AGENZIA DELLE DOGANE – Determinazione 28 giugno 2019, n. 62070/RU
Avvertenze relative alla riscossione mediante ruolo delle entrate tributarie di competenza dell’ADM relative ai giochi pubblici con e senza vincita di denaro
Articolo 1
1. E’ approvato il contenuto delle avvertenze, riportate nel foglio allegato 1, relative alla riscossione mediante ruolo delle entrate tributarie di competenza dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli riferite ai Giochi pubblici con e senza vincite in denaro.
Allegato 1
RUOLI EMESSI DALL’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI – AVVERTENZE
Queste avvertenze sono valide in materia di imposte sui “Giochi pubblici”, con riferimento all’imposta sugli intrattenimenti per gli apparecchi senza vincita in denaro, all’imposta unica sulle scommesse e sui concorsi pronostici ed al prelievo erariale unico per gli apparecchi con vincita in denaro, unitamente ai relativi oneri accessori ed alle sanzioni amministrative in materia tributaria.
RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DI RIESAME DEL RUOLO IN AUTOTUTELA
Per questa cartella di pagamento è possibile chiedere informazioni all’Ufficio che ha emesso il ruolo (indicato nell’intestazione della pagina relativa al “Dettaglio degli addebiti”). A tale Ufficio potrà, inoltre, essere presentata istanza di riesame per chiedere l’annullamento del ruolo; l’istanza non interrompe né sospende i termini per proporre l’eventuale ricorso.
Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è il Direttore dell’Ufficio, indicato nella sezione: “Dettaglio degli importi dovuti fornito dall’Ente che ha emesso il ruolo”, o un suo delegato.
PRESENTAZIONE DEL RICORSO
Quando presentare il ricorso
Il Contribuente che vuole impugnare il ruolo e/o la cartella deve proporre ricorso entro 60 giorni dalla data della notifica (artt. 18-22 D.Lgs. n. 546/1992). I termini per proporre ricorso sono sospesi di diritto dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno (art. 1 legge n. 742/1969).
Se prima della notifica della cartella il contribuente ha ricevuto la notifica di un avviso di accertamento, di un avviso di liquidazione, di un provvedimento di irrogazione sanzioni o di ogni altro atto per cui la legge prevede l’autonoma impugnabilità, può impugnare il ruolo e/o la cartella solo per vizi propri.
Per le controversie di valore non superiore a 50.000,00 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa (art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992). Le disposizioni del predetto articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle controversie proposte nei confronti dell’Agente della riscossione.
N.B. Se l’importo contestato è superiore a 3.000,00 euro, il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente a una delle categorie previste dalla legge (art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992). Per importo contestato si intende l’ammontare del tributo, esclusi gli interessi e le sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente a sanzioni, per importo contestato si intende il loro ammontare.
Come e a chi presentare il ricorso
Il Contribuente deve:
– intestare il ricorso alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente (art. 4 D.Lgs. n. 546/1992);
– notificare il ricorso all’Ufficio che ha emesso il ruolo, indicato nell’intestazione della pagina relativa al “Dettaglio degli addebiti” mediante invio telematico all’indirizzo di posta elettronica certificata del sopra indicato Ufficio (disponibile sul sito www.indicepa.gov.it);
– notificare il ricorso all’Agente della riscossione nel caso in cui siano contestati vizi imputabili alla sua attività (ad esempio, errori relativi al procedimento di notifica della cartella di pagamento) mediante invio telematico all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Agente della riscossione (disponibile sul sito www.indicepa.gov.it).
Dati da indicare nel ricorso
Nel ricorso devono essere indicati:
– la Commissione tributaria provinciale;
– le generalità di chi presenta ricorso;
– il codice fiscale del ricorrente e del rappresentante in giudizio;
– il rappresentante legale, se si tratta di società o ente;
– la residenza o la sede legale;
– l’indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente o del difensore incaricato che equivale all’elezione di domicilio;
– l’Ufficio e/o l’Agente della riscossione contro cui si ricorre;
– il numero della cartella di pagamento;
– i motivi del ricorso;
– la richiesta oggetto di ricorso;
– l’incarico conferito al difensore, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente;
– la categoria alla quale il difensore appartiene (art. 12 del D.Lgs. n. 546/1992).
