AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI – Decreto 18 luglio 2018, n. 125882
Disposizioni concernenti le modalità del gioco del Bingo, effettuato con partecipazione a distanza
Art. 1
(Oggetto e definizioni)
1. Il presente provvedimento definisce le condizioni generali di gioco, le relative regole tecniche e la posta unitaria di partecipazione al gioco e ogni ulteriore aspetto relativo alla disciplina del bingo con partecipazione a distanza.
2. Ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 febbraio 2018, il bingo con partecipazione a distanza consiste nell’estrazione progressiva di massimo 100 elementi alfanumerici o simbolici e prevede l’assegnazione di uno o più premi, avendo i giocatori come unità di gioco una o più cartelle su cui sono visualizzati elementi diversi, in numero prestabilito tra quelli oggetto di estrazione, determinati dal generatore di numeri casuali.
3. Il premio bingo si realizza quando, durante una partita, mediante l’estrazione di una serie numerica da parte del RNG e del suo eventuale abbinamento con una serie di elementi, sono estratti tutti gli elementi presenti sulla cartella, come previsto dalle regole del gioco.
4. L’assegnazione dell’ultimo premio previsto dalle regole della partita in corso, determina la conclusione della sessione di gioco.
5. ADM ammette premi facoltativi aggiuntivi rispetto ai premi bingo, ivi inclusi eventuali premi a jackpot. È esclusa la possibilità di offrire premi aggiuntivi e premi a jackpot le cui regole, la cui denominazione e la cui veste grafica siano assimilabili a quelle del gioco del lotto e dei suoi giochi complementari ovvero dei giochi numerici a totalizzatore nazionale e suoi giochi complementari.
6. Ai fini del presente provvedimento, si intende per:
a. ADM, l’Agenzia Dogane e Monopoli;
b. applicazione del gioco, le funzionalità che il concessionario mette a disposizione del giocatore, tramite la piattaforma di gioco, per lo svolgimento delle sessioni di gioco;
c. cedola di caratura, la quota di una giocata a caratura acquistabile separatamente dal giocatore;
d. cartella, unità di gioco, uniforme per ciascun progetto di gioco, che deve essere diversamente costituita a discrezione del concessionario da un numero variabile di elementi alfanumerici o simbolici, definiti in maniera casuale dal generatore di numeri casuali sulla base di una sequenza di numeri, che dovrà essere descritta dal concessionario all’interno del progetto di gioco e certificata secondo le linee-guida;
e. cartella vincente, la cartella che, in base agli elementi estratti, rappresentati graficamente da caratteri, numeri o simboli, realizza una delle combinazioni vincenti;
f. certificazione, la certificazione della piattaforma di gioco, del generatore di numeri casuali e delle applicazioni dei giochi, resa da un ente di certificazione accreditato secondo quanto previsto dal presente provvedimento e dai collegati provvedimenti di ADM;
g. circuito di gioco, l’ambiente virtuale, realizzato tra più concessionari mediante la condivisione della piattaforma di gioco, nel quale si svolgono sessioni comuni di gioco tra giocatori che hanno ricevuto i diritti di partecipazione dai medesimi concessionari;
h. codice malevolo, qualsivoglia programma software, introdotto in un sistema informatico contro la volontà dell’utente o a sua insaputa, in grado di infettare il sistema stesso danneggiandolo o, comunque, compromettendone l’efficienza;
i. codice univoco, il codice attribuito dal sistema centralizzato all’atto della convalida del diritto di partecipazione, che identifica il concessionario, il gioco e la sessione di gioco alla quale il diritto di partecipazione si riferisce;
j. concessionario/i, i soggetti autorizzati all’esercizio e alla raccolta del bingo a distanza;
k. concessionario proponente, il concessionario del circuito di gioco che, in nome e per conto dei concessionari del circuito, comunica al sistema centralizzato i parametri da adottare per la determinazione dei premi, nonché, per ciascuna partita, gli orari di inizio e di fine della fase di vendita, il prezzo delle cartelle, l’eventuale adozione di premi a jackpot;
l. conto di gioco, il conto intestato al giocatore sul quale sono registrate le operazioni derivanti dall’esecuzione del contratto tra il giocatore ed il concessionario;
m. controllore centralizzato del gioco, l’Agenzia Dogane e Monopoli, ADM;
n. diritto di partecipazione, il biglietto virtuale della sessione di gioco, richiesto dal giocatore all’atto dell’acquisto delle cartelle, inoltrato dal concessionario, assegnato e convalidato dal sistema centralizzato, che dà diritto alla partecipazione ad una sessione di gioco;
o. elemento/i, rappresentazione alfanumerica o simbolica presente all’interno della cartella.
