AGENZIA DELLE DOGANE – Determinazione 09 gennaio 2017, n. 2298
Modifiche ed integrazioni alle specifiche tecniche, approvate con decreto direttoriale 16 novembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni
Art. 1
- L’allegato 1 al decreto direttoriale 16 novembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Individuazione delle specifiche tecniche da adottarsi da parte dei concessionari per la gestione del gioco del Bingo” di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, è sostituito dall’allegato 1 alla presente determinazione.
Art. 2
- La presente determinazione si applica a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli dell’elenco dei soggetti dichiarati aggiudicatari definitivi delle concessioni a seguito della gara europea di cui all’art. 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.
- Entro 150 giorni dalla data di cui al comma 1 dovranno essere realizzati o adeguati i sistemi di cui alla presente determinazione e ne dovrà essere richiesto il collaudo sia da parte dei titolari di concessioni non ancora scadute sia da parte degli aggiudicatari di cui al comma 1.
La presente determinazione è pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia www.agenziadoganemonopoli.gov.it, ai sensi dell’art. 1, comma 361 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Allegato 1
SPECIFICHE TECNICHE E DI FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI DI GIOCO PER LA GESTIONE DEL BINGO
Art. 1
Definizioni
Ai fini della presente disposizione viene adottato il seguente nomenclatore, dove si intende per:
- a) Agenzia, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- b) Inizio partita, il momento in cui termina la vendita delle cartelle e può iniziare, successivamente al relativo annuncio del concessionario, l’estrazione dei numeri;
- c) Fine partita, il momento in cui la partita viene dichiarata ultimata mediante l’annuncio “la partita è finita” da parte del concessionario;
- d) Partita, intervallo temporale successivo alla vendita delle cartelle che inizia con l’annuncio di inizio partita e si conclude con la dichiarazione di fine partita;
- e) Giornata di gioco, l’intervallo temporale, rilevante ai fini contabili, che comprende le partite svolte nell’arco di 24 ore a partire dalle ore 7:00 e fino alle ore 6:59 del giorno successivo;
- f) Sistema di elaborazione, il sistema informativo del concessionario dotato delle funzionalità per la gestione del gioco nella sala, per la gestione e il controllo della vendita delle cartelle nella sala, per il calcolo automatico dell’ammontare dei premi e per la registrazione dei movimenti di cassa e delle vendite distinte per ciascun venditore, collegato ad una stampante per la stampa dei dati relativi a ciascuna giornata di gioco, connesso a tutte le apparecchiature tecnologiche in dotazione alla sala per lo svolgimento del gioco del Bingo, e che provvede alla trasmissione dei dati in tempo reale al sistema di controllo dell’Agenzia secondo quanto stabilito nel protocollo di comunicazione (PBDS);
- g) Sistema di sala, il sistema di elaborazione del concessionario unitamente all’insieme delle apparecchiature tecnologiche in dotazione alla sala – strumentali all’esercizio del gioco – quali schermi, pannelli numerici ed informativi, macchine estrattrici delle palline nonché le palline medesime, lettore automatico delle palline, sistema audiovisivo ed impianto acustico. Qualora il sistema di elaborazione sia installato in altra sede, il sistema di sala deve comprendere le apparecchiature tecnologiche e gli apparati di interfaccia che garantiscono lo svolgimento del gioco e l’acquisizione dei dati di gioco da parte del sistema di elaborazione;
- h) Sistema di controllo, il sistema di elaborazione per la gestione ed il controllo, da parte dell’Agenzia, di tutti i dati e le informazioni forniti dal sistema di elaborazione della sala, nonché per le richieste e/o le comunicazioni al sistema di elaborazione della sala;
- i) Protocollo di comunicazione (PBDS), l’insieme di regole che definisce la tipologia di dati trasmessi tra il sistema di controllo e il sistema di elaborazione, la struttura dei messaggi di colloquio, i meccanismi di integrità e sicurezza da adottare e le tecnologie utilizzate per la comunicazione;
- j) Macchina estrattrice di palline, la struttura nella quale è alloggiato il contenitore (urna), per il mescolamento casuale di 90 palline numerate, dotata di:
– sistemi di controlli elettronici a servizio del meccanismo di estrazione;
– sistemi di rilevazione automatica delle palline estratte;
– sistemi che consentono di colloquiare con il sistema di elaborazione;
- k) Pallina, ciascuna delle 90 sfere da utilizzare nelle estrazioni, recante ben visibile ed univocamente leggibile l’indicazione di un numero da 1 a 90;
- l) Certificazione, la certificazione del sistema di elaborazione e della macchina estrattrice, resa da un Ente di certificazione accreditato da un organismo nazionale di accreditamento o di altro Stato, secondo quanto previsto dal presente decreto e dai collegati provvedimenti di ADM.
