AGENZIA delle DOGANE – Comunicato del 18 dicembre 2024

Avviso – Comunicazione relativa alla fissazione del tasso di interesse per il pagamento dilazionato dei diritti doganali

Il giorno 12 dicembre u.s. la Banca Centrale Europea ha pubblicato un comunicato stampa (NOTA 1) per informare sulle ultime misure adottate dal Consiglio direttivo, in materia di politica monetaria, tra le quali quelle relative alla riduzione di 25 punti base dei tre tassi di interesse di riferimento della BCE, con effetto dal 18 dicembre 2024.

Ne consegue che a partire da tale data il tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale è stato ridotto al 3,00%, mentre i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali e sulle operazioni di rifinanziamento marginale sono stati ridotti, rispettivamente, al 3,15% e al 3,40%

Fiscalità unionale. In tale ambito, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali incide sul calcolo degli interessi di credito sull’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione, stabiliti dal Reg. EU n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, recati dall’art. 112, in caso di agevolazioni di pagamento, diverse dalla dilazione di pagamento, nonché dall’art. 114 con riferimento agli interessi di mora sull’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione, dalla data di scadenza del termine prescritto alla data di pagamento.

Fiscalità interna (nazionale). In tale ambito, l’art 46 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (art. 1) e la contestuale abrogazione del DPR n. 43/1973 (art. 8), recate dal d.lgs. n. n. 141/2024, entrato in vigore il 4 ottobre 2024, applicabile ai soli diritti doganali previsti dalla normativa nazionale, prevede che la dilazione di pagamento fino al massimo consentito comporta l’obbligo della corresponsione degli interessi di credito, con esclusione dei primi trenta giorni, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, con riferimento, per ciascun anno:

– al suo valore al 1° gennaio, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno;

– al suo valore al 1° luglio, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre.

Pertanto, atteso che non interverranno ulteriori decisioni della BCE in materia di politica monetaria prima del prossimo anno, a partire dal 1° gennaio 2025 e sino al 30 giugno 2025, il tasso di interesse applicabile al pagamento dilazionato è del 3,15% (quale tasso di riferimento BCE in vigore al 1° gennaio 2025).

Con riferimento, poi, all’art 49 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione, riferito al ritardato pagamento dei diritti doganali, che costituiscono diritti di confine, previsti dalla normativa nazionale, si applica la medesima disciplina prevista per gli interessi di mora dal citato art 114 del Reg. EU n. 952/2013 (tasso di interesse riferito alle operazioni di rifinanziamento principali, in vigore il primo giorno del mese della scadenza, maggiorato di due punti percentuali) e pertanto per le scadenze a partire dal 1° gennaio 2025, si applicherà il tasso del 3,15% +2 punti percentuali

Note:

(1) https://www.bancaditalia.it/media/bce-comunicati/documenti/2024/ecb.mp241212.it.pdf