AGENZIA DELLE DOGANE – Nota 02 novembre 2018, n. 100970/RU
Regolamento Delegato (UE) 2018/1063 del 16 maggio 2018 della Commissione che modifica il Regolamento Delegato (UE) 2015/2446
Con la nota prot. 93632/RU del 28/08/2018 è stata resa nota la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea serie L 192 del 30 luglio 2018 del Regolamento delegato (UE) 2018/1063 della Commissione del 16 maggio 2018, che ha apportato modifiche ed integrazioni ad alcune norme del Regolamento delegato (UE) 2015/2446, e ne sono stati sinteticamente illustrati i principali contenuti.
Ad integrazione della citata nota, si forniscono con la presente ulteriori indicazioni e istruzioni di dettaglio in merito alle nuove disposizioni previste dal citato Regolamento delegato (UE) 2018/1063 in materia di origine, che hanno particolare rilievo sugli istituti e procedimenti doganali regolamentati dalle disposizioni unionali vigenti.
Il regolamento delegato (UE) 2015/2446 è così modificato:
Art. 37 – Sono state apportate modifiche alla definizione stabilita al parag. 21 (esportatore registrato), lettere b) e c), nel senso di includere nella nozione di esportatore registrato anche gli esportatori stabiliti e registrati in uno Stato membro ai fini dell’esportazione di prodotti originari dell’Unione Europea verso un Paese o un territorio con il quale quest’ultima ha un regime commerciale preferenziale. Ciò al fine di consentire ai predetti esportatori di compilare dichiarazioni di origine per beneficiare del regime commerciale preferenziale in questione. Riguardo, invece, ai “rispeditori registrati”, nella nuova formulazione della lettera c) non sono inclusi gli esportatori registrati dell’Unione Europea ai fini della emissione di attestazioni di origine sostitutive nel caso in cui le merci sono rispedite verso la Turchia. In effetti, la Norvegia e la Svizzera hanno già adottato (e condividono attualmente con l’UE) il sistema REX, per cui i predetti paesi hanno accesso al sistema. La Turchia invece, non adotta attualmente il sistema degli esportatori registrati REX, non avendo soddisfatto le specifiche condizioni richieste; nei casi di merci rispedite verso la Turchia non sono pertanto applicabili (fino al momento in cui la Turchia non adotterà il sistema REX, condiviso con l’UE) le disposizioni relative alla sostituzione delle prove di origine.
Art. 40 – L’articolo è stato sostituito e la nuova formulazione è rubricata come segue ” Mezzi per presentare la domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato e scambiare informazioni con gli esportatori registrati”. La nuova disposizione, in sostanza, amplia la deroga – già prevista dalla previgente norma – relativa alla possibilità di utilizzo di mezzi diversi dai procedimenti informatici per la presentazione della domanda volta ad ottenere la qualifica di esportatore registrato, estendendo tale possibilità anche a tutte le comunicazioni e a tutti gli scambi di informazioni sulle domande e sulle decisioni concernenti la qualifica di esportatore registrato, nonché su ogni altro atto successivo relativo alla gestione delle citate decisioni. La predetta deroga, di natura temporanea, troverà applicazione fino al momento in cui il sistema elettronico degli esportatori registrati (REX) potrà rendere disponibile per gli operatori un’interfaccia armonizzata, da utilizzarsi per tutte le comunicazioni.
Art. 53 – Con riguardo alle norme relative all’applicazione del cumulo bilaterale nel quadro SPG, è stato riformulato il secondo comma, nel senso di prevedere che le verifiche alle esportazioni dall’Unione Europea verso un paese beneficiario, da parte delle autorità degli Stati membri, non siano limitate ai controlli sulle prove di origine, ma siano estese anche alle operazioni di controllo dell’origine di cui all’art. 108 del Reg. di esecuzione UE 2015/2447. Gli uffici territoriali, pertanto, orienteranno la propria attività al controllo sul carattere originario dei prodotti, sulla base delle norme enunciate in ambito SPG (in particolare, le regole di lista enunciate nell’Allegato 22-03 del Reg. delegato UE 2015/2446), nonché alla effettuazione di controlli periodici degli esportatori, sulla base di criteri di analisi del rischio, al fine di verificare il corretto adempimento degli obblighi incombenti su tali soggetti, con ampia facoltà di chiedere elementi di prova, di eseguire ispezioni della contabilità presso le sedi commerciali e svolgere qualsiasi altro controllo ritenuto opportuno al fine di garantire il rispetto delle norme relative al carattere originario dei prodotti.