Art. 2
Caratteristiche della macchina estrattrice di palline
- L’urna, dedicata all’estrazione casuale delle palline, deve essere a tecnologia pneumatica o elettromeccanica, di adeguata capacità e opportunamente calibrata per mescolare in modo casuale le 90 palline numerate. Nel caso di tecnologia pneumatica deve essere presente almeno una turbina d’aria di riserva.
- L’urna deve essere dotata di un canale di scorrimento per l’allocazione delle palline estratte.
- All’interno dell’urna non deve essere presente alcun ostacolo alla selezione casuale delle palline.
- L’urna non deve avere fessure, tagli o annidamenti oltre quelli necessari per l’uscita delle palline estratte e il caricamento/scaricamento veloce di tutte le palline. I coperchi a servizio di tali aperture, oltre a funzionare manualmente, devono essere anche servo comandati ed eventualmente azionati a distanza
- Il meccanismo di selezione casuale delle palline deve consentire la selezione di una sola pallina alla volta e deve prevedere sistemi di riconoscimento della pallina estratta tramite l’utilizzo di un sistema di rilevazione automatico del numero identificativo di ciascuna pallina (es.: OCR, BarCode, QrCode, RFID, ecc…). Tale operazione deve consentirne l’immediata registrazione automatica nel sistema di elaborazione e la visualizzazione sui pannelli numerici ed informativi e sugli eventuali schermi del sistema di sala e l’annuncio acustico del numero della pallina estratta.
- Le palline estratte devono rimanere allocate, durante ciascuna partita, nel canale di scorrimento per consentire di riconoscere la sequenza di estrazione delle stesse.
- La macchina estrattrice deve essere opportunamente fissata, cablata e messa in piano. L’urna, comprensiva del suo canale di scorrimento, deve essere contenuta in una struttura di materiale trasparente per consentirne la perfetta visione al pubblico.
- Ciascuna sala deve essere dotata di una macchina estrattrice di riserva, pronta ad essere attivata immediatamente nel caso di malfunzionamento di quella principale.
- La macchina estrattrice di palline deve essere dotata di meccanismi di controllo che in fase estrazione ne garantiscano la correttezza.
Art. 3
Caratteristiche delle palline
- Ogni pallina deve rispettare le seguenti caratteristiche:
– essere di colore bianco;
– avere diametro medio pari a 37,75 mm, con una tolleranza di ± 1,5%;
– avere peso medio di 2,53 g, con una tolleranza di ± 5%;
– essere di materiale resistente, inalterabile al calore, indeformabile e imputrescibile;
– riportare, stampato sulla superficie, un numero progressivo, da 1 a 90, ripetuto 12 volte; il numero deve essere delle dimensioni di circa 11/12 mm di altezza e di circa 6/7 mm di larghezza e deve essere stampato con un carattere di spessore almeno pari ad un 1 mm; i numeri devono essere racchiusi in una circonferenza, dello stesso colore del numero, del diametro di 18 mm circa;
– essere identificate in modo univoco attraverso un numero, compreso tra 1 e 90, e il codice della serie di appartenenza;
– appartenere ad una serie di 90 palline, corredata del certificato di calibratura e peso rilasciato dai produttori con apposita certificazione;
– riportare, per tutti i numeri facenti parte di una stessa serie, la stampa in un solo colore scelto tra violetto, indaco, blu, verde, arancione, rosso o nero;
– riportare, per i numeri che possono generare confusione nella lettura, segni identificativi che ne consentano l’individuazione (esempio: 6 e 9);
– essere dotate di tecnologia di rilevazione automatica del numero (es: OCR, BarCode, QrCode, RFID, ecc…) tale da non consentire alcuna alterazione o manipolazione dall’esterno;
– riportare stampata sulla superficie anche la numerazione identificativa della serie;
– riportare stampato sulla superficie anche il numero di codice identificativo del fornitore comunicato dall’Amministrazione al fornitore stesso all’atto d’iscrizione all’albo dei fornitori di palline,;
- Tutte le palline di ogni serie devono essere consegnate e conservate dal concessionario in un contenitore di plastica trasparente, apribile da un solo lato, sul quale deve essere impresso il codice corrispondente alla serie delle palline ivi contenute; il contenitore deve consentire di apporre a chiusura, a cura del fornitore, il sigillo di Stato fornito dall’Agenzia, che ne garantisca l’integrità.