p. fase di vendita, il periodo di tempo durante il quale è consentito al giocatore l’inoltro della richiesta di acquisto di cartelle;
q. fondo/fondi jackpot, il montante al quale sono eventualmente accantonate le quote parti del montepremi destinate ai premi a jackpot; gli ammontare accantonati non sono nella disponibilità del concessionario;
r. generatore di numeri casuali o RNG, l’insieme delle apparecchiature e del software dedicato alla generazione casuale dei numeri per la determinazione non prevedibile e indipendente degli esiti;
s. giocata, l’acquisto delle cartelle da parte di un giocatore;
t. giocata a caratura, la suddivisione di una giocata in quote di uguale valore, acquistabili separatamente e denominate cedole di caratura;
u. giocatore, ciascun soggetto che partecipa al bingo a distanza;
v. gioco sicuro, le misure adottate dal concessionario nel gioco con vincita in denaro al fine di garantire la tutela degli interessi dei giocatori;
w. montepremi, parte della raccolta spettante ai giocatori e a essi assegnato in vincite;
x. palinsesto, le informazioni preventive ai giocatori, relative a un periodo temporale, a una sala virtuale ovvero a un circuito di gioco, concernenti, per ciascuna partita, il prezzo delle cartelle e i parametri per la determinazione dei premi obbligatori nonché dei premi facoltativi, qualora nella partita ne sia prevista l’assegnazione;
y. piattaforma di gioco, l’ambiente informatico, appartenente al sistema di elaborazione del concessionario, connesso al sistema centralizzato e accessibile dal giocatore mediante mezzi di comunicazione a distanza, con il quale il concessionario gestisce e, tramite le applicazioni dei giochi, eroga i giochi;
z. premio/premi a jackpot, parte del montepremi assegnata in vincita in sessioni di gioco diverse da quelle a cui il montepremi stesso è riferito; il premio a jackpot può essere costituito prelevando quote residenti su fondi nei quali sono accantonate le quote parti del montepremi destinate al fondo jackpot stesso;
aa. premi facoltativi, i premi adottati facoltativamente dal concessionario;
bb. premio obbligatorio, il premio del bingo, assegnato obbligatoriamente in tutte le partite;
cc. pseudonimo, la denominazione fittizia, scelta dal giocatore, ad esso univocamente associata, che lo identifica nell’ambiente di gioco del singolo concessionario e nel circuito di gioco, obbligatoriamente adottata dal concessionario per comunicare in modo riservato l’identità del giocatore agli altri giocatori;
dd. raccolta, la somma degli importi, relativi al prezzo della partecipazione, pagati dai giocatori partecipanti alla singola sessione di gioco;
ee. sala virtuale, ambiente virtuale di gioco appartenente al sistema del concessionario nel quale si effettuano partite di bingo a distanza;
ff. sessione di gioco, il processo di gioco che inizia con la richiesta del diritto di partecipazione e il pagamento del prezzo del diritto di partecipazione e che si conclude con l’assegnazione delle vincite;
gg. sistema centralizzato, il sistema informatico di ADM, interconnesso con la piattaforma di gioco, per il controllo, la convalida, l’attribuzione del codice univoco e la registrazione dei diritti di partecipazione, nonché per la determinazione dell’imposta unica e del compenso per il controllore centralizzato del gioco;
hh. sistema del concessionario, ambiente informatico accessibile dal giocatore mediante internet, televisione interattiva, telefonia fissa e mobile o altro dispositivo, con il quale il concessionario effettua partite di bingo a distanza.
