AGENZIA DELLE DOGANE – Determinazione 30 aprile 2020, n. 131130
Formule per la denaturazione dell’alcole
Articolo 1
1. Nel periodo di durata dello stato di emergenza è autorizzata la denaturazione dell’alcole utilizzato tal quale come prodotto disinfettante, in esenzione da accisa, secondo le seguenti formule:
I. “Per ettolitro di etanolo assoluto sono aggiunte le seguenti sostanze:
– 1,0 litri di alcole terbutilico,
– 1,0 litri di acetone,
– 1,0 grammi di denatonium benzoato,
– 3 g di C.I. reactive red 24 (colorante rosso), soluzione al 25% p/p”.
II. “Per ettolitro di etanolo assoluto sono aggiunte le seguenti sostanze:
– 3,0 litri di acetato di etile,
– 1,0 litri di metiletilchetone (MEK),
– 1,0 grammi di denatonium benzoato,
– 3 g di C.I. reactive red 24 (colorante rosso), soluzione al 25% p/p”.
III. “Per ettolitro di etanolo assoluto sono aggiunte le seguenti sostanze:
– 3,0 litri di acetato di etile,
– 1,0 litri di acetone,
– 1,0 grammi di denatonium benzoato,
– 3 g di C.I. reactive red 24 (colorante rosso), soluzione al 25% p/p”.
2. L’alcole etilico da sottoporre alla denaturazione deve possedere un tenore effettivo di etanolo non inferiore a 83% in volume ed un titolo misurato all’alcolometro CE non inferiore a 90% in volume.
Articolo 2
1. L’alcole di cui all’articolo 1 è sottoposto a denaturazione presso gli impianti di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto ministeriale, i cui esercenti sono preventivamente autorizzati ad istituire un opificio di denaturazione dall’Ufficio delle dogane.
2. I depositari autorizzati effettuano la denaturazione prevista dall’articolo 1 nel rispetto delle prescrizioni dell’articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale.
Articolo 3
1. La circolazione dell’alcole di cui all’articolo 1, ammessa esclusivamente nel territorio nazionale, avviene con la scorta del documento di accompagnamento semplificato, di cui al regolamento (CEE) n. 3649/92 della Commissione del 17 dicembre 1992.
2. Sul documento di circolazione è riportata la gradazione effettiva in alcole etilico dell’etanolo sottoposto alla denaturazione, quella dell’alcole denaturato rilevata con l’alcolometro nonché la dizione: “Alcole denaturato utilizzato come prodotto disinfettante per emergenza COVID-19 – formula (I, II o III) della determinazione prot. 131130 del 30/04/2020”.
3. La movimentazione dell’alcole utilizzato tal quale come prodotto disinfettante deve essere contabilizzata giornalmente nei registri di carico e scarico degli impianti di cui all’articolo 1. I dati relativi alle scritturazioni contabili formano oggetto di invio telematico alle scadenze previste.
4. Il confezionamento è eseguito nel rispetto delle condizioni previste per l’alcole denaturato con denaturante generale. La movimentazione e lo stoccaggio presso depositi diversi da quello di effettuazione della denaturazione sono eseguiti nel rispetto delle prescrizioni dell’articolo 1, commi 8 e 10, del decreto ministeriale.
Articolo 4
1. Decorso lo stato di emergenza, la circolazione, il confezionamento e la commercializzazione di alcole di cui all’articolo 1 sono effettuati fino ad esaurimento delle scorte entro e non oltre il terzo mese successivo.
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