AGENZIA DELLE DOGANE – Determinazione 30 maggio 2020, n. 163202/RU
Accise – Rateizzazione del debito di imposta
Articolo 1
1. All’esercente deposito fiscale di prodotti energetici di cui all’articolo 23 del TUA o di alcole e bevande alcoliche di cui all’articolo 28 del TUA, intestatario della relativa licenza di esercizio, è consentito richiedere la rateizzazione del debito d’accisa dovuta sui prodotti immessi in consumo dal deposito della cui gestione è responsabile.
2. La rateizzazione è subordinata alla sussistenza di condizioni oggettive, non addebitabili al depositario autorizzato, e temporanee di difficoltà economica che gli rendano impossibile assolvere l’obbligo di pagamento in unica soluzione dell’accisa relativa alle immissioni in consumo effettuate nel mese precedente l’istanza. Tale situazione economica è attestata dal depositario autorizzato con specifica dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contestuale all’istanza, ed è comprovata da idonea documentazione contabile aggiornata. Sono inammissibili le istanze di rateizzazione presentate dalle imprese che si trovano in stato di insolvenza o che sono in liquidazione volontaria o nei cui confronti risultano pendenti procedure concorsuali.
3. In caso di accoglimento dell’istanza di rateizzazione, il periodo di rateizzazione, che deve rispettare il vincolo di durata fissato dal comma 4-bis dell’articolo 3 del TUA, deve iniziare e completarsi nel medesimo anno solare ed il termine di pagamento della rata finale non può superare la data di scadenza prevista per il versamento dell’accisa sui prodotti immessi in consumo nel mese di novembre dello stesso anno.
4. Qualora si protraggano le condizioni di cui al comma 2, è consentito all’esercente presentare istanze di rateizzazione relative ad un massimo di altre due scadenze di pagamento successive a quella di cui all’istanza iniziale.
5. Sono inammissibili le istanze relative al pagamento dell’accisa afferente le immissioni in consumo avvenute nel mese di novembre nonché dal 1° al 15 del mese di dicembre.
Articolo 2
1. Il titolare del deposito fiscale presenta all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente, entro la scadenza mensile fissata per il pagamento dell’accisa, istanza di rateizzazione del debito d’imposta sulle quantità di prodotto immesse in consumo nel mese precedente, indicando il numero di rate. Qualora il debito d’imposta per il quale si chiede la rateizzazione sia di importo superiore a 1.000.000 di euro, l’istanza è presentata alla Direzione Centrale Energie e Alcoli per il tramite del competente Ufficio delle Dogane.
2. Nel caso di esercente titolare di diversi depositi fiscali dislocati sul territorio nazionale che chieda contestualmente la rateizzazione dei distinti debiti d’accisa afferenti prodotti immessi in consumo dai medesimi impianti, a fini di coordinamento dell’azione amministrativa, indipendentemente dall’ammontare del debito di imposta l’istanza è presentata alla Direzione Centrale Energie e Alcoli per il tramite del rispettivo Ufficio delle Dogane che ha rilasciato il codice accisa.
3. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 1, comma 2, il depositario autorizzato allega all’istanza di rateizzazione la copia dell’ultimo bilancio approvato e depositato, ove previsto, presso il registro delle imprese nonché una relazione aggiornata sulla situazione economica e finanziaria sottoscritta da una società di revisione o da un professionista abilitati alla revisione contabile, che dia evidenza della situazione di temporaneo squilibrio finanziario avuto riguardo anche alla disponibilità di flussi di cassa assicurati all’esercente deposito dalle immissioni in consumo dei prodotti effettuate in data antecedente a quella di pagamento dell’accisa oggetto dell’istanza di rateizzazione.
4. Riscontrate le condizioni oggettive e temporanee di difficoltà economica, la Direzione Centrale Energie e Alcoli o l’Ufficio delle Dogane competente autorizza il pagamento dell’accisa mediante un numero di rate mensili di importo costante, da corrispondere in conformità alle scadenze stabilite dall’articolo 3, comma 4, del TUA. Sulle somme esigibili a titolo di accisa per le quali è autorizzata la rateizzazione sono dovuti gli interessi nella misura percentuale del saggio legale vigente tempo per tempo, maggiorata di 2 punti.
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