Art. 2
(Autorizzazione all’esercizio del bingo a distanza)
1. Ai fini dell’autorizzazione all’esercizio del gioco del bingo a distanza, anche in circuito di gioco, il concessionario inoltra ad ADM apposita istanza, corredata dal progetto della piattaforma di gioco e dall’esito positivo della certificazione diretta ad accertare la conformità della piattaforma di gioco e del generatore di numeri casuali ai requisiti riportati nell’ultima versione delle linee guida, approvate da ADM. Successive modifiche delle caratteristiche essenziali del progetto della piattaforma sono subordinate alla preventiva approvazione di ADM e a nuova certificazione, secondo le modalità e nei limiti definiti nelle citate linee-guida.
2. ADM autorizza i soggetti di cui al comma 1 a seguito dell’esito positivo della verifica di conformità dei seguenti elementi:
a) del progetto della piattaforma di gioco, rispetto a quanto previsto dal presente provvedimento;
b) delle modalità di colloquio del sistema di elaborazione del concessionario con il sistema centralizzato, rispetto al protocollo di comunicazione stabilito da ADM stessa con appositi provvedimenti.
Art. 3
(Piattaforma di gioco)
1. La piattaforma di gioco consente:
a) il colloquio in tempo reale con il sistema centralizzato e con il giocatore;
b) la gestione delle formule di gioco e delle sessioni di gioco;
c) l’acquisizione del diritto di partecipazione al gioco, nonché la relativa assegnazione al giocatore del codice univoco;
d) l’assegnazione delle cartelle;
e) l’assegnazione delle vincite, nonché i relativi pagamenti;
f) l’assistenza e l’informazione al giocatore.
2. La piattaforma di gioco garantisce la correttezza, l’integrità, l’affidabilità, la sicurezza, la trasparenza e la riservatezza delle attività e funzioni esercitate e la correttezza e la tempestività del pagamento delle vincite.
3. La piattaforma di gioco garantisce la memorizzazione e la tracciabilità dei dati relativi alle sessioni di gioco svolte per un periodo di dieci anni ed adotta soluzioni che facilitano l’accesso alle informazioni, per l’esercizio dell’azione di vigilanza e di controllo da parte di ADM.
4. La piattaforma di gioco garantisce la continuità del servizio mediante l’adozione di sistemi ad alta affidabilità ed è sviluppata e mantenuta secondo le metodologie e le tecnologie allineate ai migliori standard del settore.
5. La piattaforma di gioco è dotata di caratteristiche di sicurezza atte a garantire la protezione da accessi non autorizzati e l’inalterabilità dei dati scambiati.
6. I componenti software, che il concessionario richiede, eventualmente, al giocatore di installare sulla propria postazione, non introducono codice malevolo e assicurano l’esclusiva connessione al sito del concessionario stesso.
7. La piattaforma di gioco e le reti di trasmissione dati garantiscono i requisiti previsti dagli appositi provvedimenti di ADM.
Art. 4
(Determinazione dei premi)
1. Per ciascuna sala virtuale il concessionario comunica al sistema centralizzato, tramite il protocollo di comunicazione, i valori delle aliquote percentuali dei montepremi, da assegnare al premio obbligatorio del bingo, agli eventuali premi facoltativi ed ai fondi per l’erogazione dei premi a jackpot. La percentuale da assegnare ai fondi per l’erogazione dei premi a jackpot non può mai essere superiore a quella prevista per il premio obbligatorio del bingo. Nel caso di circuito di gioco le stesse attività sono svolte dal concessionario proponente con riferimento all’intero circuito.
2. Il concessionario ha facoltà di anticipare ai fondi jackpot un importo non superiore a euro centomila per ciascuna sala virtuale. Tale importo è recuperato dal concessionario, previa comunicazione al sistema centralizzato.
3. I concessionari aderenti a un circuito di gioco hanno facoltà di anticipare ai fondi jackpot complessivamente un importo non superiore a duecentocinquantamila euro. Tale importo è recuperato dal concessionario, previa comunicazione al sistema centralizzato.
4. L’ammontare degli anticipi ai fondi jackpot di cui ai commi 2 e 3, effettuati da ciascun concessionario e non ancora recuperati, non può eccedere l’importo di duecentocinquantamila euro.