Il ricorso deve essere sottoscritto digitalmente da chi presenta il ricorso o dal difensore incaricato. E’ opportuno che il contribuente alleghi al ricorso la copia informatica della documentazione da cui risulti la data di notifica della cartella.
N.B. Nelle controversie di valore fino a 3.000 euro in cui il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica, la notifica può avvenire anche tramite:
– ufficiale giudiziario (articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile);
– consegna diretta al competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che rilascia la relativa ricevuta;
– spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.
Nel caso di ricorso notificato con tali modalità, nel ricorso può essere inserita l’elezione di domicilio e non deve essere indicato un indirizzo di posta elettronica certificata. Inoltre la sottoscrizione del ricorso deve essere autografa.
Come costituirsi in giudizio
Il contribuente entro 30 giorni da quando ha proposto il ricorso deve – a pena di inammissibilità – costituirsi in giudizio. Per le controversie di valore non superiore a 50.000,00 euro e pertanto soggette a reclamo/mediazione, il contribuente – a pena di improcedibilità del ricorso – può costituirsi in giudizio entro 30 giorni solo dopo che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso e non sia stato notificato l’accoglimento del reclamo o non sia stata conclusa la mediazione. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° al 31 agosto.
Ai fini della costituzione in giudizio, il contribuente deve depositare il proprio fascicolo mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it). Il contribuente deve inserire tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ossia: Dati generali, Ricorrenti, Rappresentanti, Difensori, Domicilio Eletto, Parti Resistenti, Atti impugnati, Documenti, Calcolo CU e deve depositare mediante S.I.Gi.T.:
– il ricorso notificato tramite posta elettronica certificata (come atto principale);
– le ricevute di accettazione e consegna del messaggio di posta elettronica certificata (da allegare all’atto principale);
– gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia della cartella di pagamento e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento attraverso F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno).
Solo in caso di utilizzo di PagoPA – Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni, non va allegata alcuna ricevuta.
Se il ricorso è stato notificato con modalità diverse dall’invio tramite posta elettronica certificata (nel caso in cui il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica nelle controversie di valore fino a 3.000,00 euro), la costituzione in giudizio avviene depositando il fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale che contiene:
– l’originale del ricorso se è stato notificato tramite l’Ufficiale giudiziario oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all’originale del ricorso;
– la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale;
– la documentazione relativa al versamento del contributo unificato;
– la fotocopia della cartella di pagamento;
– la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l’atto impugnato, la materia del contendere, il valore della lite e la data di notifica del ricorso.
Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del D.P.R. n. 115/2002). Questo valore è determinato secondo le modalità indicate al punto N.B. del paragrafo: “Dati da indicare nel ricorso” e deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell’ipotesi di prenotazione a debito. Il contributo unificato è pagato secondo le modalità indicate nell’art. 192 del D.P.R. n. 115/2002.
Chi perde in giudizio può essere condannato al pagamento delle spese.
N.B. Se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato della metà (art. 13, comma 3-bis, del D.P.R. n. 115/2002).
SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO
Il Contribuente che propone ricorso può chiedere la sospensione del pagamento in via amministrativa o giudiziale. Se la sospensione viene concessa e successivamente il ricorso viene respinto, il Contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.
– Sospensione amministrativa: l’istanza motivata di sospensione deve essere presentata in carta semplice all’Ufficio che ha emesso il ruolo, indicato nell’intestazione della pagina relativa al “Dettaglio degli addebiti”.
– Sospensione giudiziale: se il pagamento della cartella può causare un danno grave e irreparabile, l’istanza motivata di sospensione deve essere proposta alla Commissione tributaria provinciale a cui viene presentato il ricorso. La domanda può essere inserita nel ricorso oppure proposta con atto separato; in questo caso, il contribuente deve notificarla all’Ufficio o all’Agente della riscossione contro cui ha proposto ricorso e depositarla presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale con le stesse modalità previste per il ricorso.
Per le controversie di valore non superiore a 50.000,00 euro e pertanto soggette a reclamo/mediazione, la presentazione del ricorso comporta la sospensione della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all’atto impugnato fino alla scadenza del termine entro il quale deve essere concluso il procedimento di mediazione. Decorso il termine di sospensione, se non è stato notificato l’accoglimento del reclamo o non è stata conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.
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