AGENZIA DELLE DOGANE – Determinazione 27 dicembre 2019, n. 217947/RU
Rinvio dell’obbligo di trasmissione telematica di DAS e contabilità depositi commerciali di ridotte capacità operative
Art. 1
Decorrenza dei termini
1. La decorrenza dell’obbligo, prevista dal comma 1 dell’articolo 1, della Determinazione Direttoriale n. 139996/RU del 18 dicembre 2017 concernente tempi e modalità per l’adozione dei documenti di accompagnamento, in forma elettronica, per la circolazione della benzina e del gasolio assoggettati ad accisa ed usati come carburante, prevista dal testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, a norma degli articoli 10 e 12, è differita al 1° luglio 2020, salvo gli effetti prodotti dalla determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli da adottare ai sensi dell’art. 11, comma 1, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124.
2. La decorrenza dell’obbligo prevista dal comma 1 dell’articolo 1, della Determinazione Direttoriale n. 139996/RU del 18 dicembre 2017, concernente tempi e modalità per l’adozione dei documenti di accompagnamento in forma elettronica, per la circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa e alle altre imposizioni indirette previste dal testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, a norma degli articoli 10, 12, 61 e 62, ad eccezione dei prodotti indicati all’art. 1, è differita al 1° gennaio 2022.
3. La decorrenza dell’obbligo per la presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati relativi alle contabilità degli operatori qualificati come esercenti i depositi commerciali di ridotte capacità operative ed organizzative di cui al comma 2 dell’art. 1 della Determinazione Direttoriale n. 139996/RU del 18 dicembre 2017 è differita al 1° gennaio 2022.
Art. 2
Disposizioni finali
Restano valide tutte le disposizioni emanate con la Determinazione Direttoriale n. 139996/RU del 18 dicembre 2017 non espressamente modificate dalla presente.
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