AGENZIA DELLE DOGANE – Nota 05 luglio 2017, n. 75042/R.U.
Legge 21 giugno 2017, n. 96 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”
Si richiama l’attenzione di codeste Strutture in ordine all’avvenuta pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 31/L del 23 giugno scorso, della legge 21 giugno 2017, n. 96, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”.
Con riferimento ai profili di interesse di questa Agenzia-Area Dogane, si segnalano le modifiche apportate all’articolo 17 bis del D.lgs. n. 546/1992, concernente disposizioni in materia di reclamo e mediazione.
In primo luogo giova evidenziare che l’articolo 10, comma 1, del suddetto decreto legge ha innalzato il valore delle liti reclamabili di cui al citato articolo 17 bis, comma 1, da ventimila a cinquantamila euro.
Il successivo comma 2 ha poi prescritto che detto innalzamento del valore delle liti reclamabili trova applicazione per gli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Il comma 3, inoltre, estende anche agli agenti della riscossione, che concludono la mediazione o accolgono il reclamo, l’applicabilità delle disposizioni recate dall’articolo 29, comma 7, del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni dalla legge n. 122/2010, ove viene previsto che, in tali ipotesi, la responsabilità di cui all’articolo 1,comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata alle ipotesi di dolo.
Infine, il comma 3 bis dell’articolo 10, introdotto in sede di conversione del decreto legge n. 50/2017, esclude espressamente dalla mediazione i tributi costituenti risorse proprie tradizionali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a) della Decisione 2014/335/EU, EURATOM del Consiglio del 26 maggio 2014.
Al riguardo si evidenzia che precise indicazioni in ordine a tale esclusione, sia pure in via amministrativa, erano state già fornite con la circolare n.21/D del 23 dicembre 2015 (cfr. punto 3, pag.20) e confermate, a seguito di consultazione con l’Avvocatura Generale dello Stato, al punto 3) della nota 118196 del 28.10.2016.
L’occasione del recente intervento normativo trattato in epigrafe è propizia per dare altresì conto che, in relazione ad alcune problematiche di natura interpretativa sorte a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni recate dal D.lgs. n. 156 del 24 settembre 2015, recante: “Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6 e 10, comma 1, lettere a) e b) della Legge 11 marzo 2014, n. 23”, si era provveduto a consultare l’Avvocatura Generale dello Stato.
Sulla base del parere reso, ad integrazione di quanto già sviluppato nella menzionata nota prot. 118196 del 28.10.2016, si forniscono le precisazioni che seguono.
I. Articolo 17 bis del D.Lgs. n. 546/1992 “Il reclamo e la mediazione”. Improcedibilità e costituzione in giudizio
Il comma 2 dell’articolo 17 bis prescrive che il ricorso notificato non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni decorrenti dalla data di perfezionamento della notifica del medesimo, termine ultimo entro il quale deve concludersi la fase amministrativa.
In proposito, dalle indicazioni fornite dall’Avvocatura Generale dello Stato, emerge che, qualora la fase amministrativa del reclamo/mediazione dovesse definirsi con un provvedimento notificato al contribuente prima dei novanta giorni, quest’ultimo potrà costituirsi in giudizio nei trenta giorni successivi alla scadenza dei novanta giorni previsti al comma 2 dell’art.17 bis del D. Lgs n. 546/1992, mentre l’Agenzia ne avrà a disposizione sessanta, sempre decorrenti dalla scadenza dei novanta giorni.
In tal senso devono, quindi, ritenersi superate le istruzioni impartite a pag.21 della Circolare n.21/D, laddove era stato indicato che, qualora la fase amministrativa si fosse conclusa con un provvedimento notificato al contribuente prima della scadenza dei novanta giorni, quest’ultimo avrebbe avuto l’onere di costituirsi in giudizio entro trenta giorni decorrenti dal perfezionamento nei suoi confronti della notificazione dell’atto con il quale si era chiusa la fase amministrativa.
II. Accordo di mediazione
In relazione al contenuto dell’accordo di mediazione si rammenta che lo stesso deve contenere gli importi, i termini e le modalità di pagamento (unica soluzione o rateazione).
Al riguardo, al fine di scongiurare possibile contenzioso, l’Avvocatura Generale dello Stato ha raccomandato di prevedere, in sede di definizione dell’accordo di mediazione con il contribuente, specifiche clausole pattizie nelle quali sia precisato che le spese sostenute per la conclusione dell’accordo debbano essere interamente compensate tra le parti.
Le Direzioni in indirizzo vorranno portare il contenuto della presente a conoscenza dei dipendenti uffici, corroborandolo eventualmente delle ulteriori istruzioni di dettaglio che ritenessero necessario impartire.
La presente nota è stata predisposta d’intesa con la Direzione Centrale legislazione e procedure accise e altre imposte indirette.
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