AGENZIA DELLE DOGANE – Determinazione 18 maggio 2021, n. 151294/RU

Regole tecniche per la produzione, l’importazione e la verifica degli apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110, comma 7 del T.U.L.P.S.

CAPO 1

(DISPOSIZIONI GENERALI)

Articolo 1

(Finalità)

1. Le disposizioni del presente provvedimento costituiscono regole tecniche per la produzione, l’importazione e la verifica degli apparecchi, ivi inclusi gli apparecchi multipostazione, da intrattenimento di cui all’art. 110, comma 7 del T.U.L.P.S..

Articolo 2

(Nomenclatore)

1. Ai soli fini del presente provvedimento, si intende per:

a) abilità: le capacità fisiche, mentali, strategiche con cui il giocatore adegua la propria azione agli eventi di gioco di volta in volta proposti dall’apparecchio, al fine di conseguire il risultato più favorevole della partita;

b) ADM: l’Agenzia delle dogane e dei monopoli;

c) apparecchio: un apparecchio o congegno da intrattenimento di cui all’art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S., completo esclusivamente delle componenti necessarie al suo corretto funzionamento, ivi incluse le componenti sensibili;

d) apparecchio comma 7a): l’apparecchio, appartenente alla categoria di cui all’articolo 110, comma 7, lettera a), del T.U.L.P.S., di tipo elettromeccanico, privo di monitor, attraverso il quale il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabile unicamente con l’introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuisce, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, il premio, consistente in prodotti di piccola oggettistica, non controvertibile in denaro o scambiabile con premi di diversa specie, il cui valore non è superiore a venti volte il costo della partita;

e) apparecchio comma 7c): l’apparecchio, appartenente alla categoria di cui all’articolo 110, comma 7, lettera c), del T.U.L.P.S., basato sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuisce premio, per il quale la durata della partita può variare in relazione all’abilità del giocatore, e il costo della singola partita può essere compreso fra euro 0,50 e 5,00;

f) apparecchio comma 7c-bis): l’apparecchio, appartenente alla categoria di cui all’articolo 110, comma 7, lettera c-bis) del T.U.L.P.S., meccanico o elettromeccanico differente dagli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7, lettere a) e c) del T.U.L.P.S., attivabile con moneta, gettone o con altri strumenti elettronici di pagamento e che può distribuire tagliandi direttamente, durante o immediatamente dopo la conclusione della partita;

g) apparecchio comma 7c-ter): l’apparecchio, appartenente alla categoria di cui all’articolo 110, comma 7, lettera c-ter) del T.U.L.P.S., meccanico o elettromeccanico, per il quale l’accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo;

h) apparecchio ibrido:

1. apparecchio elettromeccanico: l’apparecchio comma 7c-bis) o apparecchio comma 7c-ter), dotato di componenti elettroniche unitamente a quelle meccaniche, la cui azione, nel corso dei giochi, può influire sulla partita senza, tuttavia, influenzarne in misura preponderante l’esito garantendo comunque che lo stesso non risulti meramente aleatorio e che l’abilità del giocatore resti prevalente;

2. apparecchio meccanico: l’apparecchio comma 7c-bis) o apparecchio comma 7c-ter), che, pur in presenza di componenti elettriche, non presenta alcun tipo di componente elettronica e che consente giochi basati esclusivamente sull’abilità del giocatore;

3. apparecchio mobile: l’apparecchio comma 7c-bis), anche dotato di componenti elettroniche, che produce movimenti dell’apparecchio stesso ed il cui utilizzo può essere destinato anche solo a persone minori di età e di peso corporeo non superiore a limiti prestabiliti dal produttore;

4. biliardo: l’apparecchio comma 7c-bis) o apparecchio comma 7c-ter), composto da un tavolo rettangolare, montato su gambe ovvero su analoghi supporti, circondato da sponde, con o senza buche, che consente giochi, basati esclusivamente sull’abilità del giocatore, tramite il movimento di sfere impresso attraverso l’utilizzo di apposite stecche ovvero della mano;

