AGENZIA DELLE DOGANE – Nota 04 novembre 2013, n. 127213
Dichiarazioni annuali per l’energia elettrica e per il gas naturale per l’anno d’imposta 2013 – Facsimile dei modelli AD-1 e AD-2, e caratteristiche tecniche per l’invio dei file telematici. Precisazioni.
Come anticipato con la nota 92853 del 7 agosto 2013, si è provveduto ad un aggiornamento sostanziale dei modelli delle dichiarazioni in parola, nell’ottica della semplificazione e dell’unificazione delle modalità di fornitura dei dati nei due settori, in linea con le indicazioni comunitarie e la normativa vigente in materia.
Nella suddetta nota sono state illustrate le modifiche alla struttura del modello dichiarativo ed accennate le modalità di guida nella compilazione dello stesso in base alla realtà operativa che deve essere rappresentata.
A tale riguardo, occorre innanzitutto precisare che, con riferimento ai quadri proposti dal software per la predisposizione dei file, gli stessi non possono che essere quelli genericamente riferibili alle macro categorie selezionabili dal frontespizio, come accennato nelle premesse, mentre il dettaglio di cui allo schema riportato a pagina 4 della suddetta nota rappresenta le regole di congruenza con le informazioni registrate nell’Anagrafica Accise, in base alle quali in fase di acquisizione dei file trasmessi dall’operatore vengono eseguiti i controlli.
Detti controlli non sono di natura bloccante. Qualora i file inviati non soddisfino le sopra accennate regole di congruenza vengono comunque acquisiti e, in riscontro, segnalate le anomalie rilevate.
In tali casi, quindi, l’adempimento dichiarativo risulterà valido, ma sarà opportuno che l’operatore e l’ufficio competente si relazionino per la soluzione delle anomalie riscontrate, al fine di assicurare la correttezza dei dati registrati a sistema.
Riguardo agli ulteriori e più precisi dettagli cui faceva rimando la nota in parola, si allegano alla presente i facsimile dei modelli AD-1 e AD-2, unitamente alle caratteristiche tecniche per l’invio dei file telematici (distintamente per il settore dell’energia elettrica e per il settore del gas naturale), aggiornate per l’anno 2013, dalla cui disamina si evincono più chiaramente le modifiche già argomentate.
Per una migliore analisi ed al fine di agevolare gli utenti che dispongono di un proprio sistema informatico nel valutare gli eventuali interventi che si rendessero necessari, sono state mantenute evidenti le modifiche ed integrazioni apportate alle caratteristiche tecniche rispetto alla precedente versione.
Inoltre, ad integrazione di quanto già segnalato con la precedente nota sulla revisione del modello dichiarativo per il gas naturale, si deve aggiungere che, per quanto concerne i consumi assoggettati all’imposta regionale sostitutiva, dal quadro O del modello AD-2 in vigore per la dichiarazione dell’anno scorso, è stata eliminata anche la riga O1, relativa all’esenzione prevista dal punto 1 della Tabella A allegata al Testo unico delle accise (D.Lvo n. 504/1995), in coerenza con quanto già argomentato per il quadro E.
Eventuali fatturazioni che riguardino periodi antecedenti al 1° giugno 2007, potranno essere inserite nel quadro relativo alle rettifiche di fatturazione. Pertanto, come visibile nel facsimile allegato, il quadro O riguarderà quegli impieghi del gas naturale per i quali vige l’esenzione dall’accisa in virtù dei punti 6, 7, 14, 16 della citata Tabella A attualmente in vigore ed ai quali si applica l’imposta regionale sostitutiva come sancito dall’art. 9 del decreto legislativo 21/12/1990, n. 398, emanato in conformità ai principi e criteri direttivi stabiliti dall’art. 6, comma 1, lettera b) della legge delega n. 158/1990.
Sempre in relazione all’imposta regionale sostitutiva, si ribadisce e si conferma quanto già indicato al paragrafo 7 delle istruzioni alla compilazione del dichiarazione per il gas naturale dello scorso anno, circa le esenzioni dall’accisa previste dall’art. 17 del Testo unico, ossia che gli obblighi internazionali assunti con la sottoscrizione da parte dei singoli Stati dei trattati e accordi internazionali, prevedono l’esclusione da qualsiasi tipo di tassazione vigente nei singoli Stati.
Pertanto, l’imposta regionale sostitutiva non può essere applicata, anche in ossequio all’art. 117, comma 1, della Costituzione, alle forniture di gas naturale effettuate “nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari, ad organizzazioni internazionali riconosciute ed a membri di dette organizzazioni, alle Forze Armate del trattato del Nord Atlantico, nel quadro di un accordo con Paesi terzi che consenta anche l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto”, come riportato al rigo O6 dei modelli dichiarativi del gas naturale, anteriormente all’attuale revisione.
Tenuto conto dell’incertezza fin qui avuta in merito a tale argomento, anche a seguito di indicazioni contrastanti da parte delle diverse amministrazioni regionali interessate, che può aver comportato l’addebito in fattura di tale tassazione anche nel corso del corrente anno, e tenuto altresì conto delle difficoltà legate alla restituzione dell’indebito, al fine di evitare possibili imputazioni di indebito arricchimento e fermo restando l’esclusione dal quadro di liquidazione dell’imposta regionale sostitutiva (quadro O) di tali tipologie di consumo onde scongiurare ulteriori disguidi, si ritiene opportuno che gli addebiti effettuati siano ricompresi nel campo relativo all’imposta sostitutiva presente del quadro delle rettifiche delle fatturazioni.
Ovviamente, su tale problematica sarà interessato l’Ufficio competente del Dipartimento delle Finanze.
Allegato 1
(testo dell’allegato)
Allegato 2
(testo dell’allegato)