AGENZIA DELLE DOGANE – Determinazione 22 maggio 2018, n. 54088/RU
Art. 4-bis del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 (emissione in modalità elettronica per le fatture tax free shopping)
Articolo 1
Accreditamento ai servizi di OTELLO 2.0
L’accreditamento ai servizi digitali offerti da OTELLO 2.0, da parte dei soggetti interessati, avviene mediante i sistemi nazionali di identità digitale.
Le modalità di accreditamento, conformi al Regolamento (UE) n. 910/2014 sull’identità digitale eIDAS e ai requisiti stabiliti dal quadro normativo nazionale in materia di protezione dei dati personali, sono pubblicate sul sito istituzionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Articolo 2
Modalità di utilizzo dei servizi di OTELLO 2.0
Sul sito istituzionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono disponibili le specifiche che definiscono le modalità tecniche ed operative di dialogo con OTELLO 2.0, i tracciati per lo scambio dei messaggi, con le relative regole e condizioni, e le modalità di messa a disposizione del cessionario della documentazione necessaria ad ottenere, al punto di uscita dal confine nazionale o unionale, il visto digitale che dà titolo al rimborso/sgravio.
In caso di apposizione del visto in un punto di uscita nazionale, la prova dell’uscita delle merci, necessaria ai fini dell’agevolazione recata dall’art. 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non è più fornita dal timbro apposto sul documento fiscale da parte della dogana di uscita, ma dal codice di visto digitale univoco generato da OTELLO 2.0.
In caso di uscita dal territorio doganale dell’Unione Europea attraverso un altro Stato membro, la prova di uscita delle merci è fornita dalla dogana estera secondo le modalità vigenti in tale Stato membro.
Articolo 3
Trasmissione ad OTELLO 2.0 dei dati della fattura e dell’eventuale nota di variazione
Il cedente trasmette ad OTELLO 2.0 il messaggio contenente i dati della fattura per il tax free shopping al momento dell’emissione e mette a disposizione del cessionario il documento, in forma analogica o elettronica, contenente il codice ricevuto in risposta che ne certifica l’avvenuta acquisizione da parte del sistema. Il messaggio contenente i dati dell’eventuale variazione effettuata ai sensi dell’art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è trasmesso dal cedente al momento dell’effettuazione della variazione.
Articolo 4
Interoperabilità con i sistemi vigenti e connesse semplificazioni
I dati di competenza dell’Agenzia delle entrate trasmessi ad OTELLO 2.0 sono automaticamente messi a disposizione in apposita area riservata onde consentire, con un solo invio da parte del cedente, di assolvere anche gli adempimenti comunicativi di natura fiscale previsti dalla normativa vigente.
Sono altresì trasmesse all’Agenzia delle entrate le informazioni di competenza sullo stato di apposizione del visto digitale sulle fatture per il tax free shopping.
Articolo 5
Procedure di soccorso
In caso di impossibilità temporanea di trasmissione dei messaggi di cui all’art. 3 della presente Determinazione, il cedente provvede alla trasmissione dei dati non appena il sistema ritorna ad essere disponibile.
Sul sito istituzionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono pubblicate le procedure di soccorso da adottare presso gli uffici doganali di uscita.
Articolo 6
Disposizioni transitorie e finali
Le disposizioni della presente determinazione sono immediatamente applicabili a tutte le fatture per il tax free shopping e relative note di variazione trasmesse ad OTELLO 2.0, anticipando il termine fissato dall’art. 1, comma 1088, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.
La presente determinazione viene pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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