Art. 55 – Con riguardo alle norme relative al cumulo regionale nel quadro SPG, l’articolo è stato modificato al fine di rendere più chiare le disposizioni per l’attribuzione dell’origine ai prodotti di un determinato paese beneficiario che sono sottoposti a lavorazione o trasformazione in un altro paese beneficiario. In particolare sono stati riformulati:
– il parag. 4 , in cui si prevede che l’applicazione del cumulo regionale fra paesi dello stesso gruppo regionale avviene solo se le lavorazioni o trasformazioni effettuate nel paese beneficiario in cui i materiali sono ulteriormente trasformati o incorporati possono considerarsi diverse da quelle definite insufficienti dall’art. 47 e, ove trattasi di prodotti tessili, diverse anche da quelle elencate nell’allegato 22-05; qualora non sussistano le condizioni sopra descritte, sulla prova di origine rilasciata per l’esportazione dei prodotti verso l’UE sarà indicato quale paese di origine quello del gruppo regionale in cui ha origine la percentuale più alta (espressa in valore) dei materiali utilizzati per la fabbricazione del prodotto.
Si riporta di seguito un esempio pratico:
Un prodotto della VD 85287230 (apparecchi teleproiettori con tubo immagini incorporato) viene realizzato con materiali aventi la seguente origine (i materiali sono considerati in base al valore):
Malesia | 30% |
Filippine | 25% |
Singapore | 15% |
Indonesia | 18% |
Tailandia | 12% |
Si precisa che i Paesi sopra indicati appartengono tutti ad un medesimo gruppo regionale, secondo l’elencazione di cui all’art. 55 Regolamento delegato UE 2446/2015.
caso a) in Tailandia si realizzano le ulteriori operazioni diverse da quelle insufficienti (ai sensi dell’art. 47 Regolamento delegato UE 2446/2015) ma che tuttavia non integrano i presupposti per l’applicazione della specifica regola di origine. Nel caso prospettato si potrà comunque applicare il cumulo regionale ed attribuire l’origine Tailandia.
caso b) in tutti i Paesi coinvolti nella realizzazione del prodotto si realizzano solo operazioni insufficienti. In questo caso l’origine sarà quella del Paese partecipante al cumulo dal quale provengono la maggior parte dei materiali considerati in base al valore: l’origine del prodotto sarà dunque la Malesia.
– il parag. 6 , in cui si prevede che il cumulo regionale fra paesi beneficiari del gruppo I o del gruppo III consente di considerare i materiali originari di un paese compreso in un gruppo regionale come materiali originari di un paese compreso nell’altro gruppo regionale, qualora gli stessi siano incorporati in un prodotto ottenuto in quest’ultimo paese, a condizione che la lavorazione o trasformazione ivi eseguita si possa considerare diversa dalle lavorazioni definite insufficienti dal citato art. 47 e, ove trattasi di prodotti tessili, diversa anche da quelle elencate nell’allegato 22-05; qualora non sussistano le condizioni sopra descritte , sulla prova di origine rilasciata per l’esportazione verso l’UE sarà indicato quale paese di origine il paese partecipante al cumulo in cui ha origine la percentuale più alta (espressa in valore) dei materiali utilizzati per la fabbricazione del prodotto.
– il parag. 8 è stato riformulato nel senso di prevedere che le verifiche alle esportazioni, da parte delle autorità dei paesi beneficiari, da un paese beneficiario a un altro, ai fini del cumulo regionale non siano limitate ai controlli sulle prove di origine, ma siano estese anche alle operazioni di controllo dell’origine di cui agli artt. da 108 a 111 del Reg. di esecuzione UE 2015/2447 (verifiche del carattere originario dei prodotti; controlli periodici degli esportatori).
Allegato 22-01 – L’Allegato III del Reg. Delegato UE 2018/1063 ha apportato talune modifiche all’Allegato 22-01 del Reg. Delegato UE 2015/2446 che reca “Norme introduttive ed elenco delle operazioni di lavorazione o trasformazione che conferiscono un’origine non preferenziale”. In particolare, l’elenco è stato aggiornato in base all’ultima versione della nomenclatura delle merci istituita ai sensi della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione delle merci (nelle note introduttive , al punto 2.1, terzo periodo, è stata aggiunta la formulazione “Per sistema armonizzato ” SA” si intende la nomenclatura delle merci istituita ai sensi della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci , nella versione modificata dalla raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 27 giugno 2014 – SA 2017). In conseguenza, in tutto il testo dell’Allegato 22-01 il riferimento “codice SA 2012” è stato sostituito con “codice SA 2017”
Nello stesso Allegato 22-01, che stabilisce le specifiche regole di lista in base ai capitoli e alle voci doganali dei singoli prodotti finiti al fine di individuare chiaramente le norme che sovrintendono all’attribuzione dell’origine non preferenziale, l’elenco delle regole di lista è stato esteso ad altri prodotti, in precedenza non inclusi, al fine di consentire una interpretazione uniforme del principio dell’ultima trasformazione sostanziale relativamente a questi ultimi .