5. grande simulatore: l’apparecchio comma 7c) o apparecchio comma 7c-ter), con ambienti fisici di gioco e attrezzature che risultano, sulla base di apposita attestazione rilasciata dall’organismo di certificazione, destinati alternativamente a:

i. simulare plurime, oltre audio e video, manifestazioni sensoriali di un’esperienza reale, quali sarebbero percepite dal giocatore ove lo stesso fosse fisicamente presente nella esperienza reale che viene simulata;

ii. compiere attività fisiche tramite i dispositivi necessari per consentire al giocatore di azionare, pilotare e/o interagire con l’apparecchio o il gioco;

6. riproduttore audio e/o video: l’apparecchio comma 7c-bis) o apparecchio comma 7c-ter), idoneo, ovvero dedicato esclusivamente alla riproduzione di una qualsiasi traccia audio e/o video a scopo di intrattenimento;

7. ruspa: l’apparecchio comma 7c-bis), dotato di elementi meccanici in movimento che si attivano automaticamente, finalizzati, quale obiettivo del gioco, a consentire la caduta in appositi raccoglitori di oggetti diversi dal denaro;

i) apparecchio multipostazione: un qualunque apparecchio che consente il gioco contemporaneamente a più giocatori, anche in interazione fra loro, costituito da un insieme di apparecchi, ciascuno dei quali dotato dei requisiti previsti dalle regole tecniche di cui al presente provvedimento, fisicamente e strettamente interconnessi fra loro;

j) codice identificativo: il codice alfanumerico assegnato a ciascun apparecchio, prodotto successivamente all’entrata in vigore del presente provvedimento, per consentirne l’identificazione univoca;

k) codice eseguibile del programma di gioco: la traduzione del codice sorgente del programma di gioco, in linguaggio macchina (binario) e nel formato idoneo perché lo stesso possa essere eseguito;

l) codice sorgente del programma di gioco: l’insieme delle istruzioni, espresse in linguaggio di programmazione, contenute nell’algoritmo che realizza il programma di gioco;

m) componenti sensibili: le componenti dell’apparecchio che determinano le sue caratteristiche specifiche, anche di funzionamento;

n) componenti non sensibili: le componenti dell’apparecchio diverse da quelle sensibili;

o) dispositivo a rulli: l’insieme, contenuto nell’apparecchio e visibile dall’esterno dello stesso, dei rulli fisici che raffigurano simboli diversi in sequenza preordinata, comandati da motori passo-passo ovvero da motori in grado di suddividerne la rotazione in più passi, nonché delle foto-ottiche in grado di rilevarne la posizione di arresto;

p) immodificabilità: la non modificabilità o alterabilità delle caratteristiche tecniche, delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi dell’apparecchio;

q) importatore: il soggetto che, iscritto al Registro Unico degli Operatori del Gioco pubblico di cui all’art. 27 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla Legge 16 dicembre 2019, n. 157, una volta entrato in vigore, immette in libera pratica nel territorio italiano, per essere ivi tecnicamente verificati od installati, apparecchi finiti in ogni loro parte e prodotti fuori dal territorio comunitario;

r) manomissione: qualsiasi modificazione o alterazione delle caratteristiche tecniche, delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi dell’apparecchio ovvero del meccanismo di distribuzione di tagliandi eventualmente presente nell’apparecchio;

s) manutenzione straordinaria: gli interventi diversi dalla normale riparazione e manutenzione, e che si rendono necessari per ripristinare le caratteristiche tecniche, le modalità di funzionamento o quelle di distribuzione dei premi dell’apparecchio, compresi eventuali aggiornamenti delle memorie elettroniche;

t) modico valore: salvo quanto previsto per gli apparecchi comma 7a), il valore, non superiore a 20 euro, del prodotto di piccola oggettistica;

u) OdV: organismo di certificazione convenzionato con ADM, il cui elenco è reso pubblico sul sito di ADM all’indirizzo www.adm.gov.it;

