AGENZIA DELLE DOGANE – Nota 01 ottobre 2013, n. 113220/RU
Disposizioni tributarie in materia di accise. Variazione aliquote di accisa e misure d’interesse per i prodotti sottoposti ad accisa.
In relazione alla recente emanazione di disposizioni legislative recanti misure volte al rilancio dell’economia nonché alla valorizzazione di determinate attività ritenute meritevoli di intervento, si passano in rassegna, distintamente per fonte giuridica di riferimento, le novità intervenute di interesse per i prodotti disciplinati dal D.Lgs. n.504/95.
A) Aliquote di accisa alcole e bevande alcoliche
L’art. 25, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n.104, recante “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.214 del 12.9.2013 – Serie generale, ha disposto una variazione in aumento delle aliquote di accisa sulla birra, sui prodotti alcolici intermedi e sull’alcole etilico di cui all’Allegato I del testo unico approvato con il citato D.Lgs. n.504/95.
In particolare, a decorrere dal 10 ottobre 2013, le aliquote di accisa afferenti i menzionati prodotti vengono incrementate nella misura di seguito indicata:
– Birra, da euro 2,35 ad euro 2,66 per ettolitro e per grado-Plato;
– Prodotti alcolici intermedi, da euro 68,51 ad euro 77,53 per ettolitro;
– Alcole etilico, da euro 800,01 ad euro 905,51 per ettolitro anidro.
B) Gasolio per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra
L’art.6, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nel S.O. n.63/L alla Gazzetta Ufficiale n.194 del 20.8.2013 – Serie generale, ha previsto, a decorrere dal 1° agosto 2013 e fino al 31 dicembre 2015, l’applicazione di un aliquota ridotta di accisa sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra.
Più specificamente, la stessa disposizione individua i destinatari della misura nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale e fissa altresì, per l’anno 2013, l’accisa allivello di imposizione pari a euro 25 per 1.000 litri.
L’attribuzione del descritto beneficio ai citati soggetti è condizionata all’obbligo di rispettare la progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali, da assumere in sede di richiesta dell’assegnazione del medesimo prodotto di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454.
Si segnala, infine, che il comma 4 del predetto art. 6 rimanda la disciplina delle modalità per la concreta applicazione della misura agevolata in esame ad uno specifico decreto che sarà adottato dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
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