AGENZIA DELLE DOGANE – Direttiva 12 marzo 2020, n. 89539/RU
Linee di indirizzo per l’uniformità dell’azione amministrativa – Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
PREMESSA
Si fa seguito alle precedenti due Direttive (1), alle due Note esplicative della Direzione Personale (2) e a quanto deciso all’esito della riunione di coordinamento dell’unità di crisi Coronavirus – costituita in data 22 febbraio 2020 – tenutasi in costanza della Conferenza dei Direttori in data odierna.
Attesa l’indifferibilità dell’esigenza di diramare ulteriori direttive per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, si richiamano le ultime disposizioni diramate dal Governo con il D.P.C.M. 11 marzo 2020(3) recante ulteriori misure attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.
Si fa riferimento, in particolare, all’art. 1 rubricato “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale” (4), efficace a partire dalla data odierna e sino al 25 marzo 2020 (5).
Si forniscono le seguenti direttive allo scopo di uniformare su tutto il territorio nazionale l’azione operativa delle strutture in cui si articola l’Agenzia (LIUA).
ATTIVITÀ INDIFFERIBILI
Le attività indifferibili per le quali è necessario garantire un presidio in Ufficio, anche tramite forme di turnazione, sono le seguenti:
– dirette:
– attività indifferibili di Polizia Giudiziaria e Tributaria;
– sdoganamento merci, in particolare quelle di carattere alimentare e farmaceutico e relativa filiera;
– controllo viaggiatori;
– verifiche necessarie per garantire la produzione di beni da assoggettare al regime delle accise;
– attività estrazionali dei giochi pubblici;
– indirette:
– analisi di laboratorio su stupefacenti su richiesta o delega della Autorità Giudiziaria;
– disponibilità dei sistemi informativi (i.e. referenti informatici per la gestione delle postazioni in Ufficio collegate da remoto);
– gestione della posta elettronica e del servizio di protocollo, laddove non fruibile da remoto;
– servizi amministrativi e di logistica, laddove non informatizzabili;
– attività nei “depositi reperti sequestrati” di Bari, Adria e Benevento, ove necessario ovvero su disposizione dell’Autorità Giudiziaria;
– servizi di supporto ai tabaccai.
Compete ai Direttori delle strutture di vertice declinare le priorità nello svolgimento delle attività sopra indicate in base alle situazioni di fatto e alle esigenze emerse.
“LAVORO AGILE”
Tutto il personale è posto in modalità di “lavoro agile” indipendentemente dalla presentazione di una istanza in tal senso.
I soli dipendenti che non sono in grado di garantire la prestazione lavorativa da remoto – come concordato con il proprio responsabile gerarchico – dovranno segnalare tale circostanza all’Amministrazione (i.e. Direzione Personale, Direzione Amministrazione e Finanza, Direzione Organizzazione e Digital Transformation, ratione materiae) per le decisioni del caso.
In caso di lavoro svolto in turnazione, sarà necessario che gli Uffici provvedano, secondo le indicazioni delle Autorità sanitarie, agli interventi del caso.
Per motivate e improrogabili esigenze di servizio, l’autorizzazione al “lavoro agile” potrà essere modificata, sospesa e/o revocata, con richiesta al personale di recarsi presso la sede di lavoro per assicurare la continuità operativa dei servizi offerti dall’Agenzia, come sopra riportati.
PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI D’EMERGENZA SUI PRODOTTI ALCOLICI
Per la realizzazione dei prodotti, collegati alla situazione emergenziale del COVID-19, che richiedono l’utilizzo di alcol puro per usi esenti, alcol denaturato ed alcol isopropilico, gli Uffici territoriali rilasceranno senza indugio (su istanza di parte e con riserva di controlli successivi) i provvedimenti di natura autorizzativa previsti dalle normative vigenti.
—
In ragione di criticità nell’applicazione di questa Direttiva derivanti da:
– specifiche indicazioni comunicate dalle Autorità locali;
– provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria;
– circostanze allo stato non prevedibili riscontrate dai Direttori delle strutture di vertice;
è data facoltà di chiedere la convocazione del Comitato Tecnico (6), ovvero del Comitato di Coordinamento Territoriale ovvero della Conferenza dei Direttori – rispettivamente per questioni di indirizzo e/o attinenti le strutture centrali, territoriali o l’Agenzia tutta.
Si ribadisce quanto espresso nelle precedenti direttive in merito alla necessità che, per quanto riguarda le questioni attinenti il personale, le indicazioni dovranno essere preliminarmente condivise con la Direzione personale e, laddove di carattere generale, emanate da quest’ultima sentito lo scrivente.
L’Agenzia vigilerà sul rispetto di queste disposizioni e seguiranno ulteriori Direttive in ragione dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria e dei conseguenti provvedimenti adottati dalle Autorità competenti.
—
(1) Cfr. LIUA – Direttiva n. 1 (prot. n. 66406/RU del 26 febbraio 2020) e LIUA – Direttiva n. 2 (prot. n. 82295/RU dell’8 marzo 2020).
(2) Cfr. Note della Direzione Personale prot. n. 81598/RU del 6 marzo 2020 e prot. n. 84955/RU del 10 marzo 2020.
(3) La disposizione è stata pubblicata in G.U. serie generale n. 64 dell’11 marzo 2020.
(4) Tale articolo, allo scopo di contenere il diffondersi del virus, declina, per le Pubbliche Amministrazioni, la necessità di assicurare “lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente” e di individuare “le attività indifferibili da rendere in presenza” (comma 1, punto 6).
(5) L’articolo 2 del D.P.C.M. prevede, tra l’altro, l’inefficacia delle disposizioni precedenti con esso incompatibili.
(6) Il Comitato Tecnico (CT) è stato istituito con provvedimento prot. n. 5115/RI del 24 febbraio 2020.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
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