v) oggetto di modico valore: il prodotto di piccola oggettistica, diverso dal denaro, non convertibile in alcun modo in denaro ovvero in titoli o strumenti che legittimano a nuove partite, né scambiabile con oggetti di diversa specie;

w) partita: l’insieme delle fasi di gioco, proposte dall’apparecchio, che intercorrono fra il momento nel quale il giocatore, con la sua azione, avvia il gioco ed il momento nel quale il gioco termina, anche con il conseguimento di un risultato;

x) premio: oggetti di modico valore ovvero tagliandi utilizzabili esclusivamente, anche in forma cumulata, per l’acquisizione di oggetti di modico valore non convertibili in alcun modo in denaro o per nuove partecipazioni al gioco all’interno del medesimo punto di vendita;

y) produttore: il soggetto che, iscritto al Registro Unico degli Operatori del Gioco pubblico di cui all’art. 27 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla Legge 16 dicembre 2019, n. 157, una volta entrato in vigore, costruisce un apparecchio nel territorio comunitario e intende commercializzarlo nel territorio italiano;

z) rulli virtuali: la rappresentazione simulativa del dispositivo a rulli e del suo funzionamento, mediante video ovvero dispositivi a led od ottici;

aa) scheda di gioco: l’insieme delle componenti hardware e software, comprese le memorie e le interfacce di comunicazione, necessarie al funzionamento del programma di gioco;

bb) tagliando: il supporto, anche cartaceo, emesso direttamente dall’apparecchio, che riporta un punteggio unitario, valido esclusivamente all’interno del locale ovvero dell’esercizio nel quale l’apparecchio è installato, idoneo, anche attraverso accumulo di una pluralità di identici supporti, al ritiro di oggetti di modico valore;

cc) T.U.L.P.S.: il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, recante l’approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

CAPO 2

(REGOLE TECNICHE DI PRODUZIONE)

Articolo 3

(Requisiti minimi degli apparecchi comma 7)

1. Gli apparecchi di cui al presente provvedimento, prodotti successivamente alla sua entrata in vigore:

a) sono distinti da un codice identificativo;

b) sono accompagnati dalla scheda esplicativa di cui all’art. 8;

c) non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali nonché tutti i giochi che, per modalità similari con quelle consentite dagli apparecchi con vincita in denaro disciplinati dall’art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S., possano indurre una medesima aspettativa di vincita;

d) non possono riprodurre giochi quali roulette, ventuno, sette e mezzo, dadi in tutte le forme, black jack, chemin de fer, baccarat e altri giochi d’azzardo di cui all’art. 110, comma 5 del T.U.L.P.S. o che, comunque, riproducano, anche in parte, le loro regole fondamentali;

e) ove possibile, sono classificati rispetto al sistema di classificazione Pan European Game Information (PEGI) o sistema equivalente per i paesi che adottano un metodo di classificazione diverso;

f) non consentono, salvo quanto previsto dal presente provvedimento, il collegamento a reti di telecomunicazioni, ivi inclusa la rete internet, tramite qualsiasi tipo di connessione;

g) sono in ogni caso privi di dispositivo a rulli o di rulli virtuali;

h) non consentono di convertire in denaro l’eventuale punteggio raggiunto, né utilizzarlo per nuove partecipazioni al gioco o tramutarlo in altre utilità a favore del giocatore;

i) non consentono di utilizzare l’importo necessario per l’attivazione dell’apparecchio in frazioni di valore diverso per l’avvio di fasi di gioco intermedie;

j) non consentono, salvo i casi previsti all’art. 5, comma 2, lettera d), l’azzeramento delle classifiche e/o dei record conseguiti;

k) non consentono la visualizzazione in ordine cronologico dei punteggi realizzati;

l) non consentono, salvo i casi necessari per l’attivazione, l’utilizzo di monete in valuta corrente, gettoni o altri strumenti elettronici di pagamento durante le diverse fasi di gioco o comunque nel corso della partita;