5. Per ciascuna sala virtuale e, per le sale virtuali di un circuito di gioco, il concessionario o il concessionario proponente comunica al sistema centralizzato, tramite il protocollo di comunicazione, i seguenti dati:
a) gli importi dei premi facoltativi;
b) gli importi dei premi a jackpot e l’aliquota percentuale da applicare all’importo del fondo jackpot.
6. Le modalità di assegnazione e le percentuali da applicare all’importo del fondo jackpot possono essere variate a decorrere dalla partita successiva a quella nella quale avviene l’assegnazione del premio determinato sulla base dei valori in precedenza applicati.
Art. 5
(Imposta unica, compenso per il controllore centralizzato del gioco e ripartizione della raccolta)
1. Al gioco del bingo a distanza si applica l’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 e il compenso per il controllore centralizzato del gioco, nella misura dell’1 per cento del prezzo di vendita delle cartelle, ai sensi dell’art. 10, comma 9-septies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
L’imposta unica è stabilita, ai sensi del comma 945 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nella misura del venti per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore.
2. Il concessionario effettua il versamento degli importi dovuti di cui al comma 1, nei termini e con le modalità di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66.
3. E’ destinato al montepremi, comprensivo della eventuale quota parte destinata a fondo jackpot, almeno il 70 per cento della raccolta su base statistica con riferimento al mese solare.
4. Nella ripartizione del montepremi non è possibile destinare più del 30 per cento al fondo per i premi a jackpot.
5. Il compenso del concessionario, a copertura della totalità dei costi per l’esercizio del gioco, è costituito dalla quota residua della raccolta al netto del montepremi, dell’imposta unica e del compenso per il controllore centralizzato del gioco.
Art. 6
(Prezzi delle cartelle)
1. Il prezzo delle cartelle è scelto dal concessionario per ogni partita e non può essere superiore a dieci euro. Il prezzo delle cartelle deve essere pari al centesimo di euro o a un suo multiplo.
2. Per ciascuna tipologia di premio, il prezzo delle cartelle deve essere uguale per tutti i giocatori.
Nell’ambito della stessa partita è ammessa la vendita di cartelle di prezzo diverso, qualora le stesse concorrano a montepremi diversi.
3. E’ ammessa la vendita di cartelle con giocata a caratura. Le giocate a caratura sono considerate per intero al fine del montepremi.
Art. 7
(Caratteristiche della giocata a caratura)
1. L’importo di ciascuna cedola di caratura è pari al valore complessivo della giocata a caratura, diviso per il numero totale delle cedole che la costituiscono. Il numero di cedole non potrà superare il limite di cento.
2. La giocata a caratura deve essere realizzata in modo da non produrre avanzi, cioè la suddivisione in cedole non deve dar luogo ad avanzi e non produrre millesimi di euro.
3. L’importo della vincita realizzata con la singola cedola di caratura è determinato dal quoziente tra la somma dell’importo dei premi conseguiti con l’intera giocata a caratura e il numero totale delle cedole di caratura emesse.
4. Le cedole di caratura invendute non si considerano vincenti.
Art. 8
(Svolgimento del gioco)
1. Lo svolgimento del gioco comporta:
a) la richiesta da parte dei giocatori del diritto di partecipazione a una sessione di gioco autorizzata dal sistema centralizzato;
b) la richiesta al sistema centralizzato, da parte del concessionario, di convalida del diritto di partecipazione;
c) la convalida e l’attribuzione del codice univoco del diritto di partecipazione da parte del sistema centralizzato e la trasmissione del predetto codice univoco al concessionario;
d) la comunicazione al giocatore della convalida del diritto di partecipazione nonché del relativo codice univoco e l’addebito del relativo importo;
e) l’acquisto delle cartelle da parte del giocatore;
f) la determinazione del montepremi;
g) l’estrazione della serie numerica necessaria per la determinazione delle cartelle vincenti, al termine della fase di vendita;
h) la visualizzazione e animazione dei numeri o simboli associati alla serie numerica estratta;
i) l’assegnazione delle vincite, la relativa comunicazione al giocatore e l’accredito sul conto di gioco.
