AGENZIA DELLE DOGANE – Determinazione 17 dicembre 2021, n. 483026/RU

Esportazione dei vaccini contro i coronavirus legati alla SARS (specie SARS-CoV) e delle sostanze attive finalizzate alla loro fabbricazione

Articolo 1

Le disposizioni stabilite dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/1071 della Commissione del 29 giugno 2021, prorogate fino al 31 dicembre 2021 ai sensi del Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/1728 della Commissione del 29 settembre 2021, cessano di applicarsi a far data dal 1° gennaio 2022.

Tuttavia, a decorrere da tale data e per un ulteriore periodo di 24 mesi, continua ad applicarsi una sorveglianza all’esportazione delle merci in questione, per la quale è richiesta, a norma dell’art. 2 del Regolamento (UE) 2021/2071, l’indicazione nella dichiarazione doganale del codice addizionale Taric, previsto per le ditte produttrici nell’allegato del predetto regolamento, unitamente all’indicazione dell’unità supplementare espressa in dosi.