m) non consentono la visibilità di monete o altri oggetti che inducano un’aspettativa di vincita al giocatore;

n) prevedono dispositivi e/o meccanismi che rendono impossibile la modifica, eseguita in modo non conforme o comunque in modo diverso da quanto previsto nella scheda esplicativa di cui all’art. 8, delle componenti che determinano il funzionamento, le modalità di gioco o il suo risultato; tali congegni devono prevedere il blocco del funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, l’impiego di dispositivi e/o meccanismi che impediscano l’accesso alle componenti e ne segnalino le manomissioni, anche solo tentate;

o) non riportano immagini o contenuti contrari all’ordine pubblico;

p) non violano quanto disposto dalla vigente normativa in materia di diritti d’autore, marchi e brevetti;

q) non riproducono grafiche e modalità tipiche dei regolamenti dei giochi affidati con concessioni dell’ADM;

r) non sono utilizzabili per manifestazioni a premio disciplinate dal regolamento di cui al D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430.

Articolo 4

(Requisiti ulteriori per gli apparecchi comma 7a)

1. Gli apparecchi comma 7a), in aggiunta rispetto a quanto previsto all’art. 3, hanno obbligatoriamente anche i seguenti requisiti:

a) il costo della singola partita non può essere superiore a 1,00 euro;

b) dispongono di una periferica destinata esclusivamente al pagamento della partita;

c) si attivano esclusivamente con l’introduzione di monete metalliche in valuta corrente;

d) contengono dispositivi meccanici e/o componenti elettroniche indispensabili per l’attivazione ed esecuzione del gioco;

e) offrono giochi nei quali o con i quali il giocatore esprime la sua abilità e non consentono vincite puramente aleatorie;

f) dispongono di dispositivi necessari per consentire al giocatore di azionare, pilotare e/o interagire con l’apparecchio o il gioco;

g) dispongono di comandi o meccanismi messi a disposizione del giocatore per influire, mediante prove di abilità, sull’andamento del gioco, sul relativo punteggio e sull’erogazione degli oggetti di modico valore contenuti al proprio interno;

h) sono privi di monitor ma possono essere dotati di dispositivi di visualizzazione non interattivi utilizzabili per facilitare il gioco o mostrarne le regole;

i) non consentono l’erogazione di premi diversi dagli oggetti di modico valore né vincite di altra natura;

j) non sono dotati di alcun meccanismo per la distribuzione di tagliandi;

k) contengono al proprio interno gli oggetti di modico valore, disposti in modo da risultare visibili al giocatore, che sono erogati direttamente dall’apparecchio subito dopo la conclusione positiva della partita.

Articolo 5

(Requisiti ulteriori per gli apparecchi comma 7c)

1. Gli apparecchi comma 7c), in aggiunta rispetto a quanto previsto all’art. 3, hanno obbligatoriamente anche i seguenti requisiti:

a) il costo della singola partita può essere compreso fra euro 0,50 e 5,00;

b) dispongono di almeno una periferica destinata esclusivamente al pagamento della partita tramite uno degli strumenti consentiti di cui alla lettera successiva;

c) si attivano esclusivamente con l’introduzione di monete metalliche in valuta corrente, con l’introduzione di gettoni o con l’utilizzo di strumenti elettronici di pagamento quali carte prepagate, non bancarie e non riconducibili ad alcun circuito di pagamento, ma esclusivamente finalizzate al gioco;

d) dispongono di una scheda di gioco;

e) dispongono di display o monitor;

f) non sono dotati di alcun meccanismo per la distribuzione di tagliandi;

g) non consentono l’erogazione di premi né vincite di altra natura;

h) consentono esclusivamente giochi basati sulla sola abilità del giocatore;

i) dispongono di dispositivi necessari per consentire al giocatore di azionare, pilotare e/o interagire con l’apparecchio o il gioco;

j) salvo i comandi a disposizione del giocatore, non dispongono di meccanismi, di qualsiasi natura, in grado di influire in qualunque modo, anche indiretto, sull’andamento del gioco e sul relativo punteggio.

