AGENZIA DELLE DOGANE – Comunicato 25 gennaio 2018
Nuovi controlli automatici per la corretta indicazione dell’origine unionale di merci importate da Paesi Terzi
A decorrere dal 13 febbraio 2018, nelle operazioni di immissione in libera pratica di merci che, pur provenendo da Paesi Terzi, hanno conservato l’origine unionale, dovrà obbligatoriamente essere indicato nella casella 34 “Paese di origine” del DAU, il codice “EU” anziché il codice ISO del singolo Stato Membro.
Tale modifica è funzionale alla sola indicazione del paese di origine della merce nella pertinente casella del DAU ma, in nessun caso, può intendersi presupposto sufficiente per il riconoscimento del beneficio della franchigia daziaria soggetta alla verifica dei requisiti previsti dall’ art. 203 CDU e subordinata alla puntuale compilazione della seconda suddivisione della casella 37 “Regime” del DAU.
Pertanto, a decorrere dalla suddetta data, saranno implementati nel sistema AIDA appositi controlli che, in fase di accettazione/registrazione della dichiarazione doganale, rileveranno eventuali incongruenze nella compilazione della casella 34 “Paese di origine” del DAU, che saranno segnalate con apposito messaggio di errore a fronte della mancata registrazione della dichiarazione.
L’attivazione dei controlli di cui sopra rientra nel piano di attività finalizzato al miglioramento della qualità dei dati. La nuova funzionalità inoltre favorirà la compliance degli operatori economici riducendo gli errori che potrebbero comportare ritardi e/o sanzioni nella fase di sdoganamento.
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