AGENZIA DELLE DOGANE – Comunicato 28 novembre 2017
Articolo 19 del Decreto Legislativo 8 Novembre 1990, n.374. Edifici in prossimità della linea doganale e del mare territoriale. Procedimento di rilascio dell’autorizzazione nell’ambito delle attività disciplinate dallo Sportello unico per le attività produttive (SUAP).
L’articolo 19, comma 1, del Decreto Legislativo 8 novembre 1990, n.374, prevede che la costruzione, lo spostamento o la modifica di edifici in prossimità della linea doganale e del mare territoriale sono soggette alla preventiva autorizzazione del Direttore del competente ufficio delle dogane.
Con l’entrata in vigore delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n.222, l’autorizzazione in esame è stata inclusa tra i provvedimenti amministrativi la cui acquisizione, da parte dei soggetti interessati, deve avvenire per il tramite della conferenza di servizi indetta dai Comuni o dai locali Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP) e disciplinata dagli articoli 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n.241, alla quale partecipano, in relazione all’atto in esame, rappresentanti di questa Agenzia
Detto provvedimento autorizzativo, tuttavia, pur se conferito dai competenti uffici dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli nell’ambito delle attività disciplinate dallo Sportello unico per le attività produttive conserva, per effetto di quanto previsto dall’articolo 19, comma 1, del Decreto Legislativo n.374/1990, la propria natura di atto autonomo e distinto che condiziona il rilascio di ogni altra eventuale autorizzazione, nella quale dello stesso deve essere fatta espressa menzione.
A tali indicazioni è conformato l’operato degli Uffici delle dogane laddove il procedimento avviato dai soggetti interessati sia riconducibile nell’ambito di applicazione del citato Decreto Legislativo n.222/2016.
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