2. Gli apparecchi comma 7c), in aggiunta rispetto a quanto previsto all’art. 3, possono avere anche le seguenti caratteristiche:

a) essere costituiti da apparecchi multipostazione;

b) consentono una durata diversa della partita in funzione della sola abilità del giocatore;

c) consentono l’aggiornamento, anche a distanza, delle memorie elettroniche attraverso meccanismi predefiniti dal produttore, descritti dettagliatamente nella documentazione tecnica di cui all’art. 8 e verificati dall’organismo di certificazione;

d) consentono il collegamento in rete per operazioni di monitoraggio e controllo nonché, nell’ambito dello svolgimento delle operazioni di gioco, per la formazione di classifiche e per la realizzazione di gioco simultaneo a distanza, ivi incluse le operazioni ad esse connesse; gli eventuali collegamenti di rete devono garantire l’identificazione univoca dei singoli apparecchi e devono consentire di effettuare mutua autenticazione e cifratura tra gli apparecchi ed il server centrale, garantendo integrità e riservatezza dei dati trasmessi; il server centrale deve essere ubicato in uno dei paesi dell’Unione Europea e deve esserne consentito l’accesso ai fini di controllo.

Articolo 6

(Requisiti ulteriori per gli apparecchi comma 7c-bis)

1. Gli apparecchi comma 7c-bis), in aggiunta rispetto a quanto previsto all’art. 3, hanno obbligatoriamente anche i seguenti requisiti:

a) il costo della singola partita può essere compreso fra euro 0,50 e 5,00;

b) dispongono di almeno una periferica destinata esclusivamente al pagamento della partita tramite uno degli strumenti consentiti di cui alla lettera successiva;

c) si attivano esclusivamente con l’introduzione di monete metalliche in valuta corrente, con l’introduzione di gettoni o con l’utilizzo di strumenti elettronici di pagamento quali carte prepagate, non bancarie e non riconducibili ad alcun circuito di pagamento, ma esclusivamente finalizzate al gioco;

d) non consentono l’erogazione di premi diversi dai tagliandi né vincite di altra natura;

e) non consentono in alcun modo l’attivazione o l’avvio del gioco mediante l’utilizzo di tagliandi precedentemente emessi.

2. Gli apparecchi comma 7c-bis), in aggiunta rispetto a quanto previsto all’art. 3, possono avere anche le seguenti caratteristiche:

a) essere dotati di un meccanismo per la distribuzione di tagliandi;

b) essere dotati di una scheda di gioco;

c) essere dotati di display o monitor;

d) essere costituiti da apparecchi multipostazione;

e) essere dotati di dispositivi periferici occorrenti solo per consentire al giocatore di azionare, pilotare e/o interagire con l’apparecchio o il gioco;

f) essere dotati di componenti elettroniche oltre a dispositivi meccanici, per l’esecuzione del gioco;

g) essere dotati di un meccanismo in grado di riprodurre tracce audio e/o video;

h) consentono l’aggiornamento, anche a distanza, delle memorie elettroniche attraverso meccanismi predefiniti dal produttore, descritti dettagliatamente nella documentazione tecnica di cui all’art. 8 e verificati dall’organismo di certificazione.

Articolo 7

(Requisiti ulteriori per gli apparecchi comma 7c-ter)

1. Gli apparecchi comma 7c-ter), in aggiunta rispetto a quanto previsto all’art. 3, hanno obbligatoriamente anche i seguenti requisiti:

a) non dispongono di alcuna periferica destinata al pagamento delle partite e non consentono l’introduzione di denaro o gettoni né l’utilizzo di altri strumenti di pagamento;

b) non sono dotati di alcun meccanismo per la distribuzione di tagliandi;

c) non consentono l’erogazione di premi né vincite di altra natura.