1. La piattaforma di gioco rende disponibile al giocatore gli pseudonimi degli altri giocatori.
2. Per ciascuna partita il concessionario:
a) comunica al sistema centralizzato di ADM gli orari di inizio e fine della fase di vendita, il prezzo delle cartelle e le tipologie di premio previste;
b) all’inizio della fase di vendita comunica ai giocatori il prezzo delle cartelle e la durata della fase di vendita;
c) successivamente alla chiusura della partita precedente comunica ai giocatori i premi facoltativi eventualmente adottati e per ciascuno di essi le modalità di assegnazione ed il relativo importo;
d) nel corso della fase di vendita comunica ai giocatori il numero provvisorio delle cartelle vendute e gli importi provvisori dei premi obbligatori unitamente alla durata residua della fase di vendita per ciascuna tipologia di premio previsto nella partita.
3. Nel corso della fase di vendita:
a) il giocatore inoltra la richiesta di acquisto di una o più cartelle;
b) il concessionario comunica al sistema centralizzato gli identificativi delle cartelle che il giocatore ha richiesto di acquistare, il codice identificativo del conto di gioco del giocatore e lo pseudonimo;
c) il sistema centralizzato convalida l’acquisto delle cartelle richieste dal giocatore e ne dà comunicazione al concessionario;
d) il concessionario, a seguito della convalida dell’acquisto da parte del sistema centralizzato, assegna le cartelle al giocatore;
e) il concessionario provvede all’addebito del prezzo delle cartelle;
4. Il concessionario comunica ai giocatori l’ammontare di ciascun premio, la serie estratta, il codice identificativo delle cartelle vincenti e gli pseudonimi dei vincitori e comunica al sistema centralizzato tali dati e la conclusione della partita.
5. Il concessionario provvede al pagamento dei premi;
6. Non si effettuano partite con la partecipazione di un numero di giocatori inferiore a tre o con la partecipazione di un numero di giocatori uguale a tre se uno dei giocatori ha acquistato un numero di cartelle superiore al 50% del totale delle cartelle vendute. In tali casi l’importo delle eventuali cartelle vendute è rimborsato integralmente mediante accredito sui conti di gioco dei giocatori;
7. Nel caso di circuito di gioco le suddette attività sono svolte dal concessionario proponente e dai concessionari associati al circuito.
8. I malfunzionamenti del sistema del concessionario, o del sistema centralizzato, che impediscono temporaneamente lo svolgimento della partita, ne comportano la sospensione fino al ripristino del corretto funzionamento dei sistemi stessi.
Art. 9
(Obblighi di informazione)
1. Il concessionario rende disponibile a chiunque accede al sito internet o a altro canale autorizzato:
a) l’informazione relativa ai premi assegnati e, per ciascuno di essi, all’ammontare, ai dati identificativi della cartella vincente, al codice identificativo di partecipazione nonché allo pseudonimo del vincitore per tutte le partite di bingo a distanza effettuate, per un periodo di almeno trenta giorni;
b) il codice di concessione e la denominazione;
c) le informazioni riguardanti l’offerta di gioco, inclusi:
i. il costo del diritto di partecipazione al gioco;
ii. il montepremi e le relative modalità di ripartizione nonché le modalità di costituzione e di alimentazione degli eventuali fondi jackpot;
iii. le vincite, comprensive degli eventuali premi a jackpot, e le relative regole di assegnazione;
iv. le modalità, condizioni e restrizioni di assegnazione, utilizzo e prelievo di eventuali bonus e del credito di gioco ai quali sono collegati.
