AGENZIA delle DOGANE – Comunicato del 4 luglio 2025
Avviso – Pubblicazione sulla G.U. n. 149 del 30.06.2025, del DL 30 giugno 2025 n. 95 (c.d. dl omnibus), a partire dal 1° luglio 2025, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 9 è variata l’aliquota iva (dal 10 al 5%) sugli oggetti d’arte, di antiquariato, da collezione di cui alle lettere a), b) e c) della tabella allegata al Decreto – Legge 23/02/1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/3/1995 n.85
Si comunica che, a seguito della pubblicazione sulla G.U. n. 149 del 30.06.2025, del DL 30 giugno 2025 n. 95 (c.d. DL Omnibus), a partire dal 1° luglio 2025, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 9 è variata l’aliquota IVA (dal 10 al 5%) sugli oggetti d’arte, di antiquariato, da collezione di cui alle lettere a), b) e c) della tabella allegata al decreto-legge 23/02/1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/3/1995 n. 85.
In particolare, al comma 2 del predetto articolo 9 si stabilisce:
b) l’articolo 39 è abrogato.
2. Alla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla parte II-bis, dopo il numero 1-octies) è aggiunto il seguente: «1-novies) oggetti d’arte, di antiquariato, da collezione di cui alle lettere a), b) e c) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, a condizione che non si applichi il regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione di cui al citato decreto-legge n. 41 del 1995.»; b) alla parte III, il numero 127-septiesdecies) è abrogato.
Pertanto, ai fini dell’identificazione delle voci tariffarie per le quali si è reso necessario procedere all’aggiornamento della TARIC (vedi CADD Q130 in vigore dal 1° luglio 2025) deve farsi riferimento ai codici NC contenuti nella tabella allegata al D.L. 41/1995 che si riporta di seguito:
TABELLA
(prevista dall’art. 36, comma 1)
OGGETTI D’ARTE, D’ANTIQUARIATO O DA COLLEZIONE
a) “Oggetti d’arte”:
– quadri “collages” e quadretti simili (“tableautins”), pitture e disegni, eseguiti interamente a mano dall’artista, ad eccezione dei piani di architetti, di ingegneri e degli altri progetti e disegni industriali, commerciali, topografici e simili, degli oggetti manufatturati decorati a mano, delle tele dipinte per scenari di teatro, sfondi di studi d’arte o per usi simili (codice NC 9701);
– incisioni, stampe e litografie originali, precisamente gli esemplari ottenuti in numero limitato direttamente in nero o a colori da una o più matrici interamente lavorate a mano dall’artista, qualunque sia la tecnica o la materia usata, escluso qualsiasi procedimento meccanico e fotomeccanico (codice NC 9702 00 00);
– opere originali dell’arte statuaria o dell’arte scultoria, di qualsiasi materia, purché siano eseguite interamente dall’artista; fusioni di sculture a tiratura limitata ad otto esemplari, controllata dall’artista o dagli aventi diritto (codice NC 9703 00 00); a titolo eccezionale in casi determinati dagli Stati membri, per fusioni di sculture antecedenti il 1 gennaio 1989, è possibile superare il limite degli otto esemplari;
– arazzi (codice NC 5805 00 00) e tappeti murali (codice NC 6304 00 00) eseguiti a mano da disegni originali forniti da artisti, a condizione che non ne esistano più di otto esemplari;
– esemplari unici di ceramica, interamente eseguiti dall’artista e firmati dal medesimo;
– smalti su rame, interamente eseguiti a mano, nei limiti di otto esemplari numerati e recanti la firma dell’artista o del suo studio, ad esclusione delle minuterie e degli oggetti di oreficeria e di gioielleria;
– fotografie eseguite dell’artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, di qualsiasi formato e supporto;
b) “Oggetti da collezione”:
– francobolli, marche da bollo, marche postali, buste primo giorno di emissione, interi postali e simili, obliterati o non obliterati ma non aventi corso né destinati ad aver corso (codice NC 9704 00 00);
– collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico (codice NC 9705 00 00);
c) “Oggetti di antiquariato”: i beni diversi dagli oggetti d’arte e da collezione, aventi più di cento anni di età (codice 9706 00 00).
Articoli correlati da consultare
Testo del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124 coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157
Testo coordinato del DECRETO-LEGGE 26 ottobre 2019, n. 124 Testo del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124 (in Gazzetta...
Leggi l’articolo →Legge di Stabilità (legge 228 del 24 dicembre 2012 n. 228)
Legge di stabilità 2013 testo integrale della legge n. 228 del 2012 con una tabella di sintesi delle principali novità
Leggi l’articolo →Legge 24.12.2012 n° 228 , G.U. 29.12.2012
legge di stabilità 2013, legge n. 212/2012,Legge 24.12.2012 n° 228 , G.U. 29.12.2012,
Leggi l’articolo →LEGGE 30 dicembre 2025 , n. 199 (legge di bilancio 2026)
LEGGE 30 dicembre 2025 , n. 199 (legge di bilancio 2026) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno...
Leggi l’articolo →Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di bilancio 2019)
Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di bilancio 2019) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno...
Leggi l’articolo →