2. Gli apparecchi comma 7c-ter), in aggiunta rispetto a quanto previsto all’art. 3, possono avere anche le seguenti caratteristiche:

a) essere dotati di una scheda di gioco;

b) essere dotati di display o monitor;

c) essere costituiti da apparecchi multipostazione;

d) essere dotati di dispositivi periferici occorrenti solo per consentire al giocatore di azionare, pilotare e/o interagire con l’apparecchio o il gioco;

e) essere dotati di componenti elettroniche oltre a dispositivi meccanici, per l’esecuzione del gioco;

f) essere dotati di un meccanismo in grado di riprodurre tracce audio e/o video;

g) consentono l’aggiornamento, anche a distanza, delle memorie elettroniche attraverso meccanismi predefiniti dal produttore, descritti dettagliatamente nella documentazione tecnica di cui all’art. 8 e verificati dall’organismo di certificazione.

Articolo 8

(Scheda esplicativa e documentazione tecnica)

1. Per ogni modello di apparecchio, i produttori od importatori predispongono la scheda esplicativa, redatta in lingua italiana, sia in formato cartaceo che digitale non riscrivibile, i cui contenuti minimi sono indicati di seguito:

a) il nome commerciale del modello di apparecchio e quello del gioco o dei giochi che l’apparecchio consente di riprodurre;

b) i dati identificativi del produttore o dell’importatore dell’apparecchio con le informazioni assegnate da ADM, in occasione dell’iscrizione al Registro Unico degli Operatori del Gioco pubblico di cui all’art. 27 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla Legge 16 dicembre 2019, n. 157, una volta entrato in vigore;

c) i dati identificativi del produttore o dell’importatore della scheda di gioco, ove presente, con le informazioni assegnate da ADM, in occasione dell’iscrizione al Registro Unico degli Operatori del Gioco pubblico di cui all’art. 27 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla Legge 16 dicembre 2019, n. 157, una volta entrato in vigore;

d) gli estremi della certificazione di conformità alle prescrizioni di idoneità al gioco lecito del modello di apparecchio sottoposto a verifica tecnica;

e) la descrizione, corredata da immagini a colori, delle caratteristiche esterne dell’apparecchio;

f) la descrizione, corredata da immagini a colori, di tutte le caratteristiche tecniche dell’apparecchio, delle relative modalità di funzionamento, delle regole dei giochi e delle loro singole fasi, compreso il costo della partita, nonché delle modalità di eventuale distribuzione di premi; relativamente agli apparecchi multipostazione devono essere indicate anche le modalità di interazione tra i giocatori, compresi gli eventuali collegamenti che fossero necessari per la finalità del gioco;

g) la descrizione di tutti i parametri configurabili a livello hardware o software, ove esistenti;

h) la descrizione tecnica dei dispositivi e dei meccanismi di cui all’art. 3, comma 1, lettera n);

i) lo schema elettrico dell’apparecchio e delle sue periferiche di gioco, ove presenti, comprensivo dei dispositivi e meccanismi di cui all’art. 3, comma 1, lettera n);

j) copia dei certificati di sicurezza previsti ai sensi della normativa comunitaria e internazionale;

k) la classificazione Pan European Game Information (PEGI) o sistema equivalente per i paesi che adottano un metodo di classificazione diverso, relativa all’età minima del giocatore e ai descrittori di contenuto, ove adottata; in mancanza di tale classificazione, l’età minima del giocatore consigliata dal produttore per l’utilizzo dell’apparecchio.

2. Per ogni modello di apparecchio, i produttori od importatori predispongono, altresì, un estratto della scheda esplicativa, redatto in lingua italiana, sia in formato cartaceo che digitale non riscrivibile, da rendere pubblicamente disponibile, i cui contenuti minimi sono quelli di cui al comma precedente ad eccezione delle lettere g), h) ed i).

3. Ogni apparecchio deve essere munito della scheda esplicativa di cui al precedente comma 1, da conservarsi, ove possibile, al suo interno.