d) l’informazione a consuntivo, alla quale deve essere garantita adeguata visibilità, relativa a periodi di tempo di durata pari al mese, per ciascun gioco autorizzato, dell’ammontare assegnato in vincite rapportato alla raccolta;
e) le istruzioni per la partecipazione al gioco, le regole di ciascuna sala e le modalità di gestione dei casi di malfunzionamento dei sistemi e delle reti di trasmissione;
f) gli orari di apertura delle sale virtuali, con almeno tre giorni di anticipo e il palinsesto;
g) le modalità ed i tempi di pagamento delle vincite, nonché di prelievo delle somme dal conto di gioco;
h) l’informazione relativa ai requisiti minimi richiesti alla postazione del giocatore per la partecipazione al gioco;
i) il presente provvedimento;
j) le informazioni in materia di gioco sicuro, nonché eventuali comunicazioni stabilite da ADM;
k) il codice di concessione;
l) la denominazione, la natura giuridica, il codice fiscale, la partita IVA nonché la sede legale;
m) il logo istituzionale di ADM e il logo “gioco legale e responsabile”;
n) l’indicazione chiara, in testa alla pagina, del divieto del gioco ai minori;
o) il link diretto al sito internet di ADM ovvero, nel caso di offerta del gioco mediante canali telematici o telefonici, l’indirizzo del sito internet di ADM;
p) i recapiti e gli orari del servizio di assistenza al giocatore.
2. Il concessionario rende disponibile al giocatore in qualsiasi momento:
a) l’elenco delle sessioni di gioco cui lo stesso ha partecipato, con l’indicazione del codice univoco del relativo diritto di partecipazione e dell’identificativo delle cartelle attribuito dal concessionario, del prezzo della partecipazione, degli eventuali premi vinti dal giocatore e dell’avvenuto accredito dell’eventuale vincita al conto di gioco;
b) il prezzo della partecipazione, l’ammontare rapportato alla raccolta destinato al montepremi, la relativa ripartizione e le regole di determinazione e di assegnazione delle vincite, comprensive degli eventuali premi a jackpot.
3. Ai fini della corretta e trasparente informazione, su qualsivoglia sito tramite il quale è consentita la partecipazione a distanza ai giochi del concessionario stesso, il concessionario è tenuto a garantire:
a) La costante e chiara evidenza del codice di concessione, della denominazione e dei segni distintivi e marchio, assieme a quelli eventuali del soggetto terzo che partecipa alla gestione del sito e cura la pubblicità e promozione dell’offerta di gioco;
b) l’accesso alle informazioni di cui ai commi 1 e 2.
Art. 10
(Tutela del giocatore)
1. Il concessionario promuove i comportamenti responsabili di gioco, ne vigila l’adozione da parte del giocatore, attraverso strumenti e accorgimenti per l’autolimitazione ovvero per l’autoesclusione dal gioco. Si impegna a garantire l’esclusione dall’accesso al gioco da parte di minori, nonché l’esposizione del relativo divieto in modo visibile negli ambienti virtuali di gioco gestiti. L’attivazione degli strumenti di autolimitazione da parte del giocatore è obbligatoria, pena l’impossibilità di accedere all’area di gioco.
Art. 11
(Flussi finanziari)
1. Il sistema centralizzato calcola gli importi dell’imposta unica e del compenso per il controllore centralizzato del gioco e ne mette a disposizione l’informazione al concessionario.
2. Il concessionario effettua il versamento dell’importo dovuto di cui al comma 1, nei termini e con le modalità di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica dell’8 marzo 2002, n. 66.
Art. 12
(Autorizzazione del gioco)
1. Il concessionario, ai fini dell’autorizzazione del singolo gioco di cui all’articolo 1, comma 2, inoltra a ADM apposita istanza.
2. Il concessionario allega all’istanza, corredata dall’esito positivo della certificazione di conformità del gioco ai requisiti riportati nell’ultima versione delle linee guida approvate da ADM, i seguenti allegati:
a) Il progetto di gioco;
b) la riproduzione grafica delle cartelle relativa alla tipologia del dispositivo elettronico utilizzato per la visualizzazione del gioco;
c) le informazioni relative al gioco rese disponibili al giocatore;
d) le credenziali per l’accesso al gioco.
3. ADM, a seguito dell’esito positivo della verifica formale dell’istanza e dei relativi allegati, rilascia il provvedimento di autorizzazione del gioco. Integrazioni e modifiche al progetto di gioco sono subordinate all’inoltro di apposita istanza munita degli allegati di cui al comma 2.