- Per il riscontro delle informazioni e/o misurazioni di ciascuna pallina è necessaria una idonea strumentazione messa permanentemente a disposizione dal fornitore di palline.
Art. 4
Schermi e pannelli numerici
- In ciascuna sala devono essere installati pannelli numerici in numero adeguato a consentire ai giocatori, da qualsiasi punto della sala, una chiara visione dello svolgimento del gioco. In aggiunta dei predetti pannelli numerici possono essere installati anche degli schermi.
- Sui pannelli numerici e sugli eventuali schermi devono essere visibili i novanta numeri distribuiti in nove file e in dieci colonne. Per permetterne una corretta visualizzazione ciascun numero deve avere un’altezza non inferiore a 60 mm e una larghezza non inferiore a 100 mm – fatto salvo il rispetto della proporzione in caso di schermi di dimensioni che non consentono la visualizzazione di tali misure – ad eccezione dei numeri con una sola cifra (da 1 a 9) le cui misure devono essere centrate rispetto ai suddetti limiti.
- Il lato frontale dei pannelli numerici e degli eventuali schermi deve essere realizzato secondo accorgimenti tecnici idonei ad evitare i contrasti ed i riflessi che potrebbero creare problemi alla lettura da parte del giocatore.
- I numeri sui pannelli numerici e sugli eventuali schermi devono assumere colori diversi durante le fasi dell’estrazione per indicare in modo distinto e senza possibilità di equivoci le seguenti condizioni:
– i numeri non ancora estratti;
– i numeri già estratti;
– l’ultimo numero estratto;
– l’ultimo numero estratto per la verifica della combinazione vincente.
Art. 5
Schermi e pannelli informativi
- In ciascuna sala devono essere installati pannelli informativi in numero adeguato a consentire ai giocatori, da qualsiasi punto della sala, una chiara visione delle informazioni di seguito specificate. In aggiunta dei predetti pannelli informativi possono essere installati anche degli schermi.
- Sui pannelli informativi e sugli eventuali schermi sono mostrate, per ciascuna partita:
– il premio della cinquina;
– il premio del bingo;
– il numero delle cartelle vendute;
– il prezzo unitario delle cartelle vendute;
– il numero di serie delle cartelle in gioco ed il primo e l’ultimo numero di sequenza delle cartelle stesse nell’ambito della serie (l’indicazione di tali numeri deve essere resa possibile solo per due serie sequenziali);
– gli ultimi tre numeri estratti.
- Qualora il gioco preveda l’attribuzione di altri premi, i pannelli informativi e gli eventuali schermi devono mostrare, per ciascuna partita anche:
– il premio del super bingo;
– il premio del bingo oro;
– il premio del bingo argento;
– il premio del bingo bronzo;
– il premio del bingo one
– il premio del bingo one-extra;
– il premio del bingo happy;
– il numero sequenziale di estrazione della pallina estratta per l’attribuzione del premio.
- Le informazioni evidenziate devono essere identificate mediante numeri di almeno otto cifre per i premi, cinque cifre per le cartelle vendute, cinque cifre per il prezzo della cartella, almeno otto cifre per i numeri della serie, cinque cifre per i numeri identificativi delle cartelle nell’ambito della serie e due cifre per il numero sequenziale della pallina estratta.
- Per permettere una corretta visualizzazione, la dimensione delle cifre sui pannelli informativi e sugli eventuali schermi non deve essere inferiore ai 100 mm d’altezza e a 60 mm di larghezza, fatto salvo il rispetto della proporzione in caso di schermi di dimensioni che non consentono la visualizzazione di tali misure.
- Il lato frontale dei pannelli informativi e degli eventuali schermi deve essere realizzato secondo accorgimenti tecnici idonei ad evitare i contrasti ed i riflessi che potrebbero creare problemi alla lettura da parte dei giocatori.
- Tutte le informazioni relative a prezzi e premi devono essere mostrate in euro, inclusa la virgola e due cifre decimali.
- Ciascun accesso nella sala alla zona del gioco deve essere dotato, sulla porta, di un indicatore connesso automaticamente al sistema di sala, per consentire l’accesso dei giocatori tra una partita e la successiva e vietare l’accesso durante lo svolgimento del gioco e di un conta-persone collegato direttamente al sistema di elaborazione per rilevare il numero di persone presenti in sala.
Art. 6
Sistema audiovisivo a circuito chiuso
- In ciascuna sala è obbligatoria l’installazione di un circuito audiovisivo che inquadri il foro di uscita della pallina estratta della macchina estrattrice ed eventualmente riproduca l’audio e/o il video del numero estratto.
- Il circuito audiovisivo garantisce, inoltre, la visualizzazione delle cartelle con la combinazione vincente della cinquina o del Bingo al momento della verifica pubblica della combinazione stessa.
- Tale circuito audiovisivo deve essere installato nella sala in modo da consentire l’ascolto e la visualizzazione a tutti i giocatori presenti nella sala.
- In ciascuna sala è, altresì, obbligatoria la presenza di un impianto acustico che garantisca ai giocatori l’ascolto degli annunci del personale addetto alla sala.
Art. 7
Caratteristiche del sistema di elaborazione del concessionario
- Il sistema di elaborazione del concessionario deve essere in grado di ospitare le funzionalità necessarie all’acquisizione e registrazione dei dati di gioco e contabili ed al controllo delle apparecchiature utilizzate per l’estrazione delle palline e per la visualizzazione di tutte le indicazioni utili per il giocatore: cartelle vincenti, numeri estratti, premi, numero di palline estratte ed ogni altra informazione prevista.
- Il sistema di elaborazione deve consentire la diretta comunicazione in tempo reale con il Sistema di controllo dell’Agenzia secondo quanto stabilito nel protocollo di comunicazione (PBDS).
Il concessionario è tenuto a trasmettere in tempo reale al Sistema di controllo dell’Agenzia i dati delle partite giocate, i propri dati anagrafici e i dati attinenti alla sala, ed ogni eventuale successiva variazione. I dati da inviare, il loro tracciato, le modalità di colloquio tra i sistemi sono definiti nel suindicato protocollo di comunicazione.
Il sistema di elaborazione garantisce la gestione delle eventuali anomalie segnalate dal sistema di controllo dell’Agenzia e consente la rettifica dei dati trasmessi e la ritrasmissione dei dati corretti
La gestione del colloquio telematico tra il sistema di elaborazione del concessionario ed il Sistema di controllo deve attuarsi tramite rete di trasmissione dati di tipo VPN over Internet secondo le regole ed i parametri di configurazione forniti dall’Agenzia, basata su tecnologie in grado di garantire affidabilità della connessione, nonché l’integrità e la riservatezza dei dati scambiati.
- Ciascun accesso alla zona di gioco della sala deve essere dotato di un indicatore connesso automaticamente al sistema di elaborazione per consentire l’accesso dei giocatori tra una partita e la successiva e vietare l’accesso durante lo svolgimento del gioco.
- Il software del sistema di elaborazione e il collegamento del sistema di elaborazione con gli altri componenti del sistema di sala nonché con il sistema di controllo dell’ Agenzia devono essere protetti da tentativi fraudolenti di modifica e pertanto deve prevedere meccanismi per l’identificazione e l’autorizzazione all’accesso al sistema da parte dell’utente. In particolare, il collegamento tra la macchina estrattrice e il sistema di elaborazione deve essere dotato di meccanismi di sicurezza per evitare intrusioni illecite in fase di comunicazione dei numeri estratti.
- I dati di gioco devono essere registrati e conservati attraverso sistemi e procedure di backup eseguite con cadenza quantomeno giornaliera, e devono contenere tutte le informazioni (di gioco e contabili) delle partite e delle giornate di gioco quantomeno degli ultimi 12 mesi. Il sistema di elaborazione deve prevedere apposite funzionalità per rendere disponibili le informazioni contenute nelle copie di backup all’Agenzia al fine di consentire attività di verifica e ispezione da parte del personale autorizzato dall’Agenzia.
- All’inizio di ogni giornata, e comunque prima dell’avvio della prima partita, il sistema di elaborazione deve registrare la corretta esecuzione di un ciclo di estrazione di tutte le 90 palline.
- Il Sistema di elaborazione è connesso ad una stampante per l’effettuazione delle stampe di tutti i dati relativi a ciascuna partita e all’apertura e chiusura della giornata ed è fornito di un software per la gestione ed il controllo della vendita delle cartelle da parte del personale di sala, per il calcolo automatico dell’ammontare dei premi e per la registrazione dei movimenti di cassa e delle vendite distinte per ciascun venditore.
- Le funzioni da rendere disponibili sul sistema di elaborazione del concessionario riguardano:
– interfaccia con le apparecchiature tecnologiche e, in particolare, controllo di quelle impiegate per l’estrazione delle palline e la visualizzazione dei numeri estratti;
– configurazione delle sessioni di gioco;
– gestione automatizzata del palinsesto, trasmesso in tempo reale al sistema di controllo di ADM;
– controllo del corretto inserimento delle palline ed acquisizione da parte del sistema di sala del codice identificativo del set di palline utilizzato. Tale codice identificativo, in formato alfanumerico, deve essere trasmesso al sistema di controllo dell’Agenzia secondo le modalità specificate nel protocollo di comunicazione;
– impostazione delle modalità estrattive, in particolare laddove siano previsti il cambio della velocità di mescolamento delle palline e del tempo di programmazione tra due estratti;
– gestione delle aperture necessarie per l’uscita delle palline estratte e il caricamento/scaricamento veloce di tutte le palline, ivi compresa la registrazione dell’apertura dei relativi coperchi;
– acquisizione dei dati di gioco (vendita delle cartelle), con il controllo formale (sequenzialità obbligatoria) e di congruità (verifica del taglio delle cartelle) rispetto al regolamento e alla normativa vigente;
– acquisizione automatizzata dei numeri estratti tramite la macchina estrattrice e loro visualizzazione sui monitor della sala;
– gestione automatizzata contabile (calcolo dei montepremi, convalida delle cartelle vincenti, pagamenti delle vincite, ecc…) del gioco;
– gestione automatizzata dell’annullamento e rimborso di una partita;
– chiusura della partita e trasmissione on line dei dati di gioco e contabili della partita al Sistema di controllo dell’Agenzia (il software di gioco dovrà consentire lo svolgimento di una partita solo se il controllo di congruenza sui dati della partita precedente, effettuato dal sistema di controllo, ha avuto esito positivo e quest’informazione è pervenuta al sistema di elaborazione);
– colloquio in tempo reale con il Sistema di controllo dell’Agenzia;
– memorizzazione e conservazione dei dati di gioco attraverso sistemi e procedure di backup;
– registrazione del numero di persone presenti nello spazio adibito allo svolgimento del gioco durante ogni singola partita;
– monitoraggio delle estrazioni ai fini delle attività di controllo e vigilanza dell’Agenzia; in particolare: o ogni estrazione deve essere identificata univocamente attraverso algoritmi di “hashing” che ne garantiscano l’integrità, memorizzata nel sistema di elaborazione e trasmessa al sistema di controllo dell’Agenzia
o ogni partita deve essere prima validata dal sistema di controllo di ADM per poter autorizzare l’avvio della partita successiva;
– procedure di verifica automatica, da eseguirsi con periodicità almeno quotidiana, dell’integrità del software installato su ciascun componente del sistema, compreso il software installato sulla macchina estrattrice;
– funzionalità di interrogazione che forniscano informazioni in tempo reale relativamente allo stato del collegamento di ogni componente del sistema stesso e la data di ultima verifica dell’integrità delle componenti del sistema stesso.
- Relativamente alle funzioni precedenti, i dati di gioco, contabili e anagrafici del concessionario e delle sale devono essere trasmessi in tempo reale al sistema di controllo dell’Agenzia secondo le modalità previste dal protocollo di comunicazione (PBDS).
10.Il sistema di elaborazione deve, inoltre, soddisfare i seguenti requisiti:
– correttezza: il sistema deve prevedere, in caso di errore, il ripristino tempestivo del servizio al verificarsi di eventi indesiderati;
– riservatezza, integrità e disponibilità dei dati gestiti:
– adozione di procedure, con periodicità almeno quotidiana, di verifica automatica dell’integrità del software applicativo di sala,
– costante monitoraggio del corretto funzionamento delle componenti del sistema di sala,
– esecuzione delle procedure di blocco a fronte di eventi che segnalano malfunzionamenti e/o tentate manomissioni per i componenti del sistema di sala,
– possibilità di interrogare in tempo reale le informazioni relative alla data di ultima verifica dell’integrità delle componenti del sistema di sala;
– affidabilità: devono essere previste misure idonee a garantire il ripristino in tempi rapidi del corretto funzionamento del sistema a seguito di eventi imprevisti che ne abbiano causato l’interruzione;
– sicurezza del sistema: protezione delle componenti del sistema di sala (in termini di controllo degli accessi, sorveglianza degli ambienti in cui è localizzato il sistema di sala, ivi comprese le misure antincendio).
Art. 8
Caratteristiche della certificazione del sistema di elaborazione e della macchina estrattrice
- Il sistema di elaborazione e la macchina estrattrice della sala devono essere forniti di certificazione resa da un ente di verifica accreditato (EVA) secondo le modalità stabilite dall’Agenzia. Tale certificazione deve riguardare la verifica di conformità al presente provvedimento e alla normativa vigente, i cui requisiti minimi sono riportati nelle linee guida di certificazione rese disponibili dall’Agenzia sul proprio sito, di cui nel seguito sono indicate le principali argomentazioni:
– requisiti che il Sistema di Elaborazione deve soddisfare ai fini della certificazione, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo:
– sicurezza, ovvero procedure di verifica automatica, da eseguirsi con periodicità almeno quotidiana, dell’integrità delle componenti di gioco e di qualsiasi software coinvolto nella gestione del gioco;
– verifica del gioco, ovvero l’esecuzione delle procedure di blocco del gioco a fronte di irregolarità grave segnalata in tempo reale dal sistema di controllo e, comunque, prima di iniziare una nuova partita;
– gestione dei malfunzionamenti che determinano l’annullamento della partita e dei pagamenti effettuati nonché il rimborso integrale delle cartelle vendute;
– correttezza del gioco (rispetto del regolamento di gioco);
– affidabilità del servizio, ovvero misure idonee a garantire in tempi rapidi il ripristino del corretto funzionamento del sistema;
– colloquio in tempo reale tra il sistema di elaborazione ed il sistema di controllo di ADM secondo il protocollo di comunicazione (PBDS) pubblicato da ADM;
– requisiti sulla sicurezza dei sistemi (Information Systems Security – ISS), ovvero sistemi elettronici che registrano, memorizzano, elaborano, condividono, trasmettono o recuperano informazioni riguardo ogni partita e che memorizzano i risultati e i pagamenti;
– requisiti applicativi del sistema di gioco quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: – la gestione delle cartelle, del palinsesto di gioco, delle palline, dell’assegnazione e pagamento dei premi, chiusura della partita, annullamento partita e rimborso;
– la gestione del colloquio con schermi, pannelli numerici ed informativi e con il sistema audiovisivo per la trasmissione dei dati di gioco;
– la gestione contabile con produzione di prospetti contabili;
– la gestione dell’estrazione e dell’invio dei numeri estratti dalla macchina estrattrice al sistema di elaborazione
– la protezione del sistema di elaborazione e della macchina estrattrice da tentativi di intrusioni illecite.
Art. 9
Caratteristiche del sistema di sala
- Tutti i pannelli numerici ed informativi, gli eventuali schermi e le apparecchiature informatiche per la gestione del gioco nella sala sono connesse direttamente ad un Sistema di elaborazione per la registrazione di tutti i dati di gioco e contabili per ogni singola partita e per la trasmissione dei dati in tempo reale al Sistema di controllo dell’Agenzia secondo quanto previsto nel protocollo di comunicazione (PBDS).
- Il sistema di sala garantisce la gestione di eventuali anomalie anche tramite la rettifica dei dati trasmessi segnalati dal sistema di controllo dell’Agenzia.
- La trasmissione delle informazioni destinate ai pannelli numerici ed informativi e agli eventuali schermi della sala può essere realizzata tramite connessione diretta o mediante un sistema wireless dotato di idonei meccanismi di sicurezza anti-intrusione, dedicata esclusivamente alla trasmissione e ricezione dei dati tra le componenti del sistema di elaborazione della sala.
Art. 10
Specifiche generali
- Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche installate nella sala devono soddisfare i requisiti UE applicabili in materia di compatibilità elettromagnetica e sicurezza elettrica e riportare il contrassegno CE se richiesto dalla legislazione UE applicabile.
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