4. Per ogni modello di apparecchio, i produttori od importatori predispongono, inoltre, la documentazione tecnica, redatta in lingua italiana, sia in formato cartaceo che digitale non riscrivibile, i cui contenuti minimi sono:

a) la descrizione, corredata da immagini a colori, della scheda di gioco, ove presente;

b) la descrizione tecnica dei meccanismi adottati dal produttore della scheda di gioco, ove presente, per controllare l’accesso alla scheda stessa;

c) la descrizione delle procedure adottate dal produttore della scheda di gioco, ove presente, per il caricamento del codice eseguibile del software di gioco all’interno della scheda stessa;

d) la descrizione tecnica delle eventuali soluzioni adottate dal produttore della scheda di gioco, ove presente, per accedere alla scheda stessa attraverso le interfacce di comunicazione disponibili, indicando il dettaglio dei comandi, le relative funzioni ed il tipo di operazioni previste;

e) la descrizione delle caratteristiche tecniche, hardware e software, di ciascun componente dell’apparecchio e delle relative modalità di funzionamento;

f) la descrizione tecnica dei meccanismi adottati per controllare l’accesso ai vari componenti hardware e software dell’apparecchio, delle eventuali politiche di gestione delle password;

g) la descrizione dei meccanismi predefiniti dal produttore dell’apparecchio per l’aggiornamento delle memorie elettroniche, ove previsti;

h) la descrizione dei collegamenti di rete necessari per l’interazione tra i giocatori e le finalità di gioco, ove previsti, ivi inclusa la descrizione delle caratteristiche di sicurezza dei collegamenti stessi e l’indicazione dell’ubicazione delle componenti che realizzano l’infrastruttura di rete.

Articolo 9

(Registro delle manutenzioni)

1. Per ciascun apparecchio deve essere predisposto dal produttore o importatore dell’apparecchio il registro delle manutenzioni; tale registro deve essere conservato fisicamente dal detentore dell’apparecchio o memorizzato in modalità informatizzata dal software presente sull’apparecchio.

2. Il registro delle manutenzioni riporta l’elenco delle manutenzioni straordinarie di ogni apparecchio, evidenziando per ciascun intervento:

a) la descrizione della manutenzione straordinaria e le componenti dell’apparecchio interessate;

b) la data di effettuazione della manutenzione straordinaria;

c) i dati identificativi del soggetto che effettua la manutenzione straordinaria.

Articolo 10

(Obbligo di informazione)

1. Il produttore o l’importatore applica all’apparecchio, in modo tale da impedirne l’alterabilità e renderle ben visibili dall’esterno, una o più targhe sulle quali sono riportati:

a) il codice identificativo dell’apparecchio;

b) il costo della partita;

c) le regole del gioco, quantomeno in lingua italiana, anche in forma sintetica;

d) l’età minima del giocatore consigliata dal produttore per l’utilizzo dell’apparecchio, in mancanza di quanto previsto alla successiva lettera e);

e) la classificazione Pan European Game Information (PEGI) o sistema equivalente per i paesi che adottano un metodo di classificazione diverso, relativa all’età minima del giocatore, ove adottata;

f) la classificazione Pan European Game Information (PEGI) o sistema equivalente per i paesi che adottano un metodo di classificazione diverso, relativa ai descrittori di contenuto, ove adottata.

CAPO 3

(VERIFICA TECNICA)

Articolo 11

(Contenuto e finalità della verifica tecnica)

1. Il produttore o l’importatore di apparecchi, per effettuare la verifica tecnica prevista dall’articolo 38, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, presenta, secondo le modalità stabilite da successivi provvedimenti di ADM, ad uno degli OdV, dandone contestualmente notizia ad ADM, un esemplare di ogni modello di apparecchio ovvero di apparecchio multipostazione che intende produrre o importare.

2. L’OdV avvia la verifica tecnica, su tutti gli esemplari di modello di apparecchio ovvero di apparecchio multipostazione, mediante l’analisi della scheda esplicativa, della documentazione tecnica e di tutta la documentazione inerente alle modalità di funzionamento e alle caratteristiche tecniche dell’apparecchio fornita dal produttore o importatore dell’apparecchio stesso.

