AGENZIA DELLE DOGANE – Determinazione 15 novembre 2021, n. 426358/RU
Requisiti tecnico organizzativi minimi per lo svolgimento dell’attività di un deposito di carburanti
Articolo 1
Ambito di applicazione
1. La presente determinazione, in diretta esecuzione dell’articolo 25, comma 6-ter, del TUA, stabilisce al livello operativo le specifiche dei requisiti tecnico-organizzativi minimi per lo svolgimento dell’attività di deposito commerciale di prodotti energetici che movimenta benzina e gasolio usato come carburante, a fini di verifica della sussistenza dei medesimi in rapporto e nei limiti degli ambiti d’intervento fissati dal medesimo comma 6-ter.
2. Il rispetto dei requisiti tecnico-organizzativi previsti dagli articoli 5 e 6, che specificano i criteri generali richiamati nell’articolo 4, nonché dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 25, comma 6-bis, del TUA è presupposto per il rilascio della licenza di esercizio e per il mantenimento di efficacia della medesima perdurante l’attività del deposito di cui al comma 1.
Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini della presente determinazione si intende per:
a) deposito di carburanti: deposito commerciale di cui all’articolo 25, commi 1 e 6, del TUA che movimenta benzina e gasolio usato come carburante, vale a dire, benzina e gasolio assoggettati ad accisa con l’aliquota normale nonché denaturati per uso agricolo;
b) depositante: il soggetto per conto del quale l’esercente deposito procede all’estrazione del prodotto assoggettato ad accisa dal proprio impianto ai sensi dell’articolo 25, comma 6-ter, secondo periodo. In caso di estrazione da un deposito fiscale, coincide con il soggetto di cui all’articolo 1, comma 945, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
c) cessionario: operatore economico del settore petrolifero, diverso dall’esercente il deposito mittente oppure dal depositante, censito per i fini dell’imposta sul valore aggiunto, che interviene nella catena del valore del prodotto trasferito dal deposito mittente a quello del richiedente licenza;
d) fornitore: operatore economico del settore petrolifero dal quale il richiedente licenza si approvvigiona di carburanti. Può essere l’esercente il deposito mittente oppure un depositante che ivi opera ovvero un cessionario;
e) indice di rotazione mensile: rapporto, riferito ad un determinato carburante, tra la quantità estratta in un mese e la capacità complessiva dei serbatoi del deposito dedicati allo stoccaggio del medesimo carburante;
f) provvedimento autorizzativo: autorizzazione amministrativa all’installazione ed all’esercizio rilasciata per i depositi costieri di oli minerali o per i depositi di stoccaggio dei medesimi prodotti, rispettivamente ai sensi dell’articolo 57, comma 1, lettera b), del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e dell’articolo 1, comma 56, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 239;
g) comunicazione di inizio attività: comunicazione di cui all’articolo 1, comma 1077, della legge 30 dicembre 2020, n.178, che, in caso di variazione della titolarità o del trasferimento della gestione del deposito, il soggetto subentrante è tenuto a trasmettere alla competente autorità amministrativa e all’ADM ai fini del rilascio del nulla osta;
h) nulla osta: atto dell’ADM, di cui all’articolo 1, comma 1077, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, presupposto per l’avvio del procedimento di emissione della licenza di esercizio, rilasciato previa verifica, in capo al soggetto subentrante richiedente licenza, dell’affidabilità economica nonché dei previsti requisiti soggettivi;
i) requisiti soggettivi: requisiti dell’articolo 23, commi da 6 a 9, del TUA così come richiamati dall’articolo 25, comma 6-bis, del medesimo testo unico;
j) richiedente licenza: soggetto che intende esercire un deposito di carburanti, in possesso del relativo provvedimento autorizzativo ovvero che ha presentato comunicazione di inizio attività in quanto soggetto subentrante;
k) sbilancio di valuta: flusso di cassa negativo di un esercente deposito correlato alla commercializzazione di una partita di carburante, dovuto alla dilazione temporale tra la data dell’incasso dai clienti, all’atto della cessione, e quella di pagamento ai fornitori, all’atto dell’acquisto;
l) UD competente: Ufficio delle dogane territorialmente competente sul deposito di carburanti;
m) valore congruo: valore compreso nell’intervallo tra il valore medio di una popolazione statistica meno la deviazione standard della stessa ed il valore medio della medesima popolazione più la deviazione standard della stessa.