Art. 13
(Progetto di gioco)
1. Il progetto di gioco di cui all’articolo 12, comma 1, contiene i seguenti elementi:
a) la denominazione della/e sala/e virtuale/i;
b) l’ammontare, rapportato alla raccolta, destinato, anche su base statistica, a montepremi;
c) le regole di determinazione ed assegnazione del premio obbligatorio e degli eventuali premi facoltativi inclusi i premi a jackpot;
d) i prezzi delle cartelle;
e) il meccanismo di gioco, ivi inclusi i tempi di gioco, le modalità di interazione del giocatore con la piattaforma di gioco e le regole di determinazione dei risultati;
f) le informazioni rese disponibili al giocatore, riguardanti le singole sessioni di gioco;
g) le modalità di gestione dei casi di malfunzionamento dei sistemi e delle reti di trasmissione;
h) le modalità e condizioni di assegnazione ed utilizzo di eventuali bonus.
2. Al progetto di cui al comma 1 sono allegati:
a) la riproduzione della grafica e della cartella adottata;
b) la sequenza di screenshot che riproducono le fasi principali del gioco e che illustrano la grafica adottata, per ciascuna variante di gioco;
c) le informazioni relative al gioco e le istruzioni riguardanti le modalità ed il meccanismo di gioco, rese disponibili al giocatore tramite i siti web del concessionario, nonché le misure di gioco responsabile.
Art. 14
(Vigilanza, controlli ed ispezioni)
1. ADM esercita poteri di vigilanza e di controllo sul concessionario, anche mediante controlli, ispezioni e verifiche tecniche sui sistemi informatici e sul codice sorgente del software utilizzato, decise unilateralmente e attuate anche senza preavviso, presso le sedi del concessionario stesso, nonché, per quanto riguarda i sistemi informatici e il software di gioco, con specifico riferimento all’esecuzione di tutte le attività e funzioni di esercizio dei giochi.
2. Il concessionario rende disponibile, a uso esclusivo di ADM, l’accesso remoto ai dati di dettaglio delle sessioni di gioco, delle partite svolte e delle cartelle vendute.
Art. 15
(Decadenza, sospensione e revoca)
1. Fermi restando i casi di revoca e decadenza previsti dalle convenzioni per l’affidamento in concessione dell’esercizio dei giochi pubblici, l’autorizzazione di cui all’articolo 2 è soggetta alla sospensione cautelativa, con motivato provvedimento di ADM, fino alla data in cui il concessionario non ottemperi alle prescrizioni comunicate da ADM ovvero, nel caso di inadempimento oltre 30 giorni dalla comunicazione, fino alla chiusura del procedimento amministrativo e alla emissione della decisione definitiva circa l’adozione del provvedimento di decadenza, nei seguenti casi:
a) in caso di perdita dei requisiti per l’autorizzazione, di cui all’articolo 2;
b) quando nello svolgimento dell’attività sono commesse reiterate violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 8 , 9 e 10.
2. La sospensione ha effetto dalla data della comunicazione della stessa al concessionario.
Nessun rimborso, indennizzo o risarcimento spetta al concessionario, anche nell’ipotesi in cui nessun provvedimento di revoca dell’autorizzazione venga adottato.
3. Nel caso di revoca o decadenza dell’autorizzazione del gioco del bingo, o nel caso di mancata raccolta per un gioco del bingo protratta per un anno, i premi non distribuiti ai giocatori sono devoluti all’erario. In alternativa è consentito il trasferimento dei premi non distribuiti ai fondi jackpot di altri giochi del bingo autorizzati.
Art. 16
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Le disposizioni del presente provvedimento trovano applicazione a decorrere dal centoventesimo giorno successivo dalla sua pubblicazione nel sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli che, a sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le autorizzazioni all’esercizio del bingo a distanza già rilasciate, ai sensi del decreto direttoriale 24 maggio 2011, sono adeguate, a pena di decadenza, alle disposizioni del presente provvedimento entro centottanta giorni dalla applicazione dello stesso, trascorsi i quali cessano di avere effetto le disposizioni del decreto direttoriale 24 maggio 2011, rubricato “Disposizioni concernenti le modalità di gioco del bingo, effettuato con partecipazione a distanza”, e successive modificazioni.
3. Le disposizioni del presente provvedimento, ivi incluse quelle di cui all’articolo 5, si applicano unicamente alle autorizzazioni adeguate ai sensi del comma 2.
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