Più specificamente:
– nella sezione I, al capitolo 2, è stata aggiunta una regola primaria per i prodotti con codice SA 0206 ( Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate). Per tale prodotto la regola primaria era già prevista, nella identica formulazione, nell’Allegato 11 del previgente Regolamento UE 2454/1993 ma per errore – come evidenziato in sede di Gruppo Esperti Origine – non era stata inclusa nell’Allegato 22-01 del Reg. delegato (UE) 2015/2446. Trattasi, pertanto, in tale caso di un emendamento rettificativo sulla base della precedente normativa. „h nella sezione II, prima del capitolo 14, è stato inserita la formulazione relativa al Capitolo 11 (Prodotti della macinazione, malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento) e sono state stabilite le regole residuali di capitolo – fra le quali quella applicabile ai miscugli – e le regole primarie per i prodotti con codice SA da 1101 a 1109.
L’aggiunta delle nuove regole primarie relative a tali prodotti fa seguito alle precedenti proposte di modifica formulate dalla DG TAXUD (sulle quali si era concentrato il largo favore dei rappresentanti nazionali delle industrie dello specifico settore alimentare che ne auspicavano una sollecita introduzione) e contribuirà in modo rilevante a fornire maggiore certezza, sia per gli uffici doganali, sia per gli operatori, ai fini di una omogenea ed uniforme applicazione delle norme per l’attribuzione dell’origine non preferenziale e in piena conformità con quanto già definito e delineato da questa Direzione Centrale con la nota prot. 70339/RU del 16/07/2018 (“Linee guida sull’origine non preferenziale”).
In particolare, le nuove regole primarie riguardano le voci:
– 1101 – Farine di frumento (grano) o di frumento segalato;
– 1102 – Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato;
– 1103 – Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali;
– 1104 – Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati;
– 1105 – Farina, semolino, polvere, fiocchi, grandi e agglomerati in forma di pellets, di patate;
– 1106 – Farine, semolini e polvere dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8;
– 1107 – Malto, anche torrefatto;
– 1108 – Amidi e fecole; inulina.
– nella sezione XI, al capitolo 58, è stata modificata la formulazione del prodotto corrispondente al codice SA 5804; nel nuovo testo la nuova formulazione recita: “Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi in pezza, in strisce o in motivi, diversi dai prodotti delle voci da 6002 a 6006”.
– nella sezione XVI, al capitolo 84, il precedente testo contenente la “Definizione di assemblaggio di semiconduttori ai fini della voce 8473” è stato sostituito con la nuova formulazione : “Definizione di assemblaggio di semiconduttori” , che ha reso più chiara la regola primaria da applicare per i citati prodotti;
– nella stessa sezione XVI, al capitolo 85, sono state apportate le seguenti modifiche: a) il precedente testo “Definizione di assemblaggio di semiconduttori ai fini delle voci 8535, 8536, 8537, 8541, 8542” è stato sostituito con la nuova formulazione:
“Definizione di assemblaggio di semiconduttori”. Anche in tale caso il nuovo testo ha reso più chiara la regola primaria da applicare per i citati prodotti; b) sono state stabilite specifiche regole primarie per i prodotti con codice SA 8523 59 (“Circuito integrato su carta a chip con bobina integrata”) e per i prodotti con codice SA 8525 80 (“Componente a semiconduttore di acquisizione immagini”); c) è stata modificata la designazione del prodotto corrispondente al codice SA 8536 (“Semiconduttori…” e non più “Apparecchi…) ai fini di una sua esatta identificazione (” Semi conduttori ; d) è stata soppressa la designazione del prodotto corrispondente al codice SA 8537 10; e) è stata stabilita una specifica regola primaria per i prodotti con codice SA 8548 90 (“Moduli smartconnect, compresi un controllore della comunicazione e un controllore sicuro per smart card”;
– nella sezione XVIII, al capitolo 90, sono state apportate le seguenti modifiche:
a) il precedente testo contenente la “Definizione di assemblaggio di semiconduttori ai fini delle voci 9026 e 9031” è stato sostituito con la nuova formulazione che di seguito si riporta: “Definizione di assemblaggio di semiconduttori”. Per regola primaria «assemblaggio di semiconduttori», utilizzata nella tabella seguente, si intende il passaggio da placche, piastrine o altri semiconduttori a placche, piastrine o altri semiconduttori confezionati o montati su un supporto per la connessione o collegati e poi montati. L’assemblaggio di semiconduttori non può essere considerato un’operazione minima.
b) la preesistente tabella che conteneva una regola primaria per le voci 9026 e 9031 è stata quindi sostituita da una nuova tabella contenente una specifica regola primaria per i prodotti con codice SA 9029 . Rimane invariata la regola residuale di capitolo.
Codeste Direzioni porranno in essere idonea attività di vigilanza sull’operato dei dipendenti Uffici ai fini di una uniforme applicazione delle nuove disposizioni normative dianzi descritte, avendo cura di segnalare alla scrivente eventuali problematiche applicative.
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