Articolo 3
Coordinamento con i procedimenti del regime amministrativo degli impianti
1. Qualora ricorra una nuova installazione o una riattivazione di un deposito di carburanti il richiedente licenza è tenuto ad acquisire il provvedimento autorizzativo preventivamente alla presentazione della denuncia di esercizio presso l’UD competente.
2. In caso di variazione della titolarità o del trasferimento della gestione di un deposito di carburanti, i criteri di cui all’articolo 4, comma 2, comma 3, lettere a) e c) e comma
4, lettere a) e b), costituiscono anche elementi di giudizio sull’affidabilità economica da valutare ai fini del rilascio del nulla osta.
3. Nella fattispecie di cui al comma 2 gli esiti delle verifiche svolte da ADM per la valutazione dei requisiti previsti per il rilascio del nulla osta sono utilizzati nel procedimento per il rilascio della licenza di esercizio.
Articolo 4
Criteri generali per il rilascio della licenza di esercizio
1. Ferma restando la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 25, comma 6-bis, del TUA, la licenza di esercizio per un deposito commerciale di carburanti è rilasciata sulla base della verifica da parte dell’UD competente del rispetto, da parte del richiedente licenza, dei criteri generali indicati nel presente articolo.
2. Il richiedente licenza assume la diretta gestione dell’impianto, in quanto soggetto responsabile dell’adempimento dei connessi oneri fiscali e tributari.
3. Ai fini della sussistenza della capacità di conduzione del deposito, il richiedente licenza comprova l’idoneità alla gestione mediante:
a) la composizione della compagine sociale e l’assetto organizzativo della struttura aziendale;
b) la disponibilità e la funzionalità del deposito, delle relative infrastrutture e del relativo sistema contabile anche per la gestione dei depositanti;
c) la capacità tecnico-professionale;
d) la disponibilità di struttura logistica idonea per la movimentazione dei carburanti.
4. Ai fini della sussistenza della capacità economico-finanziaria, il richiedente licenza comprova, altresì, l’idoneità alla gestione mediante:
a) la solida posizione economica, patrimoniale e finanziaria, desunta dai documenti contabili, in riferimento all’attività svolta o che si intende svolgere;
b) la sostenibilità del piano industriale connesso con la gestione del deposito;
c) l’affidabilità fiscale della propria catena di approvvigionamento.
5. I requisiti tecnico-organizzativi specifici che il richiedente licenza è tenuto a garantire relativamente ai criteri di cui ai commi 3 e 4 sono definiti negli articoli 5 e 6.
6. Il richiedente licenza è, altresì, tenuto all’osservanza di tutte le altre norme prescritte per l’esercizio del deposito di oli minerali ed all’acquisizione dei relativi atti, preliminari al rilascio della licenza.
Articolo 5
Requisiti tecnico-organizzativi rapportati ai servizi strumentali all’esercizio del deposito
1. Con riferimento al criterio generale di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a), si applicano i seguenti requisiti specifici:
a) l’impresa del richiedente licenza risulta iscritta alla Camera di Commercio ed ha per oggetto sociale il commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi per autotrazione;
b) la sede legale deve risultare regolarmente istituita, operante e presidiata;
c) il richiedente licenza descrive l’assetto organizzativo della Società e fornisce l’elenco dei soci e delle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione. Ove sussistenti, comunica eventuali rapporti di controllo con altre Società.
2. Con riferimento al criterio generale di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b), si applicano i seguenti requisiti specifici:
a) il richiedente licenza ha la disponibilità del deposito, per effetto di atto pubblico regolarmente registrato, per un periodo temporale congruente con la gestione economica dello stesso, in ogni caso non inferiore a 5 anni;
b) nei casi previsti, il deposito deve essere dotato di regolare certificato di collaudo ovvero di provvedimento che autorizza l’esercizio provvisorio;
c) presso il deposito devono essere regolarmente attivi i contratti di fornitura di energia elettrica e di acqua potabile intestati al richiedente licenza. Il deposito dispone altresì di connessione telematica con il sistema informativo di ADM.
d) Il richiedente licenza è, altresì, tenuto a:
I. predisporre presso il deposito un sistema elettronico per il dialogo con il sistema informativo dell’ADM e per la storicizzazione dei documenti fiscali relativi alla movimentazione ed alla commercializzazione dei carburanti;
II. ottenere l’autorizzazione all’impiego dell’e-DAS. Laddove decida di delegare un soggetto terzo all’emissione, fornisce all’UD competente l’originale della relativa procura notarile. Acquisisce altresì le informazioni per la compilazione degli e-DAS emessi per conto di ciascun depositante;
III. predisporre, presso il deposito, il registro di carico e scarico di cui all’articolo 25, comma 4, del TUA, con distinte sezioni per ogni carburante movimentato, secondo le prescrizioni dell’UD competente;
IV. predisporre l’elenco dei depositanti che operano presso il proprio deposito, a seguito di contratto regolarmente registrato, con indicazione della relativa quota di stoccaggio. La somma delle quote di stoccaggio di ciascun depositante non può eccedere la capacità dei serbatoi del deposito;
V. predisporre presso il deposito, per ciascun depositante di cui al punto IV, una contabilità dei quantitativi di carburanti caricati, scaricati e giacenti nonché dei relativi documenti di trasporto, secondo le prescrizioni dell’UD competente.