3. L’OdV, fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, valuta, sotto la propria responsabilità, se procedere con l’esecuzione delle ulteriori attività di seguito indicate:

a) esame visivo esterno ed interno dell’apparecchio anche nei casi di apparecchi multipostazione;

b) esame del codice sorgente del programma di gioco;

c) esame delle interazioni del programma di gioco con eventuali altri software presenti nell’apparecchio anche nei casi di apparecchi multipostazione;

d) esame delle modalità di aggiornamento delle memorie elettroniche;

e) esame delle funzionalità che consentono il collegamento in rete dell’apparecchio anche nei casi di apparecchi multipostazione;

f) prove di funzionamento, anche mediante strumenti e procedure di simulazione.

4. Le attività previste al comma precedente devono sempre essere effettuate in tutti i casi in cui l’apparecchio presenti, almeno una delle seguenti funzionalità e/o caratteristiche:

a) funzionalità assimilabili, anche indirettamente, a quelle presenti in tipologie di apparecchi diversi da quelli disciplinati dal presente provvedimento;

b) funzionalità che potrebbero influire sull’esito della partita condizionandone il risultato;

c) caratteristiche che non consentono di stabilire con certezza il rispetto dei requisiti previsti dal presente provvedimento.

Eventuali ulteriori funzionalità specifiche potranno essere individuate con successivo provvedimento di ADM.

5. Nel caso in cui si intendano apportare modifiche ad un modello di apparecchio, già certificato con esito positivo, il produttore od importatore è tenuto a presentare ad uno degli OdV le modifiche che intende apportare. L’OdV valuta, sotto la propria responsabilità, le modifiche da apportare al modello di apparecchio, determinando una delle seguenti casistiche:

a) qualora le modifiche proposte riguardino componenti non sensibili, l’OdV ne dà comunicazione ad ADM, indicando in una apposita relazione le modifiche riscontrate;

b) qualora le modifiche proposte riguardino componenti sensibili che consentano di mantenere sostanzialmente inalterate le caratteristiche e il funzionamento dell’apparecchio, l’OdV procede con la verifica tecnica delle modifiche proposte generando, in caso di esito positivo, una versione aggiornata dello stesso modello di apparecchio già certificato;

c) qualora le modifiche proposte riguardino componenti sensibili che non consentano di mantenere sostanzialmente inalterate le caratteristiche e il funzionamento dell’apparecchio, l’OdV procede con la verifica tecnica configurando, eventualmente, l’apparecchio come un nuovo modello.

Articolo 12

(Oneri degli organismi di certificazione)

1. Le convenzioni stipulate da ADM con gli OdV prevedono, quantomeno, che:

a) gli oneri della verifica tecnica sono in ogni caso a carico dei produttori o degli importatori che la richiedono;

b) nessuna responsabilità può, in alcun caso, derivare ad ADM per effetto degli esiti di tale verifica;

c) le attività inerenti ciascuna verifica tecnica devono concludersi entro un obbligatorio termine massimo di 30 giorni dalla data di presentazione dell’esemplare di ogni modello di apparecchio ovvero dell’apparecchio multipostazione;

d) gli oneri economici massimi connessi alla verifica tecnica sono proporzionalmente commisurati al valore commerciale dell’apparecchio ovvero dell’apparecchio multipostazione.

CAPO 4

(DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI)

Articolo 13

(Disposizioni finali, abrogazioni, decorrenza)

1. La presente determinazione entra in vigore a decorrere dal 1° giugno 2021. Da tale data è abrogato il decreto interdirettoriale del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d’intesa con il Ministero dell’interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza 8 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 10 novembre 2005, n. 262, così come modificato dal decreto interdirettoriale 20 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 maggio 2011, n. 107.

2. Con successivo provvedimento del Direttore Giochi, da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente determinazione, saranno approvate le linee guida per gli OdV per le verifiche di conformità alle regole tecniche degli apparecchi di cui alla presente determinazione.