chiarimenti pervenute, a vario titolo, dagli operatori della filiera del gioco pubblico mediante apparecchi da intrattenimento relativamente ai titoli autorizzatori disciplinati dall’art. 38 della legge 23.12.2000 n. 388.
A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 732, della legge 27.12.2019, n. 160 – che ha variato la misura minima delle somme giocate destinata alle vincite, cd. pay out, per gli apparecchi da intrattenimento, riducendola al 65% per gli apparecchi AWP, di cui all’art. 110, comma 6, lett. a del TULPS (e all’83% per gli apparecchi VLT di cui all’art. 110, comma 6, lett. b del TULPS) – l’Agenzia ha fornito agli Uffici territoriali indicazioni di carattere operativo volte garantire l’attuazione della norma di legge.
A tal fine, l’Agenzia ha disposto che per ciascun apparecchio AWP, per il quale sia stata richiesta la modifica/sostituzione per riduzione del pay out, gli Uffici territorialmente competenti procedano al rilascio di:
– N. 1 esemplare in originale del nulla osta di distribuzione (c.d. NOD), stampato su carta filigranata con logo e ologramma dell’Agenzia
– N. 1 esemplare in carta bianca semplice, con logo dell’Agenzia, di copia conforme del nulla osta di distribuzione (c.d. NOD)
– N. 1 esemplare in carta bianca semplice, con logo dell’Agenzia, dell’attestato di conformità
Si precisa che alcun intervento correttivo ha interessato il nulla osta per la messa in esercizio (c.d. NOE), che, pertanto, continua ad essere stampato su carta filigranata con logo e ologramma dell’Agenzia.
La modifica sopra descritta relativamente al rilascio dei titoli autorizzatori non può che riverberarsi sulla successiva apposizione dei medesimi, stante il vigente obbligo di esporre su tutti gli apparecchi di cui all’art. 110, commi 6 e 7, del TULPS gli originali dei titoli stessi.
In relazione a tanto, considerata l’indubbia funzione e valenza dei titoli autorizzatori anche sotto il profilo della pubblica fede, nonché nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, di certezza delle situazioni giuridiche e del legittimo affidamento, l’Agenzia ha disposto, con informativa diretta anche gli Organi di polizia deputati a svolgere attività di controllo sul territorio, che a decorrere dal giorno 7 febbraio c.a. è obbligatoria l’esposizione, su ciascun apparecchio:
– del nulla osta di distribuzione (NOD) in originale rilasciato dagli Uffici dell’Agenzia competenti per territorio;
– del nulla osta per la messa in esercizio (NOE) in originale rilasciato dagli Uffici dell’Agenzia competenti per territorio.
A tacitazione di ogni e qualsivoglia difforme comunicazione diffusa da soggetti esterni all’Agenzia, si chiarisce, dunque, che su ogni apparecchio dovrà essere apposto un esemplare in originale del nulla osta per la messa in esercizio (come, peraltro, già noto), nonché un esemplare in originale del nulla osta di distribuzione.
Non è consentita – e, pertanto, non potrà che rilevare in termini sanzionatori, ai sensi dell’art. 110, comma 9, lettera f), del TULPS – tanto l’omessa apposizione quanto l’apposizione della copia fotostatica dei titoli autorizzatori, fermo restando che il mancato rilascio dei nulla osta integra altra fattispecie sanzionatoria.
Né, allo stesso modo, può reputarsi ammessa l’apposizione di copia conforme del nulla osta di distribuzione in luogo dell’esemplare in originale del medesimo titolo stampato su carta filigranata con logo e ologramma dell’Agenzia.
In relazione all’attestato di conformità in carta bianca semplice, con logo dell’Agenzia, permane ad oggi l’obbligo di esposizione del medesimo.