AGENZIA DELLE DOGANE – Determinazione 18 giugno 2021, n. 202841/RU
Formalità doganali – Esposizione delle voci di costo da parte degli operatori economici
Articolo 1
Gli operatori economici che svolgono operazioni doganali per conto di privati sono tenuti, nell’ambito delle operazioni per le quali sorge o potrebbe sorgere una obbligazione doganale, ad esplicitare in modo chiaro ed inequivocabile le singole voci di spesa addebitate al destinatario finale relative all’espletamento dei loro servizi.
Articolo 2
L’esposizione degli importi, singolarmente calcolati, relativi al dazio, all’IVA e ad eventuali altri tributi oggetto di riscossione da parte dell’Autorità doganale nonché le spese relative ai servizi prestati dai citati intermediari, deve essere rappresentata con la massima chiarezza e trasparenza, onde evitare di ingenerare confusione nei consumatori circa gli oneri e le spese sostenute al momento dello sdoganamento.
A tal fine, i suddetti operatori sono tenuti a non identificare, nei documenti commerciali, le spese relative ai loro servizi con diciture quali “oneri doganali” ovvero “costi di sdoganamento” o altre definizioni che richiamano l’attività di liquidazione degli oneri connessi all’obbligazione doganale ed alla successiva riscossione da parte dell’Autorità doganale.
Articolo 3
Il suddetto comportamento costituisce parametro di valutazione del livello di compliance degli operatori economici, di cui all’art. 39 del CDU, ai fini del rilascio, mantenimento e revoca dell’autorizzazione AEO.