AGENZIA DELLE DOGANE – Determinazione 06 ottobre 2020, n. 344910/RU
E- commerce BTC
Articolo 1
1. Fino all’entrata in vigore delle norme di cui al cd. pacchetto IVA, i soggetti che effettuano operazioni di introduzione nel territorio nazionale di merci non unionali, relative a spedizioni di modico valore (cd. valore trascurabile, sotto la soglia dei 22 €) originate da transazioni commerciali derivanti da vendite a distanza di beni mediante l’uso di una interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale (market place), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, potranno accedere a procedure dichiarative a dati ridotti, a seguito di ottenimento di specifica autorizzazione.
2. L’autorizzazione è rilasciata in via preventiva ed ha validità annuale.
3. I soggetti autorizzati sono iscritti in un apposito Elenco istituito presso la Direzione Dogane denominato: “e-commerce P4I-B2C” (platform for import – business to consumer).
Articolo 2
1. I soggetti autorizzati, successivamente ai controlli di sicurezza ENS previsti sulle merci pervenute presso l’aeroporto di primo ingresso nel territorio doganale dell’Unione e al successivo spostamento delle stesse in regime di transito presso i propri magazzini autorizzati, potranno effettuare le formalità dichiarative in procedura ordinaria presso luogo approvato, con indicazione, al campo 33 del DAU, del codice convenzionale 9990 9909 00 anziché lo specifico codice di nomenclatura combinata identificativo della merce introdotta.
2. Il rilascio della autorizzazione di cui all’articolo 1 è subordinato alla dimostrazione, da parte del soggetto richiedente, della sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni di tipo oggettivo e soggettivo:
– effettuazione di un numero minimo di 50.000 operazioni mensili di importazione;
– possesso dell’autorizzazione per lo sdoganamento presso “luogo approvato” nonché per “destinatario autorizzato transito”;
– utilizzo del codice EORI e possesso dell’autorizzazione AEO;
– tracciabilità della filiera dall’origine del flusso logistico nel Paese terzo alla consegna della merce sul territorio nazionale, con possibilità di identificare precisamente le fasi dello spostamento delle merci;
– possibilità per ADM di accedere, ai fini dei controlli doganali, alla piattaforma logistica entro cui vengono svolte le operazioni, messa a disposizione dal soggetto;
– organizzazione del magazzino e possesso di apparecchiatura scanner X-Ray dotata di tecnologia CT (tomografia computerizzata) – ovvero l’impegno a dotarsi di tale strumentazione nel termine di 3 mesi dal rilascio dell’autorizzazione – per consentire controlli massivi e non intrusivi della merce;
– predisposizione di un sistema e di procedure di controllo interno che siano anche in grado di impedire/intercettare la presentazione di dichiarazioni doganali contenenti errori e/o inesattezze e che rendano disponibili all’Autorità doganale l’accesso completo ad ogni flusso logistico.
Articolo 3
1. I soggetti autorizzati all’utilizzo della procedura di cui all’articolo 1, ai fini dell’utilizzo della stessa, dovranno garantire l’implementazione di ogni necessaria misura, disposta da questa Agenzia a seguito delle valutazioni sul funzionamento della specifica realtà operativa e da effettuarsi in contraddittorio con la Parte, in particolare l’adempimento delle seguenti formalità:
– per ogni carico di merce in arrivo sul territorio nazionale, fornitura del dato relativo al valore ed alla qualità/descrizione delle merci presenti sul mezzo di trasporto, che successivamente dovranno essere dichiarate presso il luogo approvato;
– per ogni carico di merce, su richiesta e per via elettronica, fornitura di un elenco riepilogativo delle singole transazioni con relativa documentazione, che consenta di verificare che la fiscalità gravante sia stata contabilizzata in modo corretto e che la stessa merce non sia sottoposta a vincoli e/o limitazioni;
– fornire ad ADM la possibilità di inter-operare con la piattaforma logistica e, qualora necessario, fornire ad ADM l’informazione relativa alla corrispondenza di valore tra quanto dichiarato nel DAU e l’acquisto effettuato ottenuto dalla piattaforma di marketplace entro cui è stato avviato l’ordine che ha dato origine alla movimentazione.
2. La quantità di controlli fisici e documentali necessari per garantire l’applicazione della normativa doganale è proporzionata all’affidabilità dimostrata dal soggetto ed alla tempestiva dotazione delle apparecchiature scanner X-Ray con la tecnologia in precedenza individuata, sia in relazione agli esiti dei controlli eseguiti, sia al livello di accesso (1) alle informazioni fornite ai sensi della presente procedura.
—
(1) Ad esempio l’accesso alle informazioni legate al valore e alla qualità/descrizione della merce tramite accesso, interoperabilità, o altro mezzo, alla piattaforma di market place.
Articolo 4
1. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 1, il soggetto presenta istanza presso l’Ufficio delle Dogane competente sul luogo di tenuta delle scritture contabili principali ai fini doganali.
2. L’Ufficio delle Dogane verifica il possesso dei requisiti e delle condizioni di cui all’articolo 2 mediante l’analisi della documentazione e sopralluoghi presso il soggetto e trasmette, entro 10 giorni dal ricevimento dell’istanza, una relazione contenente una valutazione sull’accoglimento o meno dell’istanza alla Direzione Dogane, alla Direzione Antifrode e Controlli e alla Direzione Organizzazione e digital transformation.
3. Entro 5 giorni dalla ricezione della relazione, la Direzione Dogane, anche su segnalazione della Direzione Antifrode e Controlli o della Direzione Organizzazione e digital transformation, può richiedere chiarimenti o integrazioni all’Ufficio delle Dogane, che fornisce riscontro nei successivi 5 giorni.
4. Il provvedimento di accoglimento dell’istanza è assunto nei successivi 10 giorni dalla Direzione Dogane, che inserisce il soggetto nell’Elenco di cui all’articolo 1.
5. Il provvedimento di mancato accoglimento dell’istanza è adottato dalla Direzione Dogane, sentita la Direzione Antifrode e Controlli, la Direzione organizzazione e digital transformation e la Direzione Territoriale competente.
Articolo 5
1. A seguito del rilascio dell’autorizzazione e al fine del suo mantenimento, sono effettuati monitoraggi periodici con cadenza almeno mensile, anche presso il soggetto autorizzato, a cura dell’Ufficio delle dogane competente sul luogo di tenuta delle scritture contabili principali ai fini doganali.
Articolo 6
1. Valutati gli esiti delle attività di controllo di cui all’articolo 5, l’Ufficio delle Dogane competente trasmette alla Direzione Dogane, con cadenza semestrale, una relazione con una richiesta di mantenimento, sospensione o revoca della autorizzazione.
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