3. Con riferimento al criterio generale di cui all’articolo 4, comma 3, lettera c), si applicano i seguenti requisiti specifici:
a) il richiedente licenza è tenuto a:
I. predisporre l’elenco aggiornato del personale adibito alla gestione del deposito con indicazione della mansione, della tipologia di rapporto contrattuale e del costo annuo;
II. possedere comprovata esperienza di almeno tre anni nella gestione degli impianti petroliferi ovvero ha tra i suoi dipendenti, in via esclusiva, un capo deposito dotato di tale requisito professionale;
b) il personale operativo e quello amministrativo deve essere in numero sufficiente ad assicurare la gestione continuativa dell’impianto. Il numero minimo dei dipendenti, comunque non inferiore a tre, è congruo con quello medio delle altre Società del settore aventi tipologia di attività e ricavi comparabili.
4. Con riferimento al criterio generale di cui all’articolo 4, comma 3, lettera d), si applicano i seguenti requisiti specifici:
a) il richiedente licenza è tenuto a:
I. descrivere le modalità con cui intende gestire il trasporto dei carburanti movimentati. In caso di trasporto su strada, dispone di autobotti in numero e con capacità sufficienti in relazione ai quantitativi di carburanti che prevede di movimentare, anche avvalendosi di società di trasporto regolarmente autorizzate al servizio;
II. predisporre l’elenco delle autobotti ammesse alla caricazione presso il deposito, incluse quelle utilizzate da eventuali depositanti, con indicazione della relativa targa e della tara.
b) l’indice di rotazione mensile del deposito deve risultare, per ogni carburante movimentato, congruo con quello medio delle altre aziende del settore esercenti depositi di simile capacità di stoccaggio.
c) nel deposito sono installati e mantenuti in corrette condizioni di operatività gli strumenti di misura necessari per l’accertamento dei carburanti movimentati e in giacenza. Il deposito dispone di una pesa per le autobotti ammesse alla caricazione. Nei casi prescritti, il deposito è dotato del sistema INFOIL ai sensi della determinazione prot. n. 270116/RU del 27 luglio 2021.
5. Il richiedente licenza, altresì, è tenuto a:
a) assicurare il rispetto delle vigenti norme ambientali, sanitarie, antincendio nonché di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro presso il deposito di carburanti e dispone delle autorizzazioni previste in materia;
b) attuare le altre opere e le altre misure necessarie alla tutela degli interessi fiscali eventualmente prescritte dall’UD competente per l’esercizio del deposito.
Articolo 6
Requisiti tecnico – organizzativi rapportati al conto economico previsionale
1. Con riferimento al criterio generale di cui all’articolo 4, comma 4, lettera a), si applicano i seguenti requisiti specifici:
a) il richiedente licenza è tenuto a:
I. possedere solida posizione economica e patrimoniale sulla base dei tre ultimi bilanci approvati e regolarmente depositati;
II. disporre di liquidità sufficiente per garantire gli approvvigionamenti di carburante nonché per coprire lo sbilancio di valuta ad essi correlati, anche tramite fideiussioni bancarie regolarmente costituite;
b) il ritorno sulle vendite, il ritorno sugli investimenti, il patrimonio netto, l’utile ante interessi, imposte e ammortamenti sono congrui con quelli medi delle altre imprese del settore aventi tipologia di attività e ricavi comparabili.
2. Con riferimento al criterio generale di cui all’articolo 4, comma 4, lettera b), si applicano i seguenti requisiti specifici:
a) il richiedente licenza è tenuto a:
I. comprovare la redditività dell’attività che intende svolgere con un conto economico previsionale riferito ad almeno un intero esercizio:
II. fornire l’elenco aggiornato dei contratti e degli accordi commerciali a supporto delle previsioni di ricavo e di costo. Per ciascun contratto o accordo sono precisati, la qualità e la quantità del carburante, il relativo prezzo, i depositi di approvvigionamento e le clausole incoterms di consegna.
b) il conto economico previsionale:
I. consente di desumere il margine operativo lordo per ogni carburante movimentato nonché il rispetto dei requisiti di cui al comma 1, lettera b);
II. è corredato da un piano finanziario e dalla situazione patrimoniale di previsione nonché da una nota illustrativa che evidenzi eventuali poste di ricavo e di costo estranee alla gestione caratteristica.
c) Nella nota illustrativa del conto economico previsionale, il richiedente licenza, è tenuto a:
I. con riguardo al costo unitario di ogni carburante, evidenziare separatamente il prezzo medio di acquisto, le voci di prezzo che riversano gli oneri di adempimento degli obblighi di immissione in consumo di biocarburanti, di riduzione delle emissioni di gas serra e di detenzione di scorte, nonché i costi di trasporto;
II. indicare i quantitativi di carburante che intende movimentare nonché la stima dei ricavi previsti in funzione della capacità dei serbatoi del deposito e del suo probabile bacino di utenza;
III. calcolare l’indice di rotazione mensile per ciascun carburante che dovrà risultare in linea con la specifica dell’articolo 5, comma 4, lettera b);
IV. dimostrare la congruenza delle previsioni di ricavo e di costo con le corrispondenti voci iscritte nella situazione patrimoniale e con il piano finanziario, e in particolare con i quantitativi di cui al precedente punto II;
V. fornire giustificazione economica per l’approvvigionamento da depositi commerciali rispetto a quello ordinario da depositi fiscali limitrofi nonché, relativamente ai trasporti tramite autobotte, per il ricorso a depositi fiscali di approvvigionamento distanti più di 200 km dal deposito che intende esercire;
VI. illustrare le dilazioni applicate ai contratti attivi e passivi, gli eventuali investimenti previsti sul deposito nonché le modalità di finanziamento prescelte per coprire il fabbisogno di cassa.
3. Con riferimento al criterio generale di cui all’articolo 4, comma 4, lettera c), si applicano i seguenti requisiti specifici:
a) il richiedente licenza è tenuto a:
I. disporre di un sistema interno di selezione dei propri fornitori e degli eventuali cessionari intermedi, al fine di garantire il corretto assolvimento dell’imposta sul valore aggiunto;
II. comunicare l’elenco dei depositi da cui si approvvigiona di carburanti e dei relativi fornitori inclusi, ove presenti, i cessionari che intervengono nella relativa catena del valore. La partita IVA dei fornitori e di tali cessionari è comunicata all’esercente il deposito di approvvigionamento per la compilazione degli e-DAS a scorta dei carburanti ricevuti;
III. rendere disponibili all’UD competente gli accordi commerciali nonché, ove presenti, i contratti con i propri fornitori e con le società di trasporto di cui intende avvalersi.
b) i fornitori ed i cessionari di cui alla lettera a), punto I, sono regolarmente attivi e non devono aver compiuto violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni che disciplinano l’accisa, l’imposta sul valore aggiunto e i tributi doganali.
4. Per le imprese di nuova costituzione o non in precedenza attive nel commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi:
I. il richiedente licenza fornisce le motivazioni economiche alla base dell’iniziativa imprenditoriale che intende avviare o di eventuali precedenti modifiche dell’oggetto sociale della società;
II. non si applica il comma 1, lettera a), punto I;
III. la liquidità di cui al comma 1, lettera a), punto II, deve garantire il costo degli approvvigionamenti stimati nel conto economico previsionale per almeno tre mesi;
IV. il conto economico previsionale di cui al comma 2, lettera a), punto I è riferito ad almeno tre esercizi;
V. il richiedente licenza è tenuto a produrre il rendiconto finanziario comprovante la provenienza della liquidità e del patrimonio societario.
5. Il richiedente licenza presenta, altresì, regolare cauzione all’UD competente, nei casi prescritti.
Articolo 7
Valutazione dei requisiti tecnico-organizzativi rapportata alla capacità dei serbatoi
1. Il riscontro della congruità dei requisiti tecnico-organizzativi previsti dall’articolo 5 e dall’articolo 6 in possesso del richiedente licenza è compiuto, ove pertinente, anche in funzione della capacità dei serbatoi di cui è costituito il deposito.
2. Per la finalità di cui al comma 1, ADM individua il valore congruo dei requisiti a partire da una popolazione costituita da tutti i depositi nazionali attivi aventi capacità dei serbatoi comparabile a quella del deposito del richiedente licenza.
Articolo 8
Controlli procedimentali
1. L’ADM attua un coordinamento a livello centrale dell’attività di controllo sulla sussistenza dei criteri generali e dei requisiti tecnico-organizzativi specifici della presente determinazione per garantirne l’uniforme applicazione a livello nazionale e per assicurare supporto agli UD nei riscontri di maggiore complessità.
2. L’UD competente nell’esercizio dei poteri di controllo:
I. verifica la sussistenza dei criteri generali e dei requisiti tecnico-organizzativi specifici in capo al richiedente licenza anche tramite verifiche con accesso presso il deposito o la sede legale dell’impresa;
II. accerta che i fornitori del richiedente licenza siano effettivamente operativi e non siano incorsi in violazioni gravi e ripetute relativamente alle disposizioni che disciplinano l’accisa, l’imposta sul valore aggiunto e i tributi doganali. A tal fine, può disporre verifiche con accesso presso le sedi dei medesimi fornitori nonché segnalare all’Agenzia delle Entrate le anomalie riscontrate relativamente all’IVA;
III. riscontra presso gli esercenti deposito o i depositanti, anche se non ubicati nel proprio territorio di competenza, le informazioni rese dal richiedente licenza;
IV. monitora la regolarità delle cauzioni prestate dal richiedente licenza per l’esercizio del deposito coordinandosi, ove necessario, con l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni per la verifica della bontà delle fideiussioni prestate;
V. nei casi previsti, procede alla segnalazione di operazioni sospette all’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia.
3. In caso di riscontro di anomalie nella documentazione prodotta dal richiedente licenza ovvero della mancata rispondenza della stessa con lo stato dei fatti del deposito, l’UD competente richiede le dovute integrazioni documentali e prescrive, se del caso, le necessarie opere di adeguamento. L’istruttoria per il rilascio della licenza è sospesa sino alla risoluzione delle incongruenze riscontrate e all’adempimento delle prescrizioni.
4. Qualora le incongruenze riscontrate non siano sanabili, l’UD competente, previo preavviso ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, adotta motivato provvedimento di diniego al rilascio della licenza di esercizio.
5. L’ADM può disporre controlli per valutare, anche con prove teoriche e pratiche, la conoscenza e la perizia nella gestione degli impianti petroliferi da parte del richiedente licenza o del capo deposito.
6. In caso di variazione di titolarità o di trasferimento della gestione del deposito di carburanti, l’UD competente:
a) anticipa i controlli dei criteri generali e dei requisiti tecnico-organizzativi specifici nella fase istruttoria di valutazione dell’affidabilità economica ai fini del rilascio del nulla osta;
b) verifica l’assenza di pendenze tributarie in capo all’esercente uscente e revoca le eventuali autorizzazioni a depositario autorizzato o a destinatario registrato da quest’ultimo possedute.
7. ADM adotta forme semplificate di controllo per la denuncia di esercizio presentata dal richiedente licenza economicamente affidabile che esercisce da almeno cinque anni un deposito commerciale di carburanti senza aver commesso violazioni gravi e reiterate alla disciplina delle accise, dell’IVA e dei tributi doganali.
8. In caso di subentro nella titolarità o nella gestione di un deposito commerciale di carburanti in attività gestito in regime di deposito fiscale, i soggetti di cui al comma 7 possono richiedere la voltura dell’autorizzazione a depositario autorizzato rilasciate all’esercente uscente.
9. Nel caso del comma 8, il richiedente licenza descrive le modalità e i criteri di gestione che intende adottare per il rispetto dell’obbligo di immissione in consumo di biocarburanti, di riduzione delle emissioni di gas serra e di tenuta delle scorte d’obbligo, anche con riferimento ai propri depositanti.
10. Al momento del rilascio della licenza d’esercizio al soggetto subentrante, l’esercente uscente è tenuto a restituire all’UD competente la licenza al medesimo intestata.
Articolo 9
Disposizioni transitorie e finali
1. I requisiti tecnico-organizzativi specifici della presente determinazione trovano applicazione anche per i procedimenti non ancora definiti alla data della pubblicazione della stessa.
2. Ogni modifica dell’assetto del deposito di carburanti, oggetto di valutazione da parte dell’UD competente per il rilascio della licenza di esercizio, deve essere preventivamente denunciata dall’esercente durante l’operatività del deposito.
3. Il venir meno del provvedimento autorizzativo o la sopravvenuta carenza dei requisiti tecnico-organizzativi specifici ovvero dei requisiti soggettivi comporta la revoca della licenza di esercizio di deposito di carburanti ai sensi dell’art. 63, comma